Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 1
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 gennaio 1973, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

La giunta regionale è autorizzata a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge, e non oltre il 31-3-1973, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella relativa proposta di legge, presentata al consiglio regionale il 20-12-1972.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1º gennaio 1973.