Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 8
Titolo:Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e personale della Regione e disposizioni in materia di personale addetto all'attività vivaistica, forestale e agricola regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 maggio 2003, n. 44)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario




Art. 1

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 2

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.


Art. 3

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. La definizione della posizione funzionale del personale a tempo indeterminato addetto all'attività vivaistica forestale regionale e alla manutenzione delle foreste demaniali regionali nonché del personale assunto a tempo indeterminato dall'ASSAM con la qualifica di operaio agricolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di personale entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative procedure integrative di contrattazione e concertazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali.
2. La struttura regionale competente in materia di personale, nei termini di cui al comma 1, provvede al conseguente adeguamento della posizione economica e previdenziale.


1. La spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ammontante per l'anno 2003 a euro 630.000,00, è iscritta a carico della UPB 2.07.01 con contestuale riduzione della UPB 3.10.01 per euro 550.000,00 e della UPB 3.09.01 per euro 80.000,00.
2. A decorrere dall'anno 2004 l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.