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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1996, n. 8
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 marzo 1996, n. 19 - supplemento n. 9)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazioni di spesa per l’anno 1996 per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispet
Art. 1 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 2
Art. 3 (Asili nido)
Art. 4 (Fondi globali)
Art. 5 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 6 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 7 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 8 (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)
Art. 9 (Applicazione dell’articolo 23 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23)
Art. 10 (Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1994 e precedenti)
Art. 11 (Finanziamento dei programmi di investimento degli Enti locali e degli altri soggetti)
Art. 12 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali)
Art. 13 (Autorizzazione alla assunzione di obbligazioni a carico di esercizi futuri)
Art. 14 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
TITOLO II Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa
Art. 15 (Entrate di natura tributaria)
Art. 16 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Unione Europea)
Art. 17 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 18 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 19 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 20 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 21 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 22 (Spese di amministrazione generale)
Art. 23 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell’ambiente)
Art. 24 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 25 (Spese per servizi sociali e sanitari)
Art. 26 (Spese non ripartite)
Art. 27 (Estinzione di passività)
Art. 28 (Contabilità speciali)
Art. 29 (Stato di previsione della spesa)
Art. 30 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 31 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 32 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1996)
TITOLO III Disposizioni diverse
Art. 33 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 34 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale)
Art. 35 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 36 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 37 (Anticipazioni al Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 38 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
Art. 39 (Conservazione stanziamenti)
Art. 40 (Disposizione per la realizzazione di interventi nel settore dell'artigianato)
Art. 41 (Conferma e rinnovo autorizzazioni di spesa)
Art. 42
Art. 43 (Proroga dei termini per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ad interventi nel settore agricolo)
Art. 44 (Completamento opere realizzate con il FIO)
Art. 45 (Disposizioni per l'attivazione di programmi comunitari)
Art. 46 (Semplificazioni procedurali)
Art. 47 (Recupero disponibilità finanziaria)
Art. 48 (Capitoli aggiunti)
Art. 49 (Integrazione alle disposizioni procedurali)
Art. 50 (Iniziative culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51)
Art. 51 (Realizzazione di strumenti di programmazione)
Art. 52 (Concessioni di anticipazioni della Regione alle Aziende sanitarie ed ospedaliere sui deficit pregressi)
Art. 53 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998)
Art. 54 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Autorizzazioni di spesa per l’anno 1996 per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispet



1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1996, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.

Art. 2

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato, ai sensi e per gli effetti della l.r. 17 luglio 1996 n. 26, dall'art. 17, l.r. 5 novembre 1996, n. 45.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1996, nella misura massima di lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato, e per un numero di posti autorizzabili, non superiore a 2.840.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", lire 20.900 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 4.700 milioni;
c) "Fondi occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento finanziate con ricorso al mutuo", lire 11.150 milioni.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali, indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 27 giugno 1996, n. 25.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 5 allegato alla presente legge.
1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1996, in lire 4.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1996, in lire 70 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1996, in lire 350.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.


1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 1996, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per la finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.


1. Ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, l'entità della spesa per il pagamento dei vitalizi è stabilita, per l'anno 1996, in lire 4.000 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Le spese già autorizzate con le leggi regionali indicate nella tabella B allegata alla presente legge, sono rideterminate per l'anno 1996 nella entità stabilita con la medesima tabella B.


1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è rinnovata per l'anno 1996 ed incrementata di lire 500 milioni. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 1996.
2. I termini previsti dal comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 31 ottobre 1995, n. 61 sono differiti al 30 giugno 1996 per gli adempimenti previsti dalla lettera a) ed al 30 settembre 1996 per quelli di cui alla lettera b).
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, resta confermata per l'importo di lire 3.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016.
4. Fermo restando il limite massimo di autorizzazione di spesa di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 12.
5. L'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, è rinnovata fino al 30 settembre 1996. Il termine per l'approvazione dei progetti esecutivi è prorogato al 30 giugno 1996.
6. Le autorizzazioni di spesa in deroga all'articolo 8 della l.r. 46/1992 riferite ai capitoli 2227229, 2227230 e 2227231, iscritte nel bilancio 1995, sono confermate ed il termine per l'assunzione degli impegni di spesa è protratto al 30 giugno 1996. E' autorizzata, ad integrazione dell'intervento di cui al capitolo 2227229, la spesa iscritta nel bilancio 1996 per lo stesso titolo.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 7, l.r. 27 giugno 1996, n. 25.


1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli Enti locali, loro Consorzi, Aziende ed altri Enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 4.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016, recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, una spesa complessiva di lire 80.000 milioni, per un investimento totale di lire 65.000 milioni.
2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore:
a) al 5 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti quale risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'8 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti quale risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero da Comunità montane, Consorzi, Comuni associati oppure per interventi finalizzati alla realizzazione di opere attinenti il settore igienico-sanitario di adeguamento alle norme di sicurezza o di abbattimento delle barriere architettoniche e di consolidamento degli abitati.

3. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui.
4. Il limite di impegno di cui al comma 1 è utilizzabile per lire 2.000 milioni per il concorso regionale previsto dalla lettera a) del comma 2 per lire 2.000 milioni per il concorso regionale previsto dalla lettera b) del medesimo comma. La Giunta regionale con proprio provvedimento da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi entro gli stessi termini nel Bollettino ufficiale della Regione, può compensare gli importi previsti per gli interventi di cui alle lettere a) e b) in relazione alle esigenze che dovessero emergere in sede di riparto.
5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 7, l.r. 27 giugno 1996, n. 25.


1. E' consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1997, entro i limiti del totale degli stanziamenti autorizzati dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 34, semprechè gli impegni siano ricompresi entro gli importi stabiliti per il medesimo esercizio ed i pagamenti correlati non vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1996.
2. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2111102 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 8 della l.r. 3 maggio 1985, n. 29, semprechè le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 1.000 milioni nell'anno 1997.
3. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 5.000 milioni a carico del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della l.r. 3 maggio 1985, n. 29, semprechè le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 2.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 3.000 milioni nell'anno 1997.
4. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 5.000 milioni a carico del capitolo 2112204 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, semprechè le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 3.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 2.000 milioni nell'anno 1997.
5. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 7.500 milioni a carico del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della l.r. 3 maggio 1989, n. 9, semprechè le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 2.500 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 5.000 milioni nell'anno 1997.
6. E 'autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 1.000 milioni a carico del capitolo 4311104 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 27 aprile 1990, n. 49, semprechè le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 500 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 500 milioni nell'anno 1997.
7. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 10.000 milioni a carico del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dal d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, semprechè le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 4.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 6.000 milioni nell'anno 1997.
8. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 4.400 milioni a carico del capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995, n. 44 semprechè le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.
9. E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 3.000 milioni a carico del capitolo 2111210 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1993 e precedenti nell'importo di lire 300.265.900.886;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 95.028.586.285;
c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 - nell'importo di lire 50.523.050.000;
d) per la copertura della quota di disavanzo sanitario a carico dello Stato per l'anno 1990 nell'importo di lire 17.854.401.571.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002226, 5002006, 5002005 e 5002225.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 11, l.r. 27 giugno 1996, n. 25.
TITOLO II
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 1.719.868.671.250 e di lire 1.684.169.000.000 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale nonchè le entrate per contributi della Unione Europea sono previste per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 1.321.153.034.435 e lire 2.035.317.907.149 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestioni di Enti o Aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.225.500.000 e di lire 44.481.144.486, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 529.621.938.742 e di lire 738.740.235.915 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.611.850.000.000 e di lire 8.611.850.000.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


1. E' approvato in lire 12.190.719.144.427, in termini di competenza e in lire 13.114.558.287.550 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1996, in relazione allo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica 1 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 209.281.800.000, di cui lire 199.676.800.000 per spese di parte corrente e lire 9.605.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 276.252.803.975 di cui lire 132.940.414.000 per spese di parte corrente e lire 143.312.389.975 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 285.187.703.878 di cui lire 148.012.026.878 per spese di parte corrente e lire 137.175.677.000 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 2.414.696.432.672 di cui lire 2.404.588.792.502 per spese di parte corrente e lire 10.107.640.170 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.


1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, attengono:
a) quanto a lire 4.000.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 70.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 40.250.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;
d) quanto a lire 214.926.216 per altre spese.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1996 risulta determinato in complessive lire 44.534.926.216 di cui lire 25.684.926.216 per spese di parte corrente e lire 18.850.000.000 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività, considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1996, attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:
1) Amministrazione generale: lire zero;
2) Territorio e ambiente: lire 71.804.390.822;
3) Produzione: lire 28.562.395.541;
b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi: lire 210.000.000.000;
c) all'ammortamento di mutui passivi: lire 70.101.000.000;
d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve: lire zero.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1996 in lire 380.467.786.363.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.611.850.000.000 e lire 8.611.850.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato in lire 12.222.271.453.104 in termini di competenza ed in lire 13.753.483.838.507 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1996, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, è autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 65.950.000.000 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 35.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002227 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO III
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria nonchè la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 1996, in lire 20.000.
2. E' consentito altresì l'abbandono da parte della Regione del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1995, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.
3. Il Dirigente del Servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato agli adempimenti di cui ai precedenti commi.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la Giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1996, in lire 2.000 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 14 e 32, fino all'importo massimo di lire 527.421.938.742, alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore a 15 anni;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione di mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del settimo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1996, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. Il termine fissato dall'articolo 79 della l.r. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1996.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1996 il termine per il rimborso, da parte dello stesso Consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della l.r. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1996, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali nonchè per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1, sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Unione Europea nonchè per la iscrizione delle relative spese.


1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, in applicazione delle sottoindicate leggi regionali, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996:
a) l.r. 2 giugno 1992, n. 22;
b) l.r. 12 aprile 1995, n. 46;
c) l.r. 12 aprile 1995, n. 47;
d) l.r. 30 settembre 1995, n. 60;
e) l.r. 20 novembre 1995, n. 63;
f) l.r. 27 dicembre 1993, n. 37.



1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 in attuazione della l.r. 14 novembre 1994, n. 45, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1996 anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi con deliberazioni della Giunta regionale da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.


1. Le autorizzazioni di spesa di cui alle l.r. 27 dicembre 1993, n. 35 e 3 gennaio 1994, n. 1 sono confermate per l'anno 1996 negli importi complessivi stabiliti con le medesime leggi.
2. Gli importi stanziati ed erogati alla Società finanziaria Marche S.p.A. a fronte delle leggi di cui al comma 1, ancorchè non impiegati, possono essere utilizzati nell'anno 1996.
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 17 luglio 1991, n. 18 è rinnovata, con decorrenza dall'anno 1996, con un limite di impegno decennale dell'importo di lire 800 milioni, avente termine nell'anno 2005 e recante una spesa complessiva di lire 8.000 milioni.

Art. 42

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Nota relativa all'articolo 42
Abrogato dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.


1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 in attuazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 51, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996.
2. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 relative ai capitoli indicati nella allegata tabella D, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996 fino alla concorrenza degli importi indicati nella medesima tabella D nei limiti degli stanziamenti definiti con la legge di approvazione dell'assestamento di bilancio per l'anno 1995.


1. E' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 3.257.767.319, stanziata a carico del capitolo 2123218 dello stato di previsione della spesa, per interventi da realizzarsi con fondi FIO 1985 resisi disponibili per effetto del contributo concesso e versato dalla CEE a valere sui fondi FERS per il collettore fognario di San Benedetto del Tronto, delibera CIPE del 6 febbraio 1986, articolo 12 legge 22 dicembre 1984, n. 884.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, le variazioni agli stati di previsione del bilancio 1996, ivi incluse le istituzioni di nuovi capitoli, occorrenti per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria nonchè dei programmi comunitari volti allo sviluppo economico, al sostegno delle imprese, alla cooperazione internazionale che saranno approvati alla Commissione UE utilizzando, ove occorra, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101, elenco n. 1, partita n. 12, fino alla concorrenza di lire 2.700 milioni per l'anno 1996.


1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del Dirigente del Servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.


1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorchè derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il Dirigente del Servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, l'istituzione dei capitoli aggiuntivi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1996 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1996, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. Il Dirigente del Servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. Con decreto del Dirigente del Servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.


1. In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27 aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzarsi entro il 1996 (tabella C).
2. Al pagamento delle spese relative al comma 1 del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112101.


1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 2.400 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione degli strumenti di programmazione.


1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie ed ospedaliere USL anticipazioni a valere sulle disponibilità di cassa provenienti dall'accensione di mutui assunti a copertura dei propri bilanci per gli anni antecedenti il 1994, e fino alla concorrenza di lire 200.000 milioni, semprechè l'operazione non rechi pregiudizio alla fluidità dei pagamenti correlati.
2. La Giunta regionale, nell'ipotesi di attivazione delle operazioni previste dal precedente comma 1 è autorizzata ad istituire nel bilancio 1996 i capitoli occorrenti a riflettere la concessione ed il recupero degli importi anticipati nonchè ad apportare le ulteriori modificazioni occorrenti.
3. Gli atti adottati sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.


1. E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 il bilancio pluriennale per il triennio 1996/1998 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.