Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 luglio 2013, n. 18
Titolo:Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”
Pubblicazione:( B.U. 01 agosto 2013, n. 61 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Riordino territoriale - Modifiche denominazioni

Sommario





1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato Trecastelli.
2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe.




1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere altresì l’istituzione di municipi nei territori delle comunità d’origine.
3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.



1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferite al Comune di nuova istituzione.
2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:
a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
b) il personale dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell’osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).



1. La Regione assegna al Comune di nuova istituzione, per dieci anni a decorrere dal 2014, un contributo annuale, fissato per i primi due anni in euro 280.000,00. Per gli anni successivi, l’entità del contributo è stabilita con legge finanziaria regionale.
2. I contributi indicati al comma 1 sono erogati e rendicontati secondo modalità e criteri determinati dalla Giunta regionale.




1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere dalla data di costituzione:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
b) è equiparato ad una Unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell’accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni;
c) è sostenuto in via prioritaria, qualora la Regione dia attuazione alla verticalizzazione del patto di stabilità regionale, mediante cessione di quota del medesimo patto di stabilità.




1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato, per gli anni 2014 e 2015, un contributo pari a euro 280.000,00.
2. La copertura finanziaria delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalla proiezione pluriennale dell’UPB 10607 del bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015).
3. Per gli otto anni successivi l’entità del contributo è stabilita dalla legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell’UPB 10607 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014 e 2015 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).



1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.
2. Fino all’insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell’organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall’organo di revisione contabile in carica nel Comune di Ripe alla data dell’estinzione.
3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro il 31 dicembre 2013, d’intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell’organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell’accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell’intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.
4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedimento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati si costituiscono in comitato, con compiti consultivi e propositivi nei confronti del commissario di cui al comma 2.
5. Se non disposto diversamente nell’intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Ripe.
6. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe con riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Comuni che li hanno approvati.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.