Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 32
Titolo:Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 Suppl. n. 12)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente:
“i) l’amministrazione e gestione del personale, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;”.

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 sono aggiunte le seguenti:
“l bis) la contrattazione decentrata e la sottoscrizione del relativo contratto;
l ter) la gestione della committenza sulla programmazione regionale, avvalendosi di un ufficio di staff.”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003, le parole: “ con le delegazioni di parte sindacale di area vasta;” sono sostituite dalle seguenti: “in ASUR con le delegazioni di parte sindacale ai fini della contrattazione collettiva;”.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003 le parole: “umane e” sono soppresse.
5. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003, è sostituita dalla seguente:
“c) è responsabile dell’organizzazione del personale assegnato;”.

6. Sono abrogati:
a) la lettera h) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003;
b) le lettere b), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003.

7. L’ASUR adegua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, l’atto aziendale alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, provvedendo entro i successivi sei mesi all’adozione dei provvedimenti attuativi.



1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) la parola: “coordinatore” è sostituita dalla seguente: “direttore”.
2. All’attuazione di questo articolo l’ASUR provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dell’Azienda e del bilancio regionale.



1. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui al comma 13 dell’articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), è prorogato al 31 dicembre 2016.



1. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Corecom nella composizione in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, si procede alla rielezione dell’organismo ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).
2. Sino alla rielezione del Corecom ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 8/2001, non si procede alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica.



1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), è sostituito dal seguente:
“4. Per la ricerca e la raccolta del tartufo “albidum pico” o “bianchetto” nell’intera foresta demaniale regionale “Le Cesane”, tenuto conto delle specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo nell’area considerata, sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito, previa comunicazione agli enti competenti da parte del soggetto interessato alla ricerca e raccolta, nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12,13 e all’allegato A della presente legge.”.



1. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), come modificato dall’articolo 1 della l.r. 25/2015, la parola “delibere” è sostituita con la seguente: “richieste”.



1. L’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 25 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”) è abrogato.



1. Al comma 2 dell’articolo 12 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo le parole: “è conferito” sono inserite le seguenti: “con contratto di lavoro di natura subordinata di diritto privato e”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.



1. Dopo il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua) è aggiunto il seguente:
“9 bis. Gli interventi di rimozione della barra di foce, localizzata sia nel demanio idrico che marittimo, finalizzati unicamente a garantire la sicurezza della navigazione dell’asta terminale dei corsi d’acqua regionali nella quale il Piano regionale dei porti individua punti di ormeggio, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e possono prevedere la valorizzazione del materiale rimosso.”.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.