Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 2014, n. 12
Titolo:Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali
Pubblicazione:( B.U. 26 giugno 2014, n. 62 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:
a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto.


1. Chiunque intende produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, deve ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal servizio fitosanitario regionale, previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al d.m. 12 novembre 2009.
3. Nel rispetto della normativa statale vigente, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono stabilite dal servizio fitosanitario regionale.


1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 2 , lettera d), del d.lgs. 214/2005, i requisiti di professionalità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 sono quelli individuati dal d.m. 12 novembre 2009.


1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea per i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all’articolo 20 del d.lgs. 214/2005, il titolare dell’autorizzazione deve:
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l’ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 2002/89/CE o di organismi nocivi non conosciuti;
d) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
e) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.


1. La Regione sostiene la formazione, l’aggiornamento professionale e la specializzazione degli operatori dell’attività di produzione orto- floro-frutticola e delle piante ornamentali mediante specifici corsi.
2. La Giunta regionale con proprio atto determina i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


1. Fermo restando l’obbligo di iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori di cui al d.lgs. 214/2005, coloro che sono autorizzati ai sensi dell’articolo 2 sono iscritti d’ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.
2. L’elenco di cui al comma 1 è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:
a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;

3. Le modalità di iscrizione e cancellazione nell’elenco di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l’atto di cui all’articolo 5, comma 2.


1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli secondo le modalità di cui al d.lgs. 214/2005.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:
a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo regionale;
d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia;
e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.


1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del d.lgs. 214/2005.


1. L’imprenditore agricolo, munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia fisse che mobili, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.


1. L’imprenditore agricolo munito dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall’azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell’azienda in cui si svolge l’attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 400 mq;
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.


1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 214/2005 e al d.m. 12 novembre 2009.