Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2014, n. 33
Titolo:Assestamento del bilancio 2014
Pubblicazione:( B.U. 04 dicembre 2014, n. Sup. n. 6)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Capo I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2013)
Capo II DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5 (Modifiche della l.r. 50/2013)
Art. 6 (Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto)
Art. 7 (Modifiche della l.r. 49/2013)
Art. 8 (Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità)
Art. 9 (Modifiche della l.r. 31/2001)
Art. 10 (Modifica della l.r. 21/2006)
Art. 11 (Società regionali indispensabili)
Art. 12 (Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006)
Art. 13 (Proroga delle graduatorie di concorso)
Art. 14 (Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb)
Art. 15 (Modifiche della l.r. 6/2007)
Art. 16 (Modifiche della l.r. 15/1994)
Art. 17 (Modifiche della l.r. 39/1997)
Art. 18 (Modifica della l.r. 48/1996)
Art. 19 (Risorse aggiuntive per le aree protette)
Art. 20 (Modifiche della l.r. 20/2001)
Art. 21 (Modifiche alla l.r. 40/2012)
Art. 22 (Consigliera regionale di parità)
Art. 23 (Modifica della l.r. 2/2013)
Art. 24 (Disposizioni relative alla l.r. 30/2009)
Art. 25 (Modifiche della l.r. 21/2011 e del r.r. 6/2013)
Art. 26 (Modifiche della l.r. 51/1997)
Art. 27 (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
Art. 28 (Modifica della l.r. 12/2012)
Art. 29 (Modifiche della l.r. 20/2000)
Art. 30 (Progetti speciali in sanità nell’ambito dell’iniziativa Adriatico Ionica)
Art. 31 (Modifica della l.r. 65/1997)
Art. 32 (Disposizioni in materia di requisiti per le strutture e i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale. Modifiche del r.r. 1/2004)
Art. 33 (Modifiche della l.r. 23/1988)
Art. 34 (Disposizioni in materia di tasse automobilitiche regionali)
Art. 35 (Attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 35/2013 e abrogazione della l.r. 28/2014)
Art. 37 (Modifiche della l.r. 22/2009)
Art. 38 (Modifiche della l.r. 29/2014)
Art. 39 (Modifiche della l.r. 5/2013)
Art. 40 (Modifica della l.r. 6/2005)
Capo III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 41 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014)
Art. 42 ( (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2014) )
Art. 43 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 49/2013)
Art. 44 (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 50/2013)
Art. 45 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 2.474.010.371,25, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.520.063.674,91.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 1.794.383.497,53 sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 1.433.610.920,58.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2013, nell’importo di euro 94.142.940,26 presso il Tesoriere della Regione.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2013, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 719.626.873,72, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.180.595.694,59 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2013.


1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 42.797.314,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.460.823,93;
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.198.431,77 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,92;
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 50/2013, si conferma;
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 50/2013, si conferma;
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.096.303,94 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.817.481,29;
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 50/2013, si conferma;
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 39.474.936,96 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.416.531,51;
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 36.998.832,38 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 36.860.016,38;
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 6.074.752,72 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.013.452,24.
Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE



1. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 50/2013, le parole: “a carico dell’UPB 20814" sono sostituite dalle seguenti: “a carico delle UPB 20814 e 20815”.
2. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 50/2013 le parole: “delle UPB 20808 e 20814” sono sostituite dalle seguenti: “delle UPB 20808, 20814 e 20815”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 50/2013, è aggiunto il seguente:
“8 bis. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all’attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio, da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.”.
4. L’articolo 28 della l.r. 50/2013 è abrogato.


1. Al fine di avviare la riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all’articolo 4 della presente legge, si provvede nell’anno 2014 all’accantonamento delle economie realizzate a carico delle UPB 10601, 20806, 20814 e 20815 nella nuova UPB dello stato di previsione della spesa 20828 “Fondo per la riduzione debito pregresso” di complessivi euro 52.448.607,01.
2. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico dell’UPB 50101 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2014.
3. L’esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto Generale per l’anno 2014.



1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014), le parole: “, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832” sono soppresse.
2. Alle lettere b) e d) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 le parole: “, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 le parole: “ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013” sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 è sostituita dalla seguente:
“b) 86.000,000 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003;”.

5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 è aggiunta la seguente:
“c bis) 34.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003.”.

6. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:
“3. L’importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell’esercizio finanziario 2013 a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 42703, 42704, 52801, 52907, 53001, 53007 e 53015.”.

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 49/2013 è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’importo di 1.243.231,11 euro, derivante da economie di spese del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è rimodulato nel modo seguente:
a) 423.903,68 euro per le finalità dei progetti integrati;
b) 819.327,43 euro per favorire la diffusione dell’innovazione, di nuove tecnologie digitali, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel sistema produttivo e la partecipazione ai programmi comunitari.”.

8. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 9.638.469,44 di cui euro 6.456.856,68 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 3.181.612,76 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi -investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.”.

9. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:
“1. Per l’anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 11.613.718,08 di cui euro 5.423.273,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente” ed euro 6.190.444,89 iscritti a carico delle UPB 20822 “Fondo priorità regionale-investimento.”.



1. Le risorse derivanti dagli interessi attivi iscritti a carico dell’UPB 30102, maturati sul conto di tesoreria intestato alla sanità istituito ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono vincolate al finanziamento del Servizio sanitario regionale e sono iscritte a carico dell’UPB 52829 fino al loro completo utilizzo.


1. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:
“2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi all’interno delle UPB 20815 e 20816.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:
“3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono, in particolare, autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con apposita deliberazione:
a) variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica;
b) variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) variazioni al bilancio conseguenti il riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo;
d) variazioni compensative tra UPB diverse:
1) collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto;
2) per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
3) per la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto della normativa statale relativamente alla codifica SIOPE;
4) per l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente;
5) per il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
6) per il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento regionale a programmi e progetti sia statali che comunitari;
e) variazioni compensative tra UPB diverse anche aventi diversa natura economica per consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto;
f) la reiscrizione delle economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché la variazione delle somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione, i cui criteri di utilizzo siano stabiliti da disposizioni statali o regionali.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 31/2001 le parole: “è comunicato al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “è trasmesso al Consiglio Regionale”.
5. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:
“5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale sono disposte:
a) le variazioni concernenti le contabilità speciali;
b) l’istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui;
c) le modifiche dei codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del POA, ai fini dell’esatta imputazione della spesa.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 31/2001 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dalla normativa statale e dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere temporaneamente gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.”.

7. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001 è abrogata.
8. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001 sono aggiunte le seguenti:
“f bis) la nota informativa di cui all’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
f ter) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64868.”.

9. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 31/2001 le parole: “dalla legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dai regolamenti della Giunta regionale”.
10. Dopo l’articolo 71 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:
“Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione)
1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.”.



1. Al comma 11 dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona), le parole “settantadue mesi” sono sostituite dalle parole: “settantotto mesi”.



1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alle seguenti società:
a) Sviluppo Marche Spa;
b) I.R.Ma Immobiliare Regione Marche;
c) Aerdorica Spa;
d) Interporto Marche Spa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le ulteriori partecipazioni societarie indispensabili ai fini di cui al comma 1.


1. Fino alla data di sottoscrizione dei contratti di servizio automobilistico di trasporto pubblico locale tra le singole Province, la Regione e i gestori individuati a seguito della procedura prevista dall’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), resta sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui al Programma Triennale Regionale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale PTRS 2013/2015, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 22 ottobre 2013, n. 86, e si applica quanto previsto nel Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2004/2006, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 17 dicembre 2003, n. 114, anche con riferimento alla compartecipazione degli enti locali alla spesa.



1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.


1. Gli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb – decreti si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale.
2. Qualora si rivelino difformità tra il testo pubblicato nel sistema e il testo originale, la correzione è disposta mediante un comunicato che dia notizia dell’errore prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.


1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), le parole: “, nonché per l’individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all’articolo 24, comma 8" sono soppresse.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 e il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 6/2007 sono abrogati.


1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali), le parole: “è organo tecnico del parco e” sono soppresse.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.”.


1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero), le parole: “del Consiglio di cui all’articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: “del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 39/1997 sono aggiunte in fine le parole: “, comma 3”.
3. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
“a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta ogni due anni e comunque in occasione della Conferenza di cui all’articolo 8;”.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 39/1997 le parole: “almeno ogni due anni” sono soppresse.
5. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 39/1997 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Comitato esprime in particolare i pareri di cui all’articolo 3, comma 4.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/1997 le parole: “nella legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “ogni dieci anni”.


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nei casi di accertata impossibilità di proseguimento dell’attività del Consorzio, il Commissario di cui al comma 4 assume la funzione di liquidatore. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i termini e le modalità della liquidazione, nonché il compenso del Commissario straordinario.”.



1. Il riparto delle risorse resesi disponibili nell’anno 2014 in aggiunta a quelle già previste dal Programma triennale per le aree protette di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali), è effettuato con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare la funzionalità degli enti gestori, dando priorità alle aree protette regionali.



1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “del presente comma, relativi alle competenze della struttura non assegnate ai dirigenti di cui all’articolo 16 bis”.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 bis della l.r. 20/2001, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate, proposti dai dirigenti dei servizi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b).”.


1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
“1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità su base annua pari ad euro 17.000,00 aumentata del 15 per cento per il presidente dell’organismo, al netto di IVA e oneri.”.

2. Ai commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “dodici”, ove ricorrente, è sostituita dalla parola: “quindici”.


1. La consigliera o il consigliere regionale di parità di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 218 novembre 2005, n. 246) opera presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituito un apposito capitolo di entrata “Risorse per lo svolgimento delle attività della consigliera/del consigliere regionale di parità. D.lgs. 198/2006” e relativi correlati di spesa, in cui vengono trasferite le risorse rese disponibili dal Ministero competente.
3. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente alla data di entrata in vigore della presente legge provvede al trasferimento delle risorse presenti sul capitolo assegnato, previa verifica della situazione debitoria/creditoria della Consigliera in carica.


1. L’articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del Bilancio 2010”) è abrogato.


1. Nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, ubicati all’interno dei poli estrattivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”), possono essere presentate varianti ai progetti, con aumento dei quantitativi assegnati ai relativi poli estrattivi, nella misura massima del 20 per cento per ciascun polo. Le varianti progettuali sono finalizzate ad un miglior recupero ambientale dei siti e ad un loro ottimale inserimento nel relativo contesto paesaggistico, ovvero al miglioramento delle condizioni operative e di sicurezza dei siti medesimi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle Province che non hanno ancora provveduto all’assegnazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE e dai PPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 30/2009.
4. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano inoltre le prescrizioni inerenti la rimozione degli impianti di lavorazione sino all’esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli estrattivi.



1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è sostituito dal seguente:
“2. Al fine indicato al comma 1, l’azienda garantisce che almeno l’80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituito da prodotto proveniente:
a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 21/2011 le parole: “ed è contestualmente aumentata al 35 per cento la quota di prodotto che deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione” sono soppresse.
3. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 21/2011, le parole: “proviene direttamente” sono sostituite dalle seguenti: “è costituita da prodotto tracciato o tracciabile proveniente”.
4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 21/2011 è sostituita dalla seguente:
“c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:
“1 bis. Il limite dei dieci anni previsto al comma 1 non si applica alle attività agrituristiche svolte in uno dei comuni ricadenti nelle Aree interne, cosi come individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 13,14,15,16 e 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 21/2011 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le strutture agrituristiche che forniscono l’ospitalità di cui all’articolo 5 in non più di sei camere garantiscono la presenza di almeno una stanza accessibile anche a persone con ridotta o impedita capacità.”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:
“2 bis. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.”.

8. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011 le parole: “in essere” sono sostituite dalle seguenti: “originariamente rilasciata”.
9. Al comma 3 bis del’articolo 48 della l.r. 21/2011 dopo le parole: “(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)” sono inserite le seguenti: “e della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”.
10. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, della l.r. 21/2011, come modificato dal comma 8 del presente articolo, le aziende in attività, titolari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all’articolo 13 della l.r. 21/2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della SCIA nel termine predetto determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 23, comma 1, della l.r. 21/2011.
11. Al comma 1 dell’articolo 10 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”), le parole: “, secondo il modello approvato dal Ministero competente” sono soppresse.
12. Il termine di cui all’articolo 16, comma 1, del r.r. 6/2013 è prorogato di ventiquattro mesi.



1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme a sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) è aggiunto il seguente:
“3 bis. E’ considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell’informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l’inserimento nei siti informatici.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 51/1997 è inserito il seguente:
“1 bis. Il comma 3 bis dell’articolo 7 entra in vigore dall’anno 2015.”.



1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) è inserito il seguente:
“1 bis Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto in attuazione dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).”.



1. Il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:
“4) strutture pedagogico-riabilitative e strutture terapeutico–riabilitative per tossicodipendenti;”.

2. Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/2000 è inserito il seguente:
“4 bis) strutture specialistiche per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni e per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;”.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le deliberazioni indicate agli articoli 6 e 15 della l.r. 20/2000.
4. Fino all’adozione delle deliberazioni previste al comma 3 le strutture che svolgono le attività indicate ai commi 1 e 2, continuano a svolgere i servizi dalle stesse erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.



1. Per lo sviluppo della strategia adriatico ionica, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a presentare, nell’ambito della Macroregione, progetti speciali e innovativi finalizzati a realizzare poli di eccellenza in campo sanitario.
2. L’approvazione dei progetti da parte dell’Unione europea o di organizzazioni e agenzie europee ed internazionali consente di riconoscere al personale dedicato alla realizzazione degli obiettivi progettuali, incentivi finalizzati.
3. Le risorse economiche per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse dei singoli progetti.



1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d’organi) è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate anche al donatore vivente di organo o di parte di esso ai sensi della normativa statale vigente.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai donatori che hanno avviato l’iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.



1. Al paragrafo “Capacità ricettiva” della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), le parole: “6 persone” sono sostituite dalle parole: “10 persone”.
2. Il requisito di cui al punto 8 dei requisiti minimi strutturali della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Sono presenti camere singole o doppie per l’accoglienza fino a 10 persone e comunque non oltre l’articolazione del nucleo”.

3. Il requisito di cui al punto 15 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“La Comunità Alloggio ha previsto la presenza di almeno 30 minuti al giorno pro capite di attività educativa e di almeno 70 minuti di assistenza al giorno pro capite di operatore socio-sanitario”.

4. Il requisito di cui al punto 16 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“La struttura, in base alla valutazione effettuata dall’UMEA, garantisce il collegamento funzionale con almeno un centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili frequentabile da almeno i due terzi dell’utenza ospitata e tale da rendere minimale la permanenza nella struttura durante l’arco dell’intera giornata”.

5. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è aggiunta in fine la seguente voce:
“16 bis. La struttura garantisce
             un servizio di trasporto
              per disabili.                            1”.

6. Il paragrafo “Definizione” della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) si articola su due livelli a diversa intensità assistenziale per una capacità massima ricettiva di 25 utenti, rivolgendosi a soggetti in condizione di disabilità differenziata tale da prevedere modelli organizzativi diversi: il CSER a valenza socio-assistenziale, che ospita soggetti con una moderata compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 15 utenti; il CSER a valenza socio-sanitaria, che ospita soggetti con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 10 utenti.”.

7. Il requisito di cui al punto 26 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Per il CSER diurno a valenza socio-assistenziale viene garantita la presenza di attività educativa per 65 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite. Per il CSER diurno a valenza socio-sanitaria viene garantita la presenza di attività educativa per 105 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite.”.

8. Il requisito di cui al punto 36 dei requisiti minimi organizzativi per l’assistenza ad anziani con forme di demenza della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“Presenza di terapista della riabilitazione o di attività educativa per 10 minuti al giorno pro capite.”.

9. Il requisito di cui al punto 14 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“L’organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordinamento del servizio;
b) assistenza socio-sanitaria;
c) assistenza infermieristica;
d) riabilitazione;
e) animazione;
f) assistenza medica;
g) servizi generali.”.

10. Il requisito di cui al punto 17, comprensivo della relativa nota (2), dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“E’ garantita la presenza di personale socio-sanitario (OSS) per 30 minuti al giorno pro capite.”.

11. Il requisito di cui al punto 19 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:
“E’ garantita la presenza dell’infermiere per almeno 5 minuti al giorno pro capite.”.

12. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 dopo la voce 20 è inserita la seguente:
“20 bis. E’ garantita la presenza dell’animatore per almeno 15 minuti al giorno pro capite per attività di gruppo.”.

13. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 in scadenza al 31 dicembre 2014 a norma dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), è prorogato al 31 dicembre 2015. Fino a tale ultima data, relativamente ai requisiti di cui ai punti 29 e 34 dei requisiti minimi organizzativi delle struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004 deve essere comunque garantito il 50 per cento del tempo di assistenza dell’operatore socio-sanitario ivi indicato. La proroga di cui al presente comma non riguarda i requisiti di cui ai punti 30 e 35 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all’allegato A al r.r. 1/2004, i quali devono essere comunque adeguati entro il 31 dicembre 2014.



1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali), le parole: “fatturato complessivo” sono sostituite dalle parole: “volume d’affari”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23/1988 le parole: “dichiarato nell’anno precedente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” sono sostituite dalle parole: “dell’anno precedente”.
3. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 23/1988 è sostituito dal seguente:
“2. La misura dell’indennità di residenza di cui all’articolo 1 e del contributo aggiuntivo di cui al presente articolo può essere aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, tenendo conto delle variazioni dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istituto centrale di statistica. I criteri per la determinazione del volume di affari sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.”.

4. Le indennità e i contributi da corrispondere ai sensi della l.r. 23/1988 relativi all’anno 2013 sono erogati in base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale in vigore nell’anno medesimo.



1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno schema di convenzione tra la Regione e l’Automobile club d’Italia (ACI), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali tramite gli sportelli ATM (bancomat) e internet banking messi a disposizione su tutto il territorio nazionale dagli istituti bancari convenzionati con ACI.
2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 disciplina i rapporti con l’ACI, prevedendo in particolare:
a) le modalità di erogazione del servizio di riscossione della tassa attraverso utilizzo dei canali di pagamento elettronici;
b) l’accesso agli archivi delle tasse automobilistiche;
c) il riversamento delle somme riscosse;
d) la garanzia da prestare per lo svolgimento dell’attività;
e) i costi a carico del contribuente previsti nella stessa misura a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
f) le cause di risoluzione del rapporto.


1. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento, ai sensi della normativa regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.


1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) le parole: “Entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014,” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: “nei termini indicati al comma 1,” sono soppresse.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: “Nei termini indicati al comma 1,” e le parole: “entro il 31 ottobre 2014” sono soppresse.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: “e nei termini indicati al comma 1” sono sostituite dalle parole: “indicate al comma 1”.
5. Al comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: “nei termini e” sono soppresse.
6. Alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 35/2013 sono aggiunte infine le seguenti parole: “, oppure presenza di almeno il 40 per cento dei comuni ricompresi negli ambiti territoriali previsti al comma 1 dell’articolo 2 e la metà della popolazione residente negli ambiti medesimi”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2013 è inserito il seguente:
“2 bis. I Comuni appartenuti a Comunità montane possono aderire alle Unioni montane costi-tuitesi ai sensi dell’articolo 5 anche se non confinanti.”.

8. La legge regionale 29 ottobre 2014, n. 28 (Proroga dei termini dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni Montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni Montani”) è abrogata.




1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: “non può comunque” sono sostituite dalla parola: “può”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 22/2009 dopo le parole: “l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1" sono aggiunte le parole: “e la trasformazione dei sottotetti”.
3. Al comma 6 dell’articolo 1 della l.r. 22/2009, la parola: “70” è sostituita dalla parola: “100”.
4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2009, come da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2011, n. 22: “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”), le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.



1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”) è soppresso.
2. Al comma 9 dell’articolo 50 della l.r. 29/2014 le parole “fino alla data di entrata in vigore di questa legge.” sono sostituite dalle parole: “sino al termine indicato al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di detti centri rurali.”.



1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) la parola: “ottanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2013 le parole: “coltivate o” sono soppresse.
3. All’allegato A della l.r. 5/2013 l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:
“- dall’ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).”.

4. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
“3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l’attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell’anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell’articolo 4 della legge 725/1985, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all’articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:
“4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all’articolo 2, è riservato agli enti competenti, per l’esercizio delle funzioni previste all’articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2.”.



1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è inserito il seguente:
“Articolo 19 bis (Tutela delle specie arboree autoctone)

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone del territorio marchigiano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per contrastare la diffusione di specie alloctone invasive in tutto il territorio della regione Marche è consentito il taglio dell’ “Ailanthus altissima” e della “Robinia pseudoacacia”.”.

Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2014”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2014”;
Tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2014”.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2014, già stabilita nell’importo di euro 21.403.930,18 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 19.787.900,22 di cui al prospetto n. 1 allegato alla presente legge.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 50/2013.


1. Gli allegati alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Finanziamento per l’anno 2014 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.


1. Gli allegati alla l.r. 50/2013 sono così modificati e integrati:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge;
d) l’allegato 1 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” è integrato alla presente legge.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

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