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Atto:LEGGE REGIONALE 5 marzo 1975, n. 9
Titolo:Variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1974
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1975, n. 12)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Allo stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1974, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella n. 1.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento, nella cassa della Regione, delle nuove e delle maggiori entrate di cui al comma precedente.

Art. 2

Allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella n. 2.
E' autorizzato il pagamento delle spese di cui al comma precedente.
I residui passivi risultanti all'1.1.1974 sul capitolo aggiunto 9041232, che viene soppresso a seguito dell'istituzione del capitolo di competenza 4120306 compreso nella tabella B di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a quest'ultimo capitolo.
Gli impegni assunti e i pagamenti effettuati con imputazione al capitolo 4110901, del titolo IV, parte I, Spese per l'esercizio delle funzioni delegate, che viene soppresso a seguito della istituzione del corrispondente capitolo 1031301 nel titolo I "Spese correnti" compreso nella tabella B di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a quest'ultimo capitolo.

Art. 3

All'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 7.5.1974, n. 11 "Capitoli di bilancio per i quali la giunta è autorizzata a integrare i rispettivi stanziamenti mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine sono aggiunti i capitoli:
- capitolo 1064102 "Contributi a istituti di protesi, rieducazione e riqualificazione degli invalidi (art. 25, legge 2.4.1968, n. 482)";
- capitolo 1011201 "Gettoni di presenza, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio per i membri del comitato regionale di controllo degli enti locali e per i membri delle relative sezioni speciali (legge regionale 13.4.1973, n. 7)".

In corrispondenza all'aumento dello stanziamento del capitolo 1147001 di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
- formazione della "carta tecnica regionale" (voce di nuova istituzione), in più L. 50.000.000;
- reintegro della riduzione apportata per effetto della legge regionale 25.7.1974, n. 12, in più L. 1.500.000.000;
- istituzione di un centro di documentazione sul patrimonio storico e naturale della Regione (voce soppressa), in meno L. 50.000.000;
- interventi nel settore della medicina preventiva del lavoro (voce ridotta), in meno L. 75.000.000;
- rimborsi all'Inail di provvidenze erogate a favore di lavoratori agricoli autonomi (voce soppressa), in meno L. 35.000.000;
- spese per il funzionamento della commissione regionale per il piano sanitario (voce soppressa), in meno L. 30.000.000;
- concessione di assegni di natalità agli esercenti di attività commerciali (voce soppressa), in meno L. 10.000.000;
- contributi alle aziende speciali di cui al T.U. della legge di assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con R.D. 15.10.1925 n. 2578 e legge 23.12.1971 n. 1087 L. 50.000.000;
- contributi a favore delle aziende esercenti la piccola pesca costiera (voce soppressa), in meno L. 50.000.000;
- indagine conoscitiva permanente statistica e motivazionale sul movimento cooperativo della Regione (voce soppressa), in meno L. 25.000.000;
- organizzazione di un servizio di informazione e documentazione cooperativa (voce soppressa), in meno L. 5.000.000;
- istituzione di corsi e concessione di borse di studio e tirocinio per la formazione dei quadri dirigenti, organizzazione di convegni, conferenze e viaggi di studio per la diffusione della idea cooperativa nell'ambito regionale (voce soppressa), in meno L. 10.000.000;
- spese per la formazione del piano regionale di sviluppo turistico (voce soppressa), in meno L. 60.000.000;
- oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato, destinate al finanziamento di opere e di particolari provvedimenti legislativi (voce ridotta), in meno L. 222.000.000.


Art. 4

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 (cinque) giorni e da pubblicarsi nel bollettino della Regione entro 60 giorni, l'iscrizione, a carico dei capitoli 2148001 e 2148002 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, degli importi relativi alle somme da depositarsi, rispettivamente, nella tesoreria centrale dello Stato o presso istituti di credito, provvedendo a iscrivere, contestualmente, importi equivalenti sui corrispondenti capitoli 40501 e 40502 dello stato di previsione delle entrate.
La giunta regionale è autorizzata altresì a disporre, con le modalità di cui al comma precedente, l'iscrizione, a carico del capitolo 4200020 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, delle maggiori somme occorrenti per la esecuzione d'ufficio, dei lavori inerenti alla violazione delle norme prescrittive per le costruzioni in zone sismiche (artt. 24 e seguenti della legge 2.2.1974, n. 64), con contestuale iscrizione dell'importo equivalente sul corrispondente capitolo 62020 dello stato di previsione delle entrate.

Art. 5

E' consentita l'assunzione di impegni a carico delle nuove e maggiori assegnazioni di bilancio di cui al precedente art. 2 entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

TABELLA DI VARIAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

tabella non acquisita

TABELLA DI VARIAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

tabella non acquisita