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Atto:LEGGE REGIONALE 19 luglio 2016, n. 17
Titolo:Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche”
Pubblicazione:( B.U. 28 luglio 2016, n. 86 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Riordino territoriale - Modifiche denominazioni

Sommario





1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2016, n. 3 (Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche” - Disposizioni in materia di referendum), le parole: “i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni”.
2. Il comma 6 dell’articolo 8 bis della l.r. 10/1995 è abrogato.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.