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Atto:LEGGE REGIONALE 26 giugno 1973, n. 13
Titolo:Variazione ai bilanci di previsione per gli anni finanziari 1972 e 1973.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 giugno 1973, n. 28)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' istituito nello stato di previsione delle entrate, per l'anno finanziario 1972, titolo VI, parte I, il capitolo 6010 con la denominazione "Assegnazione di fondi dallo Stato per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 del D.L. 6-10-1972 n. 552 convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972 n. 734", con una dotazione di L. 500.000.000.

Art. 2

E' istituito, nello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1973 titolo VI, parte I, settore II, categoria III, il capitolo 61322 con la denominazione "Assegnazione di fondi dallo Stato per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 del D.L. 6-10-1972 n. 552 convertito, con modificazioni, nella legge 2-12-1972 n. 734", con una dotazione di L. 500.000.000.

Art. 3

E' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 titolo IV, parte I il capitolo 5010 con la denominazione "Contributi sui mutui agevolati concessi dall'istituto di credito fondiario della Regione Marche per il ripristino e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del gennaio-giugno 1972 (art. 4 del DL 6-10-1972 n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2-12-1972 n. 734)" con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Art. 4

E' istituito nello stato di previsione delle spese per l'anno finanziario 1973, titolo IV, parte I, settore II, categoria III, il capitolo 41231, con la denominazione "Contributi sui mutui agevolati concessi dall'istituto di credito fondiario della Regione Marche per il ripristino o la costruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del gennaio-giugno 1972 (art. 4 del D.L. 6-10-1972, n. 552 convertito con modificazioni nella legge 2-12-1972 n. 734) con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Art. 5

Per ciascuno degli anni successivi, e fino al 1991 saranno istituiti, nei rispettivi bilanci, capitoli corrispondenti a quelli indicati nei precedenti articoli, con una dotazione di L. 500.000.000.

Art. 6

Il presidente della Regione č autorizzato a concedere, con proprio decreto, i contributi di cui alla presente legge.

Art. 7

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.