| Atto: | LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 35 |
| Titolo: | Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali". |
| Pubblicazione: | (B.u.r. 22 agosto 1996, n. 58) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
| Settore: | A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI |
| Materia: | A.1.3 Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari |
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Nota relativa all'articolo 1:1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione.