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Atto:LEGGE REGIONALE 23 luglio 1996, n. 30
Titolo:Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici.
Pubblicazione:( B.U. 01 agosto 1996, n. 55 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario




Art. 1

1. La Commissione d'esame per il rilascio del certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del r.d. 9 gennaio 1927, 147 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita presso l'Azienda USL n. 7.
2. La Commissione d'esame è composta da:
a) il Prefetto della Prefettura di Ancona o suo delegato;
b) un questore della Regione Marche o suo delegato;
c) un comandante dei vigili della Regione o suo delegato;
d) un responsabile del servizio igiene e sanità pubblica di un'Azienda USL delle Marche;
e) un responsabile del servizio multizonale di sanità pubblica di un'Azienda USL delle Marche.

3. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Prefetto di Ancona o da un suo delegato.
4. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dirigente amministrativo dell'Azienda USL n. 7 nominato dal direttore generale della USL medesima.

Art. 2

1. La Commissione di cui all'articolo 1 tiene gli esami per il rilascio del certificato di idoneità all'impiego di gas tossici in Ancona secondo le modalità di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del r.d. 9 gennaio 1927, n. 147.

Art. 3

1. Coloro che intendono conseguire il certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici debbono indirizzare la domanda al servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 7.
2. Il servizio di cui al comma 1 provvede all'istruttoria delle domande e le inoltra alla Commissione di cui all'articolo 1.
3. La Commissione di esame di cui all'articolo 1 rilascia il certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.
4. Il servizio di cui al comma 1 provvede al rilascio della patente di abilitazione e ai successivi rinnovi.

Art. 4

1. A ciascun membro della Commissione spetta per ogni giornata di esame un compenso di lire 200.000.
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 23, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 23, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, il pagamento dei compensi previsti da questa legge è effettuato dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con oneri a carico del proprio bilancio.