Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1997, n. 70
Titolo:Interventi finanziari a favore delle Province.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 dicembre 1997, n. 88)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. In attesa dell'approvazione delle leggi regionali di puntuale individuazione delle funzioni da conferire agli Enti locali, secondo quanto previsto dal commma 5 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Regione concorre al finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con una spesa a carattere straordinario pari, nel triennio 1997/1999, a lire 10 miliardi di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1997, lire 3.500 milioni per l'anno 1998 e lire 3.500 milioni per l'anno 1999.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, corrisposte anche per le finalità di cui all'articolo 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono ripartite annualmente tra le Province sulla base dei seguenti criteri:
a) per 5/10 in proporzione diretta al territorio di ciascuna provincia;
b) per 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna provincia.

3. La ripartizione di cui al comma 2 è disposta dalla Regione sulla base dei dati ufficiali dell'ISTAT.

Art. 2

1. Le Province inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'attestazione del rappresentante legale dell'Ente prevista dall'articolo 116 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 11 marzo 1997, n. 24.

Art. 3

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a concludere, su conforme deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce condizioni, termini e modalità , accordi transattivi con le Amministrazioni provinciali per la definizione del contenzioso relativo ai crediti derivanti dalla mancata corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge 1014/1960.
2. Le transazioni di cui al comma 1 possono prevedere, a compensazione dei crediti vantati dalle Province, anche la cessione alle stesse dei beni immobili di proprietà della Regione.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è assunta dalla Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 88 della l.r. 25/1980.

Art. 4

1. Alla copertura delle spese autorizzate dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, partita n. 7 dell'elenco n. 1;
b) per gli anni successivi mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 7 dell'elenco n. 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:
a) per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno con la denominazione: "Spese per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 sono ridotti di lire 3.000 milioni.