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Atto:LEGGE REGIONALE 2 aprile 1980, n. 17
Titolo:Partecipazione finanziaria della regione alla realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici del fondo europeo orientamento e garanzia - sezione orientamento.
Pubblicazione:(B.u.r. 9 aprile 1980, n. 33)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario




Art. 1

Al fine di dare compiuta applicazione ai regolamenti comunitari che dispongono la concessione di un contributo del FEOGA per la esecuzione di progetti d’interesse agricolo, subordinandola alla partecipazione finanziaria dello Stato membro, la Regione Marche, in attuazione dell’art. 6 del DPR 616/ 77, assume a proprio carico il relativo onere finanziario.

Art. 2

Per la esecuzione dei progetti trasmessi alla CEE dopo il primo gennaio 1978 e ammessi ai benefici FEOGA la Regione concede la quota a carico dello Stato membro secondo le condizioni di concorso stabilite nel regolamento 17/ 64 che prevede interventi per le strutture, nel regolamento 355/ 77 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione, nel regolamento 269/ 79 per la forestazione e nel regolamento 1760/ 78 per le infrastrutture in talune zone rurali.

Art. 3

I progetti presentati dagli interessati ai sensi dei regolamenti di cui all’articolo precedente sono approvati dalla giunta, d’intesa con la competente commissione consiliare, e trasmessi alla CEE.
Contestualmente all’approvazione la giunta assume per ciascun progetto l’impegno alla partecipazione finanziaria per la parte a carico dello Stato membro, determinando la misura del contributo e/o concorso sugli interessi.

Art. 4

Per l’esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Reg. CEE 355/ 77 la Regione può inoltre concedere, nella quota posta a carico del beneficiario, un concorso nel pagamento degli interessi nel relativo mutuo nella misura strettamente necessaria ad adeguare il costo del denaro mutuato al tasso in vigore negli altri paesi CEE per opere analoghe.
Lo stesso concorso può essere concesso anche sui mutui integrativi per maggiori oneri sostenuti per la realizzazione dei suddetti progetti.

Art. 5

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono autorizzate, per l’anno 1980, le seguenti spese:
a) per i contributi di cui al precedente articolo 2, L. 2.335 milioni;
b) per il concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale, di cui al precedente articolo 4, oltre agli interessi di preammortamento, un limite di impegno di L. 400 milioni.

Con apposito articolo della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1981 e 1982 potranno essere autorizzate, per le finalità di cui al comma precedente, ulteriori spese fino alla concorrenza di L. 5.265 milioni, ivi comprese le annualità dei limiti di impegno, utilizzando, per la relativa copertura, quote delle assegnazioni di fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalla legge 27-12-1977, n. 984.
La prima annualità del limite di impegno autorizzato per l’anno 1980 è impiegato per il pagamento del concorso regionale sugli interessi del preammortamento.

Art. 6

Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al primo comma del precedente articolo 5, per l’anno 1980, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1980 con la denominazione: "Concorso di contributi per la realizzazione di progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici FEOGA - Sezione orientamento - in applicazione dei regolamenti comunitari" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 2.335 milioni; "Concorso del pagamento degli interessi sui mutui di durata ventennale stipulati per la realizzazione di progetti di interesse agricolo ammessi ai benefici FEOGA - Sezione orientamento - in applicazione dei regolamenti comunitari" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 400 milioni e le annualità relative agli anni dal 1981 al 2000 di L. 400 milioni ciascuna, faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti comma di complessive L. 2.735 milioni per l’anno 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 2700101 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 1979, utilizzato ai sensi dell’articolo 13 della legge 19-5-1976, n. 335.

Art. 7

Per i progetti presentati dal primo gennaio 1978 fino all’entrata in vigore della presente legge l’intesa con la competente commissione consiliare, prevista nel primo comma dell’art. 3 della presente legge, avviene prima dell’impegno per la partecipazione finanziaria di cui al secondo comma dello stesso art. 3.