Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 7 marzo 1990, n. 12
Titolo:Modifica alla Legge Regionale concernente: "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" riapprovata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.1.1990, n. 209.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1990, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209, dopo le parole "...e le indennitŕ di accompagnamento" sono aggiunte le seguenti: "e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili con reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili".

Art. 2

1. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge regionale "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 31 gennaio 1990, n. 209, dopo le parole "nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole" sono soppresse le parole "che siano rimasti nell'alloggio".