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Atto:LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1979, n. 1
Titolo:Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 per l'applicazione del D.P.R. 24.7.1977, n. 616. Primo provvedimento.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1979, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





Nello stato di previsione delle entrate per l'anno 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento nei confronti dello Stato, la riscossione e il versamento, nella cassa della Regione, delle nuove e maggiori entrate comprese nella stessa tabella A.


Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stesso stato di previsione della spesa, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte in applicazione del comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa del predetto stato di previsione, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte in applicazione del primo comma del presente articolo, in conformitŕ alle disposizioni di cui alla legge 19-5-1976, n. 335.


Fino a quando non sarŕ stabilito diversamente dalla legge regionale, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alla Regione per effetto del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 si provvede sulla base della vigente normativa statale.

Art. 4

E' autorizzata l'assunzione di impegno di spesa a carico dei nuovi stanziamenti recati dalla presente legge entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A - (Omissis).

Allegati

Tabella B - (Omissis).