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Atto:LEGGE REGIONALE 15 novembre 1996, n. 46
Titolo:Contributi per l'attività inerente l'assistenza tecnica attuata dalla Finanziaria Regionale Marche S.p.A.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 novembre 1996, n. 89)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario




Art. 1

1. Al fine di sostenere l'attività inerente l'assistenza tecnica, effettuata dalla Finanziaria regionale Marche SpA con sede ad Ancona, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della l.r. 21 novembre 1974, n. 42, è concesso alla Finanziaria regionale Marche un contributo di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998 per un importo complessivo di lire 10.500 milioni.
2. Gli eventuali interessi maturati sui fondi derivanti dal contributo concesso alla Finanziaria regionale Marche SpA dovranno essere utilizzati esclusivamente per le stesse finalità di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale entro il 30 novembre 1996 stabilisce i criteri di valutazione delle attività svolte ed eroga il contributo relativo allo stesso anno entro sessanta giorni dalla presentazione da parte della Finanziaria regionale Marche SpA di una relazione illustrativa concernente lo stato d'attuazione delle attività svolte.
4. Per gli anni successivi al 1996 la giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, stabilisce entro il 31 marzo gli indirizzi e le priorità ai quali deve attenersi l'attività della Finanziaria regionale Marche ed eroga il contributo entro trenta giorni dalla presentazione, da parte della stessa Finanziaria, del rapporto previsionale e della relazione illustrativa di cui al comma 5.
5. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione della Giunta regionale sugli indirizzi e le priorità di cui al comma 4, un rapporto previsionale circa l'utilizzo dei contributi ed una relazione illustrativa concernente lo stato d'attuazione delle attività programmate e l'utilizzo dei relativi contributi.

Art. 2

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto, alla Finanziaria regionale Marche, nella misura del 4 per cento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede:
a) per l'anno 1996, mediante riduzione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio, utilizzando, quanto a lire 1.000 milioni, l'accantonamento di cui alla partita 6 dell'elenco 1 e, quanto a lire 2.500 milioni, parte dell'accantonamento relativo alla partita 9 del medesimo elenco;
b) per gli anni 1997 e 1998 mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100101 all'uopo utilizzando la proiezione di cui alla partita 9 dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per le spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Contributi per l'attività inerente l'assistenza tecnica attuata dalla Finanziaria regionale Marche SpA" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.500 milioni.
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 3.500 milioni.