Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 novembre 2012, n. 33
Titolo:Disposizioni regionali in materia di apicoltura
Pubblicazione:( B.U. 29 novembre 2012, n. 114 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione, nel riconoscere l'apicoltura quale attività fondamentale per la conservazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, ne disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione e promuove l'insediamento degli alveari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).
2. In particolare la Regione tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'inserimento e il mantenimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, e la diffusione delle varietà delle piante coltivate (cultivar) ad essenze nettarifere, compatibilmente con le vocazioni territoriali, nel rispetto della biodiversità vegetale e delle norme nazionali e comunitarie, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo, di gestione delle aree protette, nelle azioni di sviluppo delle colture officinali, sementiere e del verde urbano.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. Per le finalità di questa legge e nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca") l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca "Marche Agricoltura Pesca" svolge le seguenti attività:
a) consulenza e assistenza tecnica;
b) analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
e) aggiornamento tecnico degli apicoltori;
f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.

1 bis. La Regione, in collaborazione con Marche Agricoltura Pesca istituita dalla l.r. 11/2022 e con gli organismi associativi di cui all'articolo 3, promuove e valorizza i prodotti apistici ottenuti da apiari ubicati nella regione Marche e registrati ai sensi dell'articolo 5, anche mediante l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita, sia all'ingrosso sia al minuto, di apposito segno distintivo, nel rispetto di apposito disciplinare.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. La Giunta regionale, sentita la Commissione apistica regionale, approva i documenti di programmazione, previsti dalla normativa regionale, statale ed europea, in particolare prevedendo:
a) il sostegno agli apicoltori professionali per gli investimenti relativi, tra l'altro, all'acquisto o al rinnovo di attrezzature, mezzi e laboratori;
b) il sostegno per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse;
c) il sostegno alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
d) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
e) la lotta e la prevenzione alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e della qualità dei prodotti;
f) le azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca;
g) l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili e di difesa integrata;
h) l'apicoltura biologica;
i) l'educazione alimentare con particolare attenzione alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I contributi previsti dai documenti di programmazione sono corrisposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Nota relativa all'articolo 2 bis
Aggiunto dall'art. 3, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. La Giunta regionale individua come organismi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'articolo 5, gli organismi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.
2.  Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, statali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell’apicoltura e dei suoi prodotti.
3. Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 4, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. E’ istituita la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un apicoltore designato da ciascun organismo associativo, di cui all'articolo 3, che rappresenti almeno 150 iscritti proprietari di almeno il 10 per cento del totale degli alveari presenti nel territorio della Regione Marche;
e) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 3 marzo 1997, n. 20 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);
f) un medico veterinario individuato dalle competenti strutture del servizio sanitario regionale;
g) un rappresentante dell’ASSAM;
h) un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università marchigiane;
h bis) un esperto del settore designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.
4. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. La Giunta regionale delibera la costituzione della Commissione sulla base dei due terzi delle designazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 2.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 5, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2, e dall'art. 13, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25.


1. Ogni proprietario di alveari, nuclei, sciami, famiglie di api e allevatore di api regine, accedendo alla Banca Dati Apistica Nazionale, direttamente o anche tramite uno degli organismi indicati all'articolo 3 appositamente delegato o tramite un Centro di assistenza agricola (CAA), è tenuto a registrare l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione del codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, assegnato dal Servizio veterinario competente per territorio.
2. La registrazione dell'attività indicata al comma 1 deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dalla normativa statale vigente per le anagrafi zootecniche.
3. Il Servizio veterinario competente per territorio controlla la congruenza e la veridicità delle informazioni trasmesse tramite verifiche documentali ed eventuali sopralluoghi effettuati nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla vigente normativa nazionale.
4. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano dei contributi e degli incentivi previsti per il settore apistico.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 6, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. Ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53), al momento della registrazione dell'attività di apicoltura, l'operatore dichiara se intende esercitare un'attività di autoconsumo-allevamento familiare, con un massimo di dieci unità tra alveari, nuclei e sciami posseduti per ciascun nucleo familiare oppure se intende esercitare un'attività di produzione per attività commerciale-apicoltore professionista.
2. Le attività di vigilanza e controllo finalizzate al rispetto delle disposizioni di questo articolo sono svolte dal Servizio veterinario competente per territorio.

Nota relativa all'articolo 6
Così sostituito dall'art. 7, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. L'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza dello stato igienico-sanitario del settore apistico è affidata al Servizio veterinario competente per territorio, il quale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati".
2. I soggetti indicati al comma 1, anche in collaborazione con gli organismi associativi di cui all'articolo 3 e con le associazioni agricole, promuovono, sostengono ed organizzano, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, iniziative volte:
a) al miglioramento dei livelli igienico-sanitari degli allevamenti apistici e delle relative produzioni quali il miele e gli altri prodotti dell'alveare;
b) alla qualificazione professionale degli apicoltori, anche attraverso progetti formativi.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati, non identificati dal cartello identificativo o in evidente stato di incuria, sono soggetti ad ispezione da parte del Servizio veterinario competente per territorio, che a tal fine può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3.
4. Il Servizio veterinario territorialmente competente dopo aver accertato la pericolosità di apiari in stato di abbandono quale fonte di propagazione di patologie ne propone la distruzione che, in caso di proprietario o detentore non identificati, avviene attraverso l'adozione di specifica ordinanza del Sindaco del Comune del luogo di rinvenimento, salvo possibilità di rivalsa sull'interessato.

Nota relativa all'articolo 7
Così sostituito dall'art. 8, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura e sulle piante spontanee e ornamentali, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;
b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto alla loro trinciatura o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api ed altra entomofauna pronuba;
c) in presenza di secrezioni extrafloreali di interesse mellifero.

2. Ogni trattamento con prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è effettuato sulla base delle misure previste nell'etichetta riportata sul contenitore del prodotto impiegato, sulle relative schede di sicurezza e tenuto conto delle disposizioni del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui alla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni agricole e la Commissione apistica regionale, può individuare le zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono ulteriormente limitati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario definendo anche tempi e ambito di applicazione della limitazione.
4. Tutti gli episodi di mortalità, moria o di spopolamento degli alveari sono tempestivamente segnalati al Servizio veterinario competente per territorio, il quale anche in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico e con Marche Agricoltura Pesca svolge tempestivamente i campionamenti, le relative indagini e tutti gli accertamenti opportuni e necessari finalizzati ad individuarne le cause.

Nota relativa all'articolo 8
Prima sostituito dall'art. 9, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2, poi così modificato dall'art. 1, l.r. 29 giugno 2023, n. 8.


1. La Giunta regionale adotta linee guida, in conformità con la pertinente normativa statale ed europea, relative alla gestione e alla profilassi delle patologie apistiche, della farmacosorveglianza e dell'applicazione del pacchetto igiene e alla tracciabilità della filiera produttiva nonché alle procedure in merito alle segnalazioni e alla gestione degli episodi di mortalità, moria o spopolamento degli alveari connessi all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Nota relativa all'articolo 8 bis
Aggiunto dall'art. 10, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. Al fine di ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione, la Giunta regionale, di concerto con la Commissione apistica regionale, tutela l'Apis mellifera ligustica, diffusa nel territorio regionale, con disposizioni volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie e finalizzate al miglioramento genetico ed alla successiva diffusione del materiale selezionato. Sull'intero territorio regionale è fatto divieto di selezionare e riprodurre a fini commerciali api regine appartenenti a sottospecie diverse dall'Apis mellifera ligustica.

Nota relativa all'articolo 8 ter
Aggiunto dall'art. 11, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall’articolo 896 bis del codice civile.
2. Al fine di ottimizzare le risorse nettarifere gli apiari composti da almeno cinquanta alveari sono posti ad una distanza minima di duecento metri l’uno dall’altro.


1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.
2. Chiunque intenda praticare il nomadismo è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla movimentazione degli apiari stabilite dalla pertinente normativa statale.
3. La Giunta regionale disciplina, sentita la Commissione apistica regionale, le modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apiari per l'attività di nomadismo.

Nota relativa all'articolo 10
Così sostituito dall'art. 12, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. La Giunta regionale favorisce la costituzione di un tavolo tra associazioni di categoria, consorzi apistici e consorzi di difesa riconosciuti nelle Marche ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di promuovere e sostenere la definizione di un programma assicurativo riguardante la copertura dei rischi connessi con l'attività apistica.
2. Il programma assicurativo può avere ad oggetto, tra l'altro, i danni provocati da epizoozie, avversità atmosferiche, infestazioni parassitarie nonché quelli derivanti da emergenze climatiche ed ambientali.

Nota relativa all'articolo 10 bis
Aggiunto dall'art. 13, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.


1. L'omissione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53) è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.500,00 euro per ciascun apiario irregolare.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro.
4. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
5. L'inosservanza delle distanze degli apiari di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
6. L'inosservanza del comma 2 dell'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.
7. Per le violazioni di cui al comma 2, qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
8. Per le violazioni alle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

Nota relativa all'articolo 11
Prima sostituito dall'art. 14, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2, poi così sostituito dall'art. 1, l.r. 29 giugno 2023, n. 8.


1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di questa legge sono esercitate dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall’ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 15, l.r. 10 febbraio 2023, n. 2.