Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 maggio 1976, n. 13
Titolo:Variazione al bilancio di previsione della spesa per l'anno 1976 in attuazione dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 maggio 1976, n. 22)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976, è istituito nel titolo III - entrate extra tributarie - categoria 1 - il capitolo 3000122 con la denominazione “Assegnazione di fondi dallo stato a seguito dei trasferimenti delle competenze a definire i procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del D.P.R. 15-1-1972, n. 8 per spese in unica soluzione (art. 17 del D.L. 13-8-1975, n. 376 convertito, con integrazioni, nella legge 16-10-1975, n. 492), e con la dotazione di L. 7.384.725.984.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sono istituiti:
a) nel titolo II - spese in conto capitale - rubrica IV - Tutela, utilizzazione e valorizzazione del territorio, i capitoli con la numerazione denominazione e dotazione di seguito indicati:
capitolo 2042104 “Opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (legge 10-8-1950, n. 647; 2-1-1952, n. 10; 15-7-1954, n. 543; 29-7-1957, n. 635; 22-7-1966, n. 614 e 25-10-1968, n. 1089, art. 2 L. 1.309.235.460.
capitolo 2042105 “Contributi alle province a comuni e ai loro consorzi delle Regioni a statuto ordinario e speciale nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione delle strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali prima dell'entrata in vigore della relativa legge (art. 4 legge 21-4-1962, n. 181) L. 1.370.506.562.
capitolo 2042106 “Contributi ed anticipazioni alle amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto ordinario e speciale per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali (art. 6 legge 181 e legge 167) L. 2.256.494.594.
capitolo 2042305 “Opere relative agli acquedotti e fognature nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (legge 10-8-1950, n. 647; 2-1-1952, n. 10; 15-7-1966 n. 614 e art. 2 legge 25-10-1968, n. 1089 e succ. modificazioni) L. 1.362.158.621.
capitolo 2042306 “Contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione e l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (art. 14 e 15 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 11-3-1968, n. 1090) L. 1.026.205.719.
capitolo 2043303 “Opere di soccorso non di competenza regionale per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati interessanti le Regioni a statuto ordinario e speciale L. 8.834.266.
b) nel titolo II - spese in conto capitale - rubrica V - abitazione - il capitolo 2051203 con la denominazione “Sussidi ai danneggiati dai terremoti in attuazione delle leggi 4-4-1935, n. 454, 28-12-1952, n. 4436 27-2-1958, n. 141 e 18-7-1962, n. 1101". L. 12.002.484.
c) nel titolo II spese in conto capitale - rubrica IV - promozione e tutela della salute - il capitolo 2066104 con la denominazione “Contributi per l'ampliamento e il miglioramento degli Ospedali, convalescenziari, luoghi di cura di loro pertinenza, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario e speciale aventi carattere interregionale", L. 39.288.278.


Art. 3

Per effetto dell'art. 17 - I comma - del D.L. 13-2-1975, n. 376 convertito, con modificazioni nella legge 16-10-1975, n. 492, gli impegni assunti dai competenti organi dello Stato a carico dei capitoli del bilancio statale corrispondenti ai capitoli istituiti con il precedente art. 2, si intendono assunti a carico di questi ultimi capitoli.

Art. 4

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalida con legge regionale:
a) alla variazione delle somme iscritte al capitolo n. 3000115 dello stato di previsione dell'entrata in relazione alla determinazione della quota assegnata alla Regione Marche a valere sulla ripartizione dello stanziamento di cui all'art. 17 - III comma - del D.L. 13-8-1975, n. 376 convertito, con integrazioni, nella legge 16-10-1975, n. 492 e per importo equivalente alla variazione della dotazione del capitolo 2046102: “Realizzazione di un programma di completamento di opere pubbliche già di competenza statale (art. 17 D.L. 13-8-1975, n. 376)" compreso nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976;
b) alle variazioni in aumento delle dotazioni dei capitoli istituiti per effetto del precedente art. 2, in relazione agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione delle opere pubbliche di cui al D.L. 13-8-1975, n. 376 convertito, con integrazioni, nella legge 16-10-1975, n. 492, con contestuale riduzione della dotazione del capitolo 2046102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.


Art. 5

Gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati a carico del capitolo 4200006: “Pagamenti in conto sospeso provvisoriamente imputati alle partite di giro" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 per il periodo intercorrente tra il trasferimento degli atti gestionali di cui all'art. 17 - I comma - del D.L. 13-8-1975, n. 376, convertito, con integrazioni, nella legge 16-10-1975, n. 492, e la data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti a carico dei capitoli istituiti per effetto del precedente art. 2.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.