Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 35
Titolo:Modifica della Legge Regionale 13 marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1996, n. 58)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario




Art. 1

1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 sostituisce il comma 5 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 4 sostituisce il comma 7 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


Art. 2

1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.
2. Per gli anni successivi l'entitŕ della spesa č stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura č assicurata mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione.