Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 35
Titolo:Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture nelle aree urbane.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e della legge 10 gennaio 1991, n. 10, interviene per:
a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici dotati di accumulatori;
b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio. L'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), nonchè l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.



1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione:
a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici dotati di accumulatori;
b) incentiva la realizzazione di infrastrutture di ricarica e ricambio rapido dei moduli di batterie nelle aree urbane;
c) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione di veicoli elettrici ed il miglioramento del sistema di gestione delle batterie;
d) incentiva gli enti locali alla creazione di parcheggi riservati ai veicoli elettrici.



1. Ai fini della presente legge:
a) per veicoli a trazione elettrica o veicoli elettrico, si intende ogni mezzo di trasporto in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso veicolo ed alimentato da accumulatori;
b) per infrastrutture per i veicoli elettrici, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo.



1. Provvedimenti di restrizione al traffico emanati dalle autorità regionali o locali motivati da ragioni di tutela dall'inquinamento atmosferico e comunque da ragioni di tutela ambientale debbono escludere dall'ambito delle restrizioni i veicoli elettrici.


1. La Regione concede, a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.
2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo di un veicolo elettrico ed un veicolo con motore a combustione interna.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta del contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale, la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del vicolo elettrico acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.


1. La giunta regionale finanzia, con contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di sosta e/o di ricarica presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionarsi mediante bando di concorso. Il finanziamento viene concesso anche quando detti interventi siano inseriti all'interno di progetti complessivi legati alla mobilità urbana, ivi compresi i parcheggi misti.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la giunta regionale determina con il bando di concorso annuale:
a) la documentazione da produrre e da allegare alla richiesta;
b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, la giunta regionale istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30.


1. I contributi regionali, di cui agli articoli 5 e 6, non sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.
2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei contributi.


1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi per lire 610 milioni di cui:
a) lire 360 milioni per contributi di parte corrente per l'acquisto e la locazione finanziaria dei veicoli elettrici di cui all'articolo 5;
b) lire 250 milioni per contributi in conto capitale per gli interventi infrastrutturali e per i progetti di diffusione, di cui all'articolo 6.

2. L'entità della spesa, per i singoli capitoli, per gli anni successivi sarà stabilita con legge di approvazione del bilancio.
3. Al finanziamento dell'onere di lire 610 milioni di cui al comma 1, si fa fronte ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del fondo globale per oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti al capitolo 5100101, partita 4, elenco 1. Per gli anni successivi si provvede mediante le entrate proprie della Regione Marche.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Contributi per la diffusione dei veicoli elettrici", lire 360 milioni;
b) "Contributi per la realizzazione di progetti ed infrastrutture destinate ai veicoli elettrici", lire 250 milioni.