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Atto:LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, n. 3
Titolo:Variazione da introdursi al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972 (Variazione n. 3)
Pubblicazione:(B.u.r. 1 febbraio 1973, n. 4)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

I capitoli 1201, 1301, 1321, 1501, 1701, 1801, 1901, 2101, 2401 e 2501 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1051.
I capitoli 1502 e 2102 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1155 che si istituisce nel titolo I, sezione I, rubrica II dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Paghe e altri assegni fissi al personale operaio" e con uno stanziamento di L. 89.250.000 equivalente al totale degli stanziamenti dei capitoli soppressi.
I capitoli 1202, 1302, 1322, 1503, 1702, 1802, 1902, 2103, 2402 e 2502 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1052.
I capitoli 1504 e 2104 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1156 che si istituisce nel titolo I, sezione I, rubrica II dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, con la denominazione "Compensi per lavoro straordinario al personale operaio" e con lo stanziamento di L. 16.200.000 equivalente al totale degli stanziamenti dei capitoli soppressi.
I capitoli 1203, 1303, 1323, 1507, 1703, 1803, 1903, 2106, 2403 e 2503 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1053.
I capitoli 1204, 1304, 1324, 1508, 1704, 1804, 1904, 2107, 2404 e 2504 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1054.
I capitoli 1325, 1509, 1805, 1905 e 2108 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1157 che si istituisce nel titolo I, sezione I, rubrica II dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti e con lo stanziamento di L. 2.650.000 equivalente al totale degli stanziamenti dei capitoli soppressi.
I capitoli 1307, 1512, 1716, 1808, 1907 e 2109 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1158 che si istituisce nel titolo I, sezione I, rubrica II dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972; con la denominazione "Spese per accertamenti sanitari" e con lo stanziamento di L. 130.000 equivalente al totale degli stanziamenti dei capitoli soppressi.
I capitoli 1309, 1326, 1513, 1908 e 2110 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1159 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, con la denominazione "Spese per cure, ricoveri e protesi (art. 68 del TU approvato con D.P.R. 10-1-1957 n. 3)" e con lo stanziamento di L. 190.000 equivalente al totale degli stanziamenti dei capitoli soppressi.
I capitoli 1310, 1327, 1511, 1715, 1809 e 2111 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1108.
I capitoli 1311, 1328, 1514, 1717, 1810, 1909, 2112, 2406 e 2508 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1160 che si istituisce nel titolo I, sezione I, rubrica II dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione "Interventi assistenziali a favore del personale in servizio di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" con lo stanziamento di L. 1.090.000 equivalente al totale degli stanziamenti soppressi.
I capitoli 1076, 1087, 1107, 1127, 1216, 1306, 1505, 1705, 1806, 1906, 2105, 2206, 2265, 2305, 2405 e 2505 sono soppressi; i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1059.
I capitoli 1208, 1709 e 2117 sono soppressi, i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1140.
I capitoli 1209, 1522, 1566, 1711, 1812 e 2118 sono soppressi, i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1141.
Il capitolo 1210 è soppresso, il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 1142.
I capitoli 1212, 1526, 1712, 1813 e 2121 sono soppressi i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1143.
I capitoli 1214, 1523, 1710, 1814 e 2119 sono soppressi, i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1144.
Il capitolo 1217 è soppresso, il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 1146.
I capitoli 1524, 1714, 1815 e 2120 sono soppressi, i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1147.
Il capitolo 1213 è soppresso, il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 1148.
I capitoli 1211 e 1708 sono soppressi, i relativi stanziamenti sono trasferiti al capitolo 1149.
Il capitolo 1215 è soppresso; il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 1150.
Il capitolo 1218 è soppresso; il relativo stanziamento è trasferito al capitolo 1153.
Gli impegni assunti e i pagamenti disposti a carico dei capitoli soppressi nei commi precedenti sono depennati e iscritti a carico dei capitoli sui quali sono stati trasferiti i relativi stanziamenti.

Art. 2

Allo stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 20-4-1972 n. 3, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente l'ammontare dello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972 risulta di L. 24.727.311.374.

Art. 3

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle nuove entrate indicate nell'annessa tabella A.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, approvato con legge regionale 20-4-1972 n. 3, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente, l'ammontare dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 risulta di L. 24.727.311.374.

Art. 5

All'elenco n 1 "Spese obbligatorie e d'ordine" allegato alla legge regionale 20-4-1972 n. 3, sono aggiunti i capitoli di spesa indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6

E' autorizzato il pagamento delle spese indicate nell'annessa tabella B.

Art. 7

Le disponibilità del capitolo 2673 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzati per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

Art. 8

Le disponibilità dei capitoli 1341 e 1342 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 non impegnate al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio 1973.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e con gli effetti dell'art. 127 comma II della Costituzione e degli articoli 49 e 50 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

TABELLA A - (Omissis).

Allegati

TABELLA B - (Omissis).