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Atto:LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1997, n. 76
Titolo:Disciplina dell'agricoltura biologica.
Pubblicazione:( B.U. 09 gennaio 1998, n. 3 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2
Art. 3 (Compiti dell'Agenzia di servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM)
Art. 4 (Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura e della zootecnia biologica)
Art. 5 (Cancellazione dall'elenco)
Art. 6 (Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica)
Art. 7 (Controlli)
Art. 8
Art. 9 (Riconoscimento delle associazioni dei produttori biologici e di quelle dei produttori agricoli di cui al regolamento CEE 2078/92)
Art. 10 (Ricerca e sperimentazione)
Art. 11 (Contributi)
Art. 11 bis (Sostenibilità ambientale)
Art. 12 (Prodotti biologici nei servizi di ristorazione collettiva)
Art. 13 (Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi)
Art. 14 (Sanzioni)
Art. 15
Art. 16 (Disposizioni finanziarie)
Art. 17 (Abrogazioni)
Art. 18 (Clausola sospensiva di efficacia)



1. La Regione con la presente legge promuove la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei medesimi, e disciplina il relativo regime di controllo, in conformità alla normativa comunitaria e al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220.

Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


1. L'Agenzia di servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM):
a) effettua sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica, in collaborazione con gli altri enti operanti nel campo della ricerca e sperimentazione scientifica nella regione;
b) promuove studi ed indagini sul metodo di produzione biologico, in campo agronomico, zootecnico ed economico;
c) informa gli agricoltori sul metodo di produzione biologico anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio;
d) inserisce lezioni ed esercitazioni sul metodo di produzione biologica in tutti i programmi di formazione professionale e assistenza tecnica per gli agricoltori;
e) collabora con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di piani aziendali di conversione all'agricoltura biologica.



1. E' istituito presso il servizio regionale agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura e della zootecnia biologica ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995.
2. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio di attività al servizio regionale agricoltura e all'organo di controllo autorizzato di cui all'articolo 7, al quale l'operatore fa riferimento. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli previsti dal d.lgs. 220/1995.
3. L’iscrizione nell’elenco ha efficacia dalla data di presentazione della notifica di cui al comma 2.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36, e dall'art. 7, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Ai sensi del citato art. art. 9, l.r. 36/2008, al fine di favorire lo sviluppo del settore dell’allevamento biologico, nell’elenco regionale di cui al presente articolo sono iscritti i produttori zootecnici che rispettano le norme di produzione di cui al regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE 2092/1991), nonché le specifiche norme applicative del suddetto regolamento 834/2007, dettate dal regolamento 5 settembre 2008, n. 889/2008.



1. La cessazione della produzione biologica va comunicata entro quindici giorni all'organismo di controllo e al servizio regionale agricoltura che provvede alla cancellazione dell'operatore dell'elenco di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.
2. Il servizio regionale agricoltura, su segnalazione dell'organismo di controllo o in base all'accertamento diretto nell'ambito della responsabilità della Regione sulla vigilanza, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme di produzione di cui alla normativa comunitaria.
3. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori di prodotti spontanei, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione.
4. I conduttori di aziende di trasformazione biologica, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione trascorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
5. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco l'operatore può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.


1. Nel rispetto della normativa comunitaria gli operatori di cui all'articolo 4, comma 1, sono tenuti a:
a) sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 7;
b) conservare per un periodo pari agli impegni presi, la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonchè la documentazione atta ad identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;
c) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla vigente normativa statale ed il registro di carico e scarico delle etichette ricevute.



1. Gli operatori dell'agricoltura biologica scelgono il proprio organismo di controllo tra quelli autorizzati ai sensi del d.lgs. 220/1995.
2. Gli organismi autorizzati provvedono ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle aziende iscritte all'elenco, delle norme previste dalla normativa comunitaria sulla base del piano - tipo adottato annualmente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 220/1995.
3. Ai fini del controllo degli operatori dell'agricoltura biologica devono permettere, agli organismi di controllo autorizzati, libero accesso ai luoghi di produzione o trasformazione, di magazzinaggio e ai diversi appezzamenti, nonchè ai libri contabili ed ai relativi documenti giustificativi.
4. Il servizio regionale competente, mediante il nucleo di vigilanza di cui all'articolo 8, effettua controlli, anche senza preavviso, sull'attività degli organismi di controllo estendendoli anche alle aziende da essi controllate.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato, dall'art. 12, l.r. 10 gennaio 2003, n. 23, a far data dall'individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9 della predetta l.r. 23/2003.


1. Sono riconosciute, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, nonchè le associazioni dei produttori che effettuano colture in base ai disciplinari previsti dal regolamento CEE 2078/92.
2. Possono essere riconosciute le associazioni che abbiano:
a) sede operativa nella Regione;
b) almeno due dei seguenti requisiti minimi;
b1) 450 produttori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4;
b2) 5.000 ettari certificati;
b3) 6 miliardi di fatturato proveniente dall'insieme delle aziende associate.

3. Le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
b) elenco delle aziende associate con l'indicazione della loro localizzazione ed ampiezza, distinte in aziende biologiche, miste, in conversione biologica e di trasformazione;
c) programma di attività che l'associazione intende perseguire per il conseguimento dei propri fini statutari;
d) indicazione dei mezzi, del personale e dell'organizzazione amministrativa e tecnica di cui l'associazione dispone.

4. Lo Statuto deve prevedere:
a) la disponibilità da parte dell'associazione delle produzioni biologiche delle aziende socie;
b) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'associazione.

5. L'associazione dei produttori riconosciuta presenta alla Regione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un progetto di valorizzazione delle produzioni agricole biologiche regionali.
6. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza secondo le modalità previste dall'articolo 7 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 o, in presenza di consorzi per la valorizzazione dei prodotti, della normativa vigente in materia.

Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 8, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.


1. La Regione concede contributi all'ASSAM per la predisposizione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, di un programma annuale di ricerca e sperimentazione nel campo dell'agricoltura biologica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Per il primo anno di applicazione della presente legge il programma annuale è predisposto entro sessanta giorni della sua entrata in vigore.
2. La Regione, in conformità al programma di sperimentazione dell'ASSAM, di cui al comma 1, concede contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa ammissibile alle aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale finalizzato ai seguenti interventi:
a) acquisto e sperimentazione di macchine innovatrici che contribuiscono alla riduzione del numero di lavorazioni e del fabbisogno complessivo aziendale;
b) ricerca e sperimentazione di tecniche colturali e gestionali e di mezzi tecnici innovativi per l'agricoltura biologica.

3. La Regione, al fine di incrementare la fauna utile alla lotta biologica, concede contributi agli operatori, fino al cinquanta per cento della spesa sostenuta per le opere di impianto e miglioramento agro - ambientale di strutture destinate al rifugio e riproduzione di insetti e fauna utile, non direttamente produttive.
4. La Regione concede inoltre un contributo, fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta, alle aziende che raccolgono materiale organico vegetale e/o reflui di allevamenti zootecnici e lo trasformano in prodotto ammendante e concimante, per la costruzione di impianti di compostazione e l'acquisto di attrezzature specifiche. A tal fine la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a seicento milioni.


1. La Regione concede contributi alle aziende che realizzano una iniziativa collettiva riguardante non meno di quattro aziende per una SAU biologica o in conversione biologica non inferiore a ottanta ettari e almeno uno dei seguenti interventi finanziari:
a) acquisto associato di macchine e attrezzature ad uso agricolo specifiche per la conduzione biologica;
b) gestione associata di impianti di stoccaggio e di prima trasformazione;
c) programmi di assistenza tecnica;
d) concentrazione dell'offerta e commercializzazione dei prodotti degli associati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per i primi tre anni successivi all'investimento collettivo, nelle sottoindicate misure massime, da commisurarsi proporzionalmente all'entità della spesa complessivamente autorizzata:
a) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree da frutto;
b) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
c) lire 300.000 per unità di bestiame adulto.

3. I contributi di cui al comma 1 sono da considerarsi aggiuntivi fino al limite della perdita di reddito subita a causa dell'adozione del metodo dell'agricoltura biologica rispetto a quelli previsti dal regolamento CEE 2078/1992 i cui benefici si applicano, secondo le procedure previste, a tutte le aziende iscritte all'elenco di cui all'articolo 4. Tali aziende non possono comunque superare il carico di bestiame di 2 UBA ad ettaro.
4. Gli importi di cui al comma 2 possono essere aumentati del trenta per cento per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 268/1975 e nelle aree destinate a parco o riserva naturale.
5. La Regione inoltre concede:
a) alle aziende agricole in conversione biologica, contributi annui per l'assistenza tecnica di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico, in ragione di lire 50.000 per ettaro di SAU, fino ad un massimo di lire un milione per azienda;
b) alle aziende di trasformazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti biologici, contributi in conto capitale fino al quarantacinque per cento della spesa sostenuta per investimenti relativi a opifici, impianti, macchine e attrezzature, esclusi gli autoveicoli per trasporto personale o promiscuo. Ai fini della concessione del contributo regionale la spesa riconosciuta ammissibile non può essere superiore a 600 milioni.



1. La Regione attribuisce uno specifico criterio di priorità agli investimenti effettuati dalle aziende biologiche che nel ciclo produttivo e negli interventi di trasformazione utilizzano oli biodegradabili, così come individuati nel piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Nota relativa all'articolo 11 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 25.


1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, promuove il consumo di prodotti biologici all’interno dei servizi di ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono:
a) i servizi di refezione scolastica, così come indicati al comma 5 bis dell’articolo 64 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) i servizi di ristorazione universitaria di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio);
c) i servizi di ristorazione delle strutture pubbliche e private accreditate di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
d) i servizi di ristorazione delle strutture sanitarie accreditate extraospedaliere intensive e estensive e i servizi di ristorazione delle strutture sociosanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, nonché delle strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2016.

3. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva devono prevedere che i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo da prodotti biologici, privilegiando i prodotti provenienti dal mercato locale, per i quali tutte le fasi di produzione, trasformazione e vendita sono realizzate entro un raggio di 70 km, secondo quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020, in conformità ai criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva enunciati nel piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano la norma di cui al comma 3 compatibilmente con le esigenze dietologiche ed assistenziali dei pazienti.
5. Nella stipulazione degli accordi e dei contratti indicati agli articoli 20 e 21 della l.r. 21/2016, la Regione e i Comuni prevedono l’utilizzo di una percentuale di prodotti biologici da parte delle strutture private nella misura non inferiore al 40 per cento del peso totale complessivo.
6. Resta salvo quanto previsto dal decreto ministeriale indicato al comma 5 bis dell'articolo 64 del d.l. 50/2017 in materia di qualificazione del servizio di refezione scolastica quale mensa biologica.
7. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti che forniscono i servizi di ristorazione collettiva ai sensi del presente articolo inviano alla Giunta regionale i dati riguardanti l’utilizzo nell’anno precedente di prodotti biologici, con l’indicazione della tipologia, delle quantità e dell’origine geografica dei prodotti stessi. A tal fine, la Giunta regionale adotta apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare.

Nota relativa all'articolo 12
Sostituito prima dall'art. 1, l.r. 3 aprile 2002, n. 4, e poi dall'art. 1, l.r. 14 maggio 2018, n. 12. Così modificato dall'art. 1, l.r. 18 luglio 2018, n. 26.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l.r. 14 maggio 2018, n. 12, le percentuali stabilite da questo articolo, come sostituito dall’art. 1 della predetta legge, si applicano alle procedure per la fornitura di servizi di ristorazione collettiva avviate dopo l’entrata in vigore della medesima legge.



1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 10 e 11.
2. La concessione e liquidazione dei contributi è effettuata con provvedimento del Dirigente del servizio competente, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
2 bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 2, l.r. 3 aprile 2002, n. 4, e dall'art. 2, l.r. 14 maggio 2018, n. 12.


1. Chiunque produca, trasformi, conservi o commercializzi prodotti con la denominazione "prodotto biologico" in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in conformità al d.lgs. 220/1995.
2. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della Regione per essere introitate in apposito capitolo del bilancio con destinazione ai settori di intervento di cui alla presente legge.

Art. 15

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Nota relativa all'articolo 15
Abrogato dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2008, n. 36.


1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 1.520 milioni. Per gli anni successivi si provvederà mediante un apposito stanziamento da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede mediante utilizzo delle economie risultanti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1997, per gli importi a fianco indicati, e che saranno reiscritte a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1998:
a) capitolo 3114136, lire 1.000.000.000;
b) capitolo 3114137, lire 100.000.000;
c) capitolo 3114138, lire 20.000.000;
d) capitolo 3114422, lire 400.000.000.

3. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 con le seguenti denominazioni "Aiuti agli investimenti per la diffusione dell'agricoltura biologica (articolo 10, commi 2, lettera a), 3 e 4 e articolo 11, comma 5, lettera b)" e "Contributi per il miglioramento dell'efficienza delle aziende biologiche (articolo 10, commi 1 e 2 lettera b); articolo 11, commi 2 e 5 lettera a) e articolo 12, commi 1, 2 e 3" con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 400 milioni e lire 1.120 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.


1. ...........................................................................................
2. Le disposizioni procedurali della l.r. 44/1992 continuano ad applicarsi per le domande di finanziamento presentate alla Regione ai fini della medesima l.r. 44/1992 prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 abroga la l.r. 4 settembre 1992 n. 44.


1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno in cui viene espresso il parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.