Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1979, n. 4
Titolo:Opere straordinarie per il miglioramento della funzionalità dei porti regionali di Fano e di Senigallia in attuazione dei relativi piani regolatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 gennaio 1979, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Porti - Aeroporti e aviosuperfici

Sommario




Art. 1

Per il completamento dei lavori di ampliamento della darsena di levante e del relativo scalo di alaggio nel porto di Fano e per la creazione di una nuova darsena nel porto di Senigallia, nel rispetto dei relativi piani regolatori, è autorizzata, per gli anni 1979-1981, la spesa di L. 2.500 milioni.
Con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci viene fissata l’entità degli stanziamenti annuali distinti per il porto di Fano e quello di Senigallia.
Alla progettazione e alla direzione dei lavori indicati al primo comma si provvede con le modalità di cui all’art. 1 - secondo comma - della L.R. 26 aprile 1977, n. 12, d’intesa con le amministrazioni comunali interessate.

Art. 2

Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede:
a) per l’anno 1979, mediante utilizzazione delle disponibilità ascritte al programma 2.1.2.1. compreso nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/1981;
b) per gli anni 1980 e 1981 mediante equivalente riduzione delle disponibilità dal "Fondo per l’adeguamento e lo sviluppo" del medesimo bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/1981.


Art. 3

In conformità al disposto dell’articolo 2 - quarto comma della legge 19 maggio 1976, n. 335, - è autorizzata la stipulazione di contratti e l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per effetto del precedente articolo 1, sempre che l’importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno esercizio finanziario non superi l’entità degli stanziamenti, di competenza e di cassa, iscritti nel bilancio del medesimo anno.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 9 della legge 16 maggio 1976, n. 335, le spese autorizzate con la presente legge sono considerate spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo.