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Atto:LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 10
Titolo:Protrazione al 31 dicembre 1973 dei termini per la chiusura dell'esercizio finanaziario 1972.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 maggio 1973, n. 18)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

La durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio regionale 1972 č protratta sino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza.
In conseguenza sono protratti di un anno i termini per il compimento di tutte le operazioni relative alla gestione di detto bilancio.
Gli accertamenti e la riscossione delle entrate, nonchč gli impegni e il pagamento delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 1972 fino all'entrata in vigore della presente legge, e afferenti al bilancio 1972, sono trasferiti alla competenza dell'esercizio stesso.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.