Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 aprile 1980, n. 18
Titolo:Norme sui referendum previsti dallo Statuto.
Pubblicazione:( B.U. 16 aprile 1980, n. 36 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Partecipazione
Note:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5, l.r. 18 novembre 2019, n. 37, all'interno di ciascun articolo di questa legge regionale, ove non presente, è aggiunta, in cifre arabe, la numerazione progressiva dei commi.


Sommario



CAPO I
Referendum abrogativo


Art. 1

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, deliberato dal Consiglio regionale, è indetto quando lo richiedano i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 42 dello Statuto regionale.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 18 novembre 2019, n. 37.

Art. 2

1. Il referendum abrogativo non è proponibile per le norme dello Statuto regionale e per le norme delle leggi tributarie e di bilancio.
2. Non è altresì proponibile per il regolamento interno del consiglio regionale ed in generale per gli atti interni degli organi e degli uffici regionali e per gli atti meramente esecutivi di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione.
3. Non può infine essere proposto referendum abrogativo di norme regolamentari puramente esecutive di norme legislative quando la proposta di referendum non concerne anche le norme legislative stesse.

Art. 3

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum debbono essere usati appositi moduli forniti e vidimati dalla giunta regionale. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre al referendum abrogativo con la formula "volete che sia abrogato/a ...... ", seguito dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge, del regolamento o del provvedimento amministrativo per cui il referendum è richiesto.
2. Qualora il referendum sia richiesto per abrogazione parziale, nella formula indicata al comma precedente deve essere indicato anche il numero dell’articolo o degli articoli, ed eventualmente anche del comma o dei commi, sui quali il referendum è richiesto.
3. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori - iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Marche ed in numero non inferiore a 20 - designati ad esercitare le funzioni previste dalla presente legge.
4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre 6 mesi.

Art. 4

1. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all’art. 3. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l’elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale o dal segretario dell’amministrazione provinciale.
3. L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene, può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purchè sia indicato il numero di firme contenute nel modulo.
4. Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
5. Alla richiesta di referendum devono essere allegati certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune, a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti la iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.
6. Le spese per l’autenticazione delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l’ammissibilità della richiesta di referendum, ai sensi dell’art. 7 della presente legge.
7. Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 5

1. La richiesta del referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata alla presidenza del consiglio regionale, da parte di almeno quattro promotori.
2. Un funzionario dell’ufficio di presidenza dà atto, mediante processo verbale, dell’avvenuto deposito e della data relativa, nonchè , su dichiarazione dei presentatori, del numero delle firme raccolte.

Art. 6

1. La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi consigli e deve contenere le indicazioni di cui ai commi primo e secondo dell’art. 3.
2. Le relative deliberazioni consiliari immediatamente dopo la loro adozione sono depositate alla presidenza del consiglio regionale a cura dei presidenti delle amministrazioni provinciali o dei sindaci dei comuni interessati, che assumono, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.
3. La richiesta di referendum si ha per presentata, agli effetti della presente legge, nel giorno in cui è depositata alla presidenza del consiglio regionale la deliberazione della amministrazione provinciale o del comune, il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall’art. 1.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta.

Art. 7

1. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di referendum, delibera all’unanimità sull’ammissibilità del referendum con riferimento all’osservanza di quanto prescritto dagli artt. 1 e 2 della presente legge.
2. Nel caso che l’unanimità non sia raggiunta, il consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta successiva alla riunione dell’ufficio di presidenza.
3. Per la proposta dichiarata ammissibile ai sensi degli artt. 1 e 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella documentazione, l’ufficio di presidenza stabilisce un termine la cui scadenza non può essere inferiore ai trenta giorni né superiore ai novanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria da parte dei promotori del referendum.
4. Sulla base dei risultati delle operazioni di verifica e di computo delle firme, l’ufficio di presidenza dà atto formalmente, con propria deliberazione, della ammissibilità o dell’inammissibilità della richiesta di referendum e ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale per la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l’anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.
2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.

Nota relativa all'articolo 8
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 8 febbraio 2013, n. 4, poi sostituito dall'art. 1, l.r. 10 maggio 2013, n. 9, e così risostituito dall'art. 1, l.r. 29 luglio 2013, n. 22.

Art. 9

1. Non può essere depositata richiesta nè può essere effettuato referendum nell’anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
2. Non può essere ripresentata richiesta di referendum abrogativo sul medesimo provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, se non sia trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui la proposta è stata respinta.
3. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, si determina la sospensione dei termini sia per la richiesta che per l’indizione del referendum, nonchè la sospensione del referendum già indetto. I termini tornano a decorrere dal 180º giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.
CAPO II
Modalità della votazione, dello scrutinio e della proclamazione e pubblicazione dell’esito del referendum


Art. 10

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
2. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per lo svolgimento delle operazioni, nonchè per quanto altro non previsto nella presente legge, si applicano le norme di cui alla legge statale 17-2-1968, n. 108 sulle elezioni dei consigli regionali, con l’attribuzione alla giunta regionale delle competenze e delle funzioni dalla legge stessa assegnate al Ministero dell’interno.

Art. 11

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l’Ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 12

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentanti il consiglio regionale e un rappresentante dei promotori del referendum.
3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

Art. 13

1. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Regione e contengono il quesito formulato nella proposta di referendum letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.
2. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 14

1. L’ufficio provinciale per il referendum, costituito in conformità dell’art. 21 della legge 25-5-1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione del referendum dei comuni della provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
2. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato all’ufficio centrale per il referendum, a mezzo di corriere speciale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio ammessi, e uno viene trasmesso alla giunta regionale.

Art. 15

1. Presso la Corte d’Appello di Ancona è costituito, entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l’ufficio centrale regionale per il referendum composto nei modi previsti dall’art. 8 della legge 17-2-1968, n. 108, commi terzo e quarto.
2. L’ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
3. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il segretario dell’ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d’Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario di governo.
5. L’ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 16

1. Sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all’ufficio centrale per il referendum, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui all’articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 17

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione dell’atto o delle singole norme oggetto di referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma dell’art. 15 dichiara con proprio decreto l’avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Art. 18

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall’ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata, ai sensi dell’art. 9 secondo comma, prima che siano trascorsi cinque anni. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di un provvedimento legislativo, regolamentare o amministrativo, la norma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni del medesimo provvedimento.

Art. 19

1. Se prima della data dello svolgimento del referendum, la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, il presidente della giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non abbiano più corso.
CAPO III
Referendum consultivo


Art. 20

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi su questioni di carattere generale di competenza regionale.
2. La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito e gli elettori interessati.
3. Sono in ogni caso sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 2, l.r. 29 luglio 2013, n. 22, e dall'art. 2, l.r. 18 novembre 2019, n. 37.

Art. 21

1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all’articolo precedente, si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in quanto compatibili.
2. Il presidente della giunta, non appena ricevuto il verbale delle operazioni elettorali trasmesso dal segretario dell’ufficio centrale regionale, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum nel bollettino ufficiale della Regione.
CAPO IV
Disposizioni finanziarie


Art. 22

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall’esercizio finanziario 1980, il capitolo 1101402 con la denominazione "Spese per l’applicazione delle norme sui referendum popolari previsti dallo Statuto regionale" con lo stanziamento di competenza e di cassa indicato "pm"; la spesa è dichiarata obbligatoria.
2. La copertura finanziaria è assicurata mediante impiego di quota parte delle entrate di cui all’art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.