Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6
Titolo:Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000
Pubblicazione:( B.U. 21 giugno 2007, n. 55 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Disposizioni generali

Sommario



CAPO I
Modificazioni di leggi regionali


Art. 1

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Nota relativa all'articolo 1
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 2

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Nota relativa all'articolo 2
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 5

…………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 6

……………………………………………………………………..

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 7

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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 8

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Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 9

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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 10

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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 11

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Nota relativa all'articolo 11
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 12

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Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 28, l.r. 26 marzo 2012, n. 3.

Art. 13

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Nota relativa all'articolo 13
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.

Art. 14

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Nota relativa all'articolo 14
Abrogato dall'art. 21, l.r. 12 ottobre 2009, n. 24.

Art. 15

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


1. ……………………………………………………………………….

Nota relativa all'articolo 16
Aggiunge l'art. 23 bis alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
CAPO II
Valutazione ambientale strategica



1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e garantire l’integrazione di un elevato livello di protezione.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende l’elaborazione di un rapporto d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.


1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:
a) presentano entrambi i seguenti requisiti:
1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull’ambiente, a giudizio dell’autorità competente secondo i criteri indicati nell’allegato II della direttiva 2001/42/CE.



1. Sono autorità competenti all’effettuazione della VAS:
a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;
b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a).

1 bis. Con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si applica l'articolo 5 della legge regionale in materia di norme della pianificazione per il governo del territorio.
2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all’approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell’approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l’approvazione dei piani sottordinati.

Nota relativa all'articolo 19
Così modificato dall'art. 34, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.
Ai sensi dell'art. 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, la modifica apportata a questo articolo dall'art. 34 della medesima legge decorre dall'1 gennaio 2024.



1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.
2. Fino all’approvazione delle linee guida di cui al comma 1, l’adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.


1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.
CAPO III
Rete Natura 2000



1. Il presente capo disciplina le procedure per l’individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al d.p.r. 357/1997.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applica la normativa statale vigente in materia.


1. La Giunta regionale:
a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997, sulla base di specifiche e documentate indicazioni scientifiche, d’intesa con le Province, sentiti gli altri enti locali interessati e gli enti gestori di cui all’articolo 24, comma 1;
b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997, sentiti gli enti gestori di cui all’articolo 24, comma 1;
c) adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare competente, le linee guida per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai sensi dell’articolo 24, comma 3.


Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 15, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. La gestione dei siti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), è di competenza:
a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all’interno del perimetro delle aree naturali medesime;
b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all’interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime.
c) (Abrogata)

2. Per le porzioni dei siti ricadenti all’esterno del perimetro delle aree naturali protette e delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.
2.1. La gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini spetta all’ente che gestisce la porzione di terraferma ai sensi dei commi 1 e 2. Nei restanti casi la competenza della gestione è della Provincia.
2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d’intesa fra gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo conto della superficie gestita da ciascun ente.
3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:
a) nell’adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati individuati;
b) nell’effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 bis;
c) nell’esecuzione dei monitoraggi periodici;
d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.

3 bis. Per i piani e i programmi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19, il parere in ordine alla valutazione di incidenza di cui alla lettera b) del comma 3 di questo articolo è espresso dalla Regione, sentiti gli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati.
4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall’ente gestore e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell’ente gestore. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.
5. Nei successivi sessanta giorni, l’ente gestore adotta in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.
6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.
8. (Abrogato)
9. In caso di accertata e persistente inattività nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente inadempiente.

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 28, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 15, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33; dall'art. 17, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 1, l.r. 25 settembre 2023, n. 15.


1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all’articolo 7 del d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o direttamente mediante proprie indagini effettuate sul territorio. A tal fine la Giunta regionale può avvalersi del Corpo forestale dello Stato, qualora convenzionato con la Regione.
2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.
3. Gli enti gestori garantiscono, altresì, una adeguata divulgazione delle informazioni relative alla delimitazione dei siti della Rete Natura 2000 ed agli obblighi ivi vigenti.
4. Per la verifica e l’elaborazione dei dati di cui al comma 1, è istituito presso la struttura regionale competente l’Osservatorio regionale per la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e propositivi per la definizione degli aspetti tecnico scientifici relativi ai siti e alle aree funzionalmente connesse.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 4.


1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 24 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un’alterazione dell’ambiente determinano l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all’articolo 24. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o gli enti gestori non lo ritengano opportuno nell’interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all’adozione del provvedimento medesimo l’ente gestore può ordinare l’immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l’ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.
3. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro.
4. La violazione dei divieti contenuti nelle misure di conservazione o nei piani di gestione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
5. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati dai medesimi al miglioramento ambientale, alla salvaguardia ed alla conservazione dei siti.
6. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
CAPO IV
Norme finali



1. Per l’attuazione delle attività e delle funzioni previste dal capo III sono autorizzate, per l’anno 2007, le seguenti spese:
a) 70.000 euro per le attività e le funzioni previste all’articolo 24 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
b) 30.000 euro per le attività e le funzioni previste dall’articolo 25 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB 4.22.01 del bilancio di previsione per l’anno 2007.
3. Per gli anni successivi, l’entità della spesa di cui al comma 1 sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall’autorità procedente.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, d’intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 3 del d.p.r. 357/1997.
3 bis. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale.
4. (Abrogato)
5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all’articolo 24 della presente legge.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindi-cesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle linee guida di cui all’articolo 23.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione e salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell’articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2007, n. 60.

Nota relativa all'articolo 28
Così modificato dall'art. 28, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 15, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.