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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 50
Titolo:Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2013, n. 102 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:L'assestamento del bilancio 2014 e' emanato con l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Sommario


TITOLO I Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa
Art. 1 (Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)
Art. 2 (Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE, dallo Stato e da altri soggetti)
Art. 3 (Entrate extra - tributarie)
Art. 4 (Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)
Art. 5 (Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)
Art. 6 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 7 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 8 (Spese per assetto istituzionale e organizzativo)
Art. 9 (Spese per la programmazione e il bilancio)
Art. 10 (Spese per lo sviluppo economico)
Art. 11 (Spese per il territorio e ambiente)
Art. 12 (Spese per servizi alla persona ed alla comunità)
Art. 13 (Spese per contabilità speciali)
Art. 14 (Stato di previsione della spesa)
Art. 15 (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)
Art. 16 (Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)
TITOLO II Determinazione delle entità  dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 19 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 20 (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2014)
Art. 21 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 22 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)
Art. 23 (Impiego delle risorse assegnate con vincolo di destinazione)
TITOLO III Disposizioni diverse
Art. 24 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 25 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)
Art. 26 (Variazioni di bilancio)
Art. 27 (Semplificazioni procedurali)
Art. 28
Art. 29 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016)
Art. 30 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa



1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 3.120.603.174,47 in termini di competenza e di euro 4.313.366.213,01 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione Europea sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 176.445.711,08 in termini di competenza e di euro 357.801.677,07 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo Il dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l’anno 2014 nei complessivi importi di euro 125.869.089,07 in termini di competenza e di euro 167.249.786,83 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 20.333.000,00 in termini di competenza e di euro 1.046.769.870,92 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 417.142.113,69 in termini di competenza e di euro 220.162.928,04 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 1.417.590.000,00 in termini di competenza e di euro 1.439.236.905,31 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).



1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno 2014 nei complessivi importi di euro 5.997.609.962,03 in termini di competenza e di euro 7.584.587.381,18 in termini di cassa (Allegato 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2014, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1.
3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’”Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 65.577.846,00 di cui euro 52.930.414,01 per spese di parte corrente ed euro 12.647.431,99 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 90.080.268,39.



1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato per l’anno 2014 in complessivi euro 601.189.285,82 di cui euro 366.873.248,40 per spese di parte corrente ed euro 234.316.037,42 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 1.042.862.128,09.


1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti lo “Sviluppo economico” considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 69.420.799,03 di cui euro 40.224.763,35 per spese di parte corrente ed euro 29.196.035,68 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 257.159.041,31.



1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti il “Territorio e ambiente” considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato per l’anno 2014, in complessivi euro 167.177.192,82 di cui euro 145.243.762,58 per spese di parte corrente ed euro 21.933.430,24 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 285.733.562,14.


1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed alla comunità” considerate nell’area d’intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2014, in complessivi euro 3.280.916.654,85 di cui euro 3.197.043.885,46 per spese di parte corrente ed euro 83.872.769,39 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2014 in complessivi euro 3.791.559.036,17.


1. Le spese per contabilità speciali considerate nell’area d’intervento 6 dello stato di previsione della spesa, sono previste, per l’anno 2014, nei complessivi importi di euro 1.417.590.000,00 in termini di competenza e di euro 2.088.861.239,95 in termini di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).



1. E’ approvato in euro 5.997.609.962,03 in termini di competenza ed in euro 7.556.255.276,05 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014 annesso alla presente legge (Allegato 1).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2014, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.



1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).


1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2014 annessi alla presente legge (Allegato 1).
TITOLO II
Determinazione delle entità  dei fondi speciali; ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità; assegnazioni specifiche



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n. 1 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Allegato 1).
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2014, in euro 3.000.000,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2014, in euro 670.169,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2014, in euro 400.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.


1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2014, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n.1 e n.2, allegati alla presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 21.403.930,18 con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 22.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 42.797.314,52;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 54.198.431,77;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 51.056.400,29;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 61.683.888,73;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 53.096.303,94;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 50.357.322,20;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2011 nell’importo di euro 39.474.936,96;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 36.998.832,38;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 6.074.752,72.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.


1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all’importo massimo di euro 417.142.113,69 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.
4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico delle UPB 20814 e 20815 il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond.
7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico delle UPB 20808, 20814 e 20815. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all’ammortamento sintetico del debito.
8. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.
8 bis. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all’attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio,  da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all’articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 5, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dall’Unione Europea, stimate per l’anno 2014 negli importi indicati nel prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.
TITOLO III
Disposizioni diverse



1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2014, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno 2014, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato, vincolati a scopi specifici e per l’ iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo Il del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi nelle UPB 20815 e 20816.

Nota relativa all'articolo 26
Così modificato dall'art. 4, l.r. 14 aprile 2014, n. 6.


1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001.
3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.
4. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, le somme mantenute in bilancio come residui da stanziamento, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 40 (Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari) e conservate nel conto dei residui passivi secondo le modalità previste dall’articolo 58 della l.r. 31/2001, sono trasportate nel bilancio dell’esercizio successivo ai capitoli, anche non corrispondenti, nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini della codifica SIOPE.

Art. 28

...............................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 5, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016).


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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Nota relativa all'allegato
Prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” così sostituito dall'art. 44, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” modificato dall'art. 44, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Elenco 1 “Spese obbligatorie” così sostituito dall'art. 44, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
Allegato 1 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” integrato dall'art. 44, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.