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Atto:LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2010, n. 2
Titolo:Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche
Pubblicazione:( B.U. 28 gennaio 2010, n. 7 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, nell’ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell’attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l’ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.




1. Ai fini della presente legge per escursionismo s’intende l’attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.




1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all’articolo 4, consentono l’attività di escursionismo.
2. La Giunta regionale può individuare, nell’ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.
3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.



Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.


1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.


1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l’elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.
2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dagli enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI).
3. I proponenti che richiedono l’iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.
5. La Giunta regionale approva l’elenco della viabilità da inserire nel catasto. L’elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.
6. (Abrogato)
7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell’aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.



Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18; dall'art. 33, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, e dall'art. 1, l.r. 5 marzo 2020, n. 10.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, l.r. 5 marzo 2020, n. 10, ai fini dell'inserimento nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche (RESM) di cui a questo articolo, come modificato dall'art. 1 della medesima legge regionale, i percorsi MTB già realizzati ed in funzione alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale si adeguano alle disposizioni in essa contenute.



1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant’anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.
2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM.
3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).




1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 4, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.


1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi.




1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.
2. Nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della "Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)" i percorsi mountain bike sono classificati in:
a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;
b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formatisi per effetto del passaggio di pedoni ed animali;
c) percorsi su singola traccia "single track": percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, e manutenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;
d) bike park: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain-bike, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette "gravity" con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale e dotate di appositi regolamenti di fruizione.

3. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, individuano, formalizzandoli con proprio atto, anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell'Allegato A di questa legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:
a) a transito misto, ossia liberamente accessibili a mountain bike, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6; 
b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione, all'inizio e alla fine della traccia, dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e agli altri eventuali utenti, a carico dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia.

5. Gli enti proponenti di cui al comma 3 assicurano la manutenzione, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB. A tale scopo i medesimi possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso ovvero stipulare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare la gestione o la manutenzione del tracciato o di singoli tratti di esso.
6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare provvedimenti restrittivi all'utilizzo dei percorsi a transito misto sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell'intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.
7. Qualora i percorsi ricadano su terreni di proprietà privata si applica la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain-bike di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è rilasciato dagli enti locali territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A di questa legge.
9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale nel rispetto della suddetta normativa.
10. Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 285/1992, su qualsiasi percorso MTB i bikers osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) (abrogata)
b) la pratica della MTB è sempre vietata sui terreni coltivati;
c) la pratica delle discipline di discesa pura (downhill) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera b) del comma 4;
d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, cosi come definiti dall'articolo 50 del d.lgs. 285/1992.

11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo possono essere inseriti nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative previste dall'articolo 8.
12. Per gli aspetti non disciplinati da questo articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.

Nota relativa all'articolo 7.1
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 5 marzo 2020, n. 10. Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 27.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 4, l.r. 2 luglio 2020, n. 27, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 della medesima legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.



1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.


1. Chiunque viola i divieti di cui all’articolo 7 bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.
1 bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.
2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Nota relativa all'articolo 7 ter
Aggiunto dall'art. 5, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18. Così modificato dall'art. 3, l.r. 5 marzo 2020, n. 10, e dall'art. 2, l.r. 2 luglio 2020, n. 27.


1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto:
a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all’articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;
b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;
c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all’installazione e all’adeguamento della segnaletica;
d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;
e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;
f) la procedura per l’inserimento di nuova viabilità;
g) le modalità per un’informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 4.


Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 6, l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 5, l.r. 5 marzo 2020, n. 10, la Giunta regionale adegua il provvedimento di attuazione di cui a questo articolo alle disposizioni contenute nella citata legge regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.



1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa, a decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.



Allegati

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Nota relativa all'allegato
Si segnala che, anche in questa sezione dedicata ai testi vigenti delle leggi e dei regolamenti regionali, é consultabile il solo testo storico degli allegati di questa legge regionale e che di seguito sono riportate, a titolo informativo, le norme che hanno apportato modifiche o abrogazioni ai medesimi allegati.
ALLEGATO A
Aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, l.r. 5 marzo 2020, n. 10.
L'art. 3, l.r. 2 luglio 2020, n. 27, modifica l'Allegato A di questa legge.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4, l.r. 5 marzo 2020, n. 10, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, ad adeguare le disposizioni contenute in questo Allegato al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.