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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 10 ottobre 1994, n. 39
Titolo:Norme per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità in attuazione dell'art. 28 dell'allegato alla L.R. n. 29/1990.
Pubblicazione:(B.U. 17 ottobre 1994, n. 100)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali

Sommario





1. Il presente regolamento è disposto in conformità della normativa di cui agli articoli 28 e 28 bis dell’allegato alla L.R. 26 aprile 1990, n. 29, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e in aderenza ai principi della “Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”, recepiti con D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per assicurare le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati per le pari opportunità istituiti nell’ambito dell’ente Regione Marche ai sensi della normativa vigente, nonché per stabilire modalità di funzionamento in sede di contrattazione decentrata.


1. Ai comitati competono:
a) progettare e proporre piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e misure atte a consentire l’effettiva parità;
b) proporre in particolare elaborati in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso a progressione di carriera, attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazioni alle strutture operative, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, quando si ravvisa che vi sia incidenza sulla condizione delle lavoratrici;
c) realizzare indagini conoscitive, ricerche ed analisi e progetti da applicare per l’attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità e per lo sviluppo e perfezionamento della normativa dell’ente;
d) esprimere parere preventivo obbligatorio sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell’ente in quanto aventi riflessi sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici;
e) segnalare fatti riguardanti azioni di discriminazioni dirette ed indirette e di segregazione professionale;
f) intervenire con proprio rappresentante alle riunioni del comitato di coordinamento, di quello tecnico scientifico e di quello tecnico consultivo per la legislazione di cui alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30 quando trattino di argomenti di competenza per le pari opportunità;
g) promuovere e favorire l’attuazione delle risoluzioni e direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
h) valutare gli effetti delle decisioni assunte dall’amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
i) promuovere e favorire programmi di prevenzione e di miglioramento e vigilare in ordine all’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei dipendenti, nonché dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
l) relazionare rispettivamente alla giunta regionale e al consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno sulla attività svolta e sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici e sulla valutazione di cui alla precedente lettera h). La relazione è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Marche;
m) trasmettere annualmente, come disposto con circolare n. 12 del 24 marzo 1993 della Presidenza del consiglio dei ministri al dipartimento della funzione pubblica - ufficio per la condizione femminile - la relazione sull’attività svolta;
n) pubblicizzare periodicamente tra i dipendenti dell’ente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
o) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita ai comitati da leggi, da direttive comunitarie e da normative derivanti da accordi sindacali;
p) formulare proposte e promuovere iniziative per il miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle malattie organiche e psicosomatiche collegate alla “Sick building syndrome” (S.B.S.) ed al problema delle esposizioni a campi elettrici e magnetici legate all’uso dei videoterminali.



1. I comitati sono costituiti secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 28 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29. Per garantire la continuità del suo funzionamento vengono nominati membri supplenti.
2. Per una sensibile ed attenta individuazione delle problematiche presenti nell’ambito dell’ente, i comitati e l’amministrazione stabiliscono una continua ed efficace collaborazione per quanto riguarda il flusso costante di informazioni e documentazioni attinenti ai dati statistici del personale e delle condizioni di lavoro, ai piani e alle proposte assunte dall’amministrazione.
3. Nello svolgimento dell’attività i comitati operano con le strutture dell’ente e se ne avvalgono utilizzando le competenze e gli strumenti tecnici in esso presenti. Possono costituire gruppi e commissioni di lavoro ed avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni. Inseriscono come esperti interni le consigliere di parità.
4. Effettuano indagini, studi, ricerche e incontri con altri enti e comitati costituiti con le stesse finalità e con enti ed istituzioni a carattere scientifico.


1. I comitati hanno una sede interna all’ente, rispettivamente presso il consiglio e la giunta regionale. A tal fine vengono messi a loro disposizione appositi locali idoneamente attrezzati.
2. L’amministrazione regionale è tenuta a fornire ai comitati tutte le risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri obiettivi. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 28 e 28 bis della L.R. 29/1990 e del presente regolamento, la giunta regionale destina una cifra non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al capitolo 1210110 del bilancio 1994 e al capitolo corrispondente dei bilanci successivi.
3. Gli atti di impegno e liquidazione delle spese relative all’attività del comitato, approvate dalla giunta regionale, sono di competenza del dirigente del servizio personale.
4. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un impiegato dell’ente, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.