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Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23
Titolo:Garante regionale dei diritti della persona
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2008, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organismi di garanzia e altri organismi regionali
Note:Titolo così sostituito dall'art. 1, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.

Sommario


CAPO I Principi generali
Art. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)
Art. 2 (Autonomia e struttura organizzativa)
Art. 3 (Elezione del Garante e requisiti)
Art. 4 (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
Art. 4 bis (Revoca e rinuncia dell'incarico)
Art. 5 (Relazioni, audizioni del Garante e diritto di accesso)
Art. 6 (Indennità)
CAPO II Ufficio di Difensore civico
Art. 7 (Funzioni della difesa civica)
Art. 7 bis (Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)
Art. 8 (Ambito di intervento e modalità)
Art. 8 bis (Procedimento)
Art. 8 ter (Interventi a tutela del diritto di accesso)
Art. 9 (Coordinamento della difesa civica)
CAPO III Ufficio di Garante per lÂ’infanzia e lÂ’adolescenza
Art. 10 (Funzioni del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 11 (Ambito di intervento e modalità)
Art. 12 (Tutela e curatela)
CAPO IV Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti
Art. 13 (Funzioni)
Art. 14 (Ambito di intervento e modalità)
CAPO IV BIS Ufficio del Garante delle vittime di reato
Art. 14 bis (Funzioni)
Art. 14 ter (Ambito di intervento e modalità)
Art. 14 quater (Incompatibilità)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 3/2008)
Art. 16 (Abrogazioni)
Art. 17 (Norma transitoria)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)
Art. 19 (Dichiarazione d’urgenza)

CAPO I
Principi generali



1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale.
3. Il Garante svolge i compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato.
4. Il Garante svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.
5. Le funzioni del Garante in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti nonché del Garante delle vittime di reato sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III, IV e IV bis della presente legge.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dagli artt. 2 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 3, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Il Garante svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.
2. Il Garante si avvale della struttura organizzativa indicata all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).
3. Il Garante può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dagli artt. 3 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze politiche;
2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale vigente;
b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti attinenti agli uffici da svolgere.

2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.
3. Dopo la quarta votazione, qualora non si raggiunga il quorum di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane.
4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta.
5. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Nota relativa all'articolo 3
Prima modificato dall'art. 22, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 1, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, e dagli artt. 4 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 4, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Sono ineleggibili a Garante:
a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Province, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori regionali, provinciali, comunali, di Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di Città metropolitane; 
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo degli enti del Servizio sanitario regionale; il segretario generale o il direttore generale della Regione, i titolari di incarichi amministrativi di vertice di aziende ed enti dipendenti o di società a partecipazione maggioritaria regionale;
c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro che hanno riportato condanne penali.
3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere cessate da almeno due anni.
4. L'incarico di Garante è incompatibile con: 
a) l'iscrizione a partiti, movimenti politici o associazioni sindacali o di categoria;
b) l'esercizio di funzioni di amministratori di enti e imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione; 
c) la candidatura alla carica di membro del Parlamento nazionale od europeo, Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere di uno dei comuni delle Marche.

5. E' comunque incompatibile con la carica di Garante chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste al comma 1.
6. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato. Durante il mandato, il Garante non può esercitare attività di carattere politico. Il Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono soggetti a codici etici di autoregolamentazione.
7. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, ove accerti d'ufficio o su segnalazione di terzi, l'esistenza o il sopravvenire di una causa di incompatibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito, il Garante è dichiarato decaduto dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale, da adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, effettuati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

Nota relativa all'articolo 4
Prima modificato dall'art. 19, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dagli artt. 5 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, poi così sostituito dall'art. 5, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. L'Assemblea legislativa regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
1 bis. La deliberazione indicata al comma 1 è assunta previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.
2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 1, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.


1. Il Garante presenta all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale il programma di attività e la relazione sull'attività svolta nei termini previsti dall'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).
2. La relazione sull'attività svolta, che può contenere osservazioni e proposte, è trasmessa dall'Ufficio di presidenza ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale. Il Garante può inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.
3. Le relazioni indicate al comma 2 sono pubblicate integralmente sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime. Il Garante inoltre può essere ascoltato, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
5. Fermo restando quanto previsto nei Capi II, III, IV e IV bis, il Garante può rivolgere raccomandazioni alle autorità politiche o amministrative competenti. La Regione e gli enti dipendenti sono tenuti a rispondere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandazione medesima. Della mancata risposta o delle eventuali controdeduzioni pervenute è data conoscenza all'Assemblea legislativa regionale su richiesta del Garante tramite comunicazione.
6. Il Garante ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli enti e delle strutture da essa dipendenti o convenzionati nonché alla documentazione necessaria in loro possesso, fermo restando quanto previsto ai Capi II, III e IV.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 6, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 7, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Al Garante spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.
2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, il compenso annuo percepito dal Garante è ridotto del 10 per cento.

CAPO II
Ufficio di Difensore civico



1. L’ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.
2. Per le finalità indicate al comma 1, il Garante:
a) interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 8 in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale nonchè degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti;
b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o amministrative, nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse.

3. Il Garante può assistere, inoltre, i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti amministrativi cui sono interessati.

Nota relativa all'articolo 7
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1.  Il Garante svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Garante:
a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
b) favorisce, per quanto di competenza,  l’effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
c) coordina la propria attività con l’ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l’Osservatorio regionale per le politiche sociali;
e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l’attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.


Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 21, l.r. 26 maggio 2009, n. 13. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Il Garante interviene:
a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;
b) di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità o disfunzioni e sollecitando l’adozione di provvedimenti.

2. La presentazione della richiesta di intervento del Garante non è soggetta a formalità ed è a titolo gratuito.
3. Le amministrazioni e gli altri soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 sono tenuti a prestare leale collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.
4. La proposizione di ricorso amministrativo o giurisdizionale non esclude né limita la facoltà di intervento dell’ufficio di Difensore civico.

Nota relativa all'articolo 8
Prima sostituito dall'art. 3, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Il Garante effettua una valutazione preliminare in ordine alla fondatezza dell’istanza presentata.
2. Il Garante, valutata la fondatezza dell’istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d’ufficio, invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari.
3. Il Garante può:
a) avere accesso agli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia, nonché acquisire informazioni utili anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, anche al fine di raggiungere un accordo tra le parti;
c) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente, ovvero pretendere la correzione di attività o omissioni ritenute irregolari.

4. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di presentarsi per l’esame della pratica davanti al Garante. Deve altresì, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Garante.
5. Il Garante, esaurita l’istruttoria, formula i propri rilievi e suggerimenti ai soggetti interessati e può stabilire, se del caso, adempimenti per le parti od un termine per la definizione del procedimento.
6. I soggetti indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7, comunicano al Garante ed agli interessati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ritengono di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Garante.
7. Il Garante informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
8. Il Garante se non ritiene pertinenti o risolutivi gli elementi comunicatigli ai sensi del comma 6 oppure nel caso sia decorso inutilmente il termine indicato al comma 4 informa gli organi degli enti interessati per gli adempimenti conseguenti, eventualmente anche disciplinari. Di tali adempimenti da parte delle amministrazioni e degli altri soggetti è data comunicazione al Garante.

Nota relativa all'articolo 8 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. II Garante può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla legge stessa.

Nota relativa all'articolo 8 ter
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34. Così modificato dall'art. 7, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Garante e Difensori civici territoriali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.
2. Il Garante può intrattenere rapporti di collaborazione e di reciproca informazione con i Difensori civici di altre Regioni, con il Mediatore europeo, con gli organismi internazionali di difesa civica e le altre istituzioni, anche universitarie, che si occupano di diritti umani.

Nota relativa all'articolo 9
Prima sostituito dall'art. 6, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dagli artt. 8 e 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
CAPO III
Ufficio di Garante per lÂ’infanzia e lÂ’adolescenza



1. L’ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell’Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.
2. Il Garante, in particolare:
a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
b) collabora all’attività delle reti nazionali ed internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all’attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
c) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
d) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età;
e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria;
f) rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia in tutte le sedi regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
g) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia, iniziative per la celebrazione della giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza;
h) promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
i) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative indicate al comma 1;
l) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
m) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell’articolo 9 della legge 241/1990 ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;
n) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e promuove nei bambini e negli adolescenti l’educazione ai media;
o) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa;
p) segnala all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;
q) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;
r) promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale;
s) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;
t) verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
u) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;
v) collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
z) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.


Nota relativa all'articolo 10
Prima sostituito dall'art. 7, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 10, il Garante:
a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge 241/1990;
e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.


Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Il Garante promuove, d’intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
CAPO IV
Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti



1. L’ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l’effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.
2. L’azione del Garante si rivolge all’amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.
3. L’azione del Garante si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Il Garante interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.
2. Il Garante, in particolare:
a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;
b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d’ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;
c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente ai diritti delle persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative;
d) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
e) promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
f) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
g) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);
h) interviene nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.


Nota relativa all'articolo 14
Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 14 ottobre 2013, n. 34, poi così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.
CAPO IV BIS
Ufficio del Garante delle vittime di reato

Nota relativa al CAPO IV BIS Ufficio del Garante delle vittime di reato
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Il Garante delle vittime di reato promuove, garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato; nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'Ufficio del Garante, disciplinato in questo Capo, opera a favore delle persone fisiche, residenti o temporaneamente dimoranti o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.
3. Ai fini dell'individuazione delle funzioni del Garante previste in questo Capo, per vittima di reato si intende qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del Codice di procedura penale.

Nota relativa all'articolo 14 bis
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11. Poi così modificato dall'art. 2, l.r. 10 giugno 2020, n. 21.


1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante le informazioni indicate nel comma 2; 
b) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati; 
c) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 14 bis; 
d) può promuovere azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime; 
e) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive; 
f) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 14 bis la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione; 
g) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa legge.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 14 bis che ne fanno richiesta in merito a: 
a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela; 
b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socio assistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti; 
c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale vigente.

3. Per le attività previste da questo articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali.

Nota relativa all'articolo 14 ter
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.


1. Al Garante è inibita la rappresentanza legale diretta nei confronti delle vittime di reato che accedono all'Ufficio dell'Autorità di Garanzia.

Nota relativa all'articolo 14 quater
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 9 marzo 2020, n. 11.
CAPO V
Norme finali e transitorie



1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 1, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.
Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell’art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.
Il comma 3 abroga la lett. b) del comma 1 dell’art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.



1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
7. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 abroga la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29.
Il comma 2 abroga la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.
Il comma 3 abroga il comma 6 dell’art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.
Il comma 4 abroga l'art. 26, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.
Il comma 5 abroga le lett. a) e d) del comma 2 dell’art. 5, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.
Il comma 6 abroga l’art. 6, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.
Il comma 7 abroga l’art. 9, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.



1. Le funzioni del Garante sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Nota relativa all'articolo 17
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:
a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 6;
b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:
a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell’UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l’anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della l.r. 29/1981;
b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l’anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2008 per euro 38.000,00 nell’UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell’UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.