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Atto:LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1979, n. 2
Titolo:Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978. Secondo provvedimento.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1979, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





Nello stato di previsione delle entrate della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella n. 1 annessa alla presente legge.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento delle nuove e delle maggiori entrate comprese nelle tabelle indicate nel comma precedente.


Nello stato di previsione della spesa della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge.
E’ autorizzata, a carico dei capitoli compresi nella tabella n. 2 di cui al comma precedente, l’assunzione di impegni di spesa entro i nuovi limiti degli stanziamenti di competenza dei capitoli stessi, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte con la medesima tabella n. 2.
E’ autorizzato, a carico dei capitoli compresi nella tabella n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dei capitoli stessi, quali risultano stabiliti per effetto delle variazioni introdotte con la medesima tabella n. 2.


Dopo l’art. 21 della legge regionale 27-4-1978, n. 9 è aggiunto il seguente art. 21 bis:
"In conformità al disposto di cui all’art. 15 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l’anno 1978, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, le variazioni occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da nuove o maggiori assegnazioni di fondi dallo Stato vincolate a scopi specifici nonché per la iscrizione delle correlative nuove o maggiori spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.”



All’art. 6 della legge regionale 27-4-1978, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) primo comma - le parole " in L. 5.130.000.000 " sono sostituite con le parole " in L. 5.230.000.000 ";
b) secondo comma - lettera a) - le parole " L. 1.177.500.000 " sono sostituite con le parole " L. 1.277.500.000 ";
c) terzo comma - punto 1) - le parole " quanto a L. 196.000.000 " sono sostituite con le parole " quanto a L. 296.000.000 ";
d) sesto comma - le parole " rispettivamente per gli importi di L. 196.000.000 " sono sostituite con le parole " rispettivamente per gli importi di L. 296.000.000 ".



All’art. 11 della L.R. 27 aprile 1978, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) primo comma - le parole " la spesa complessiva di L. 2.160.000.000 " sono sostituite con le parole " la spesa complessiva di L. 2 miliardi e 270 milioni ";
b) primo comma - lettere b) e c) - le parole " L. 155.000.000 " sono sostituite con le parole " L. 210.000.000 ";
c) secondo comma - le parole "per gli importi di L. 250.000.000, L. 155.000.000, L. 155.000.000 "sono sostituite con le parole " per gli importi di L. 250.000.000, L. 210.000.000, L. 210.000.000 ".



Il primo comma - lettera a) - dell’art. 18 della L.R. 27-4-1978, n. 9 è sostituito dal seguente:
- capitolo 1700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" L. 7.918.000.000 anziché L. 8.598.000.000.

Il medesimo primo comma - lettera c) - è sostituito dal seguente:
- capitolo 2700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali" L. 7.005.000.000 anziché L. 10.405.000.



E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa a carico dei nuovi e maggiori stanziamenti recati dalla presente legge entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale.

Allegati

TABELLA 1 - (Omissis).

Allegati

TABELLA 2 - (Omissis).