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Atto:LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 22
Titolo:Norme per l'asercizio delle funzioni amministrative in ordine al fondo di solidarietà nazionale, delegate alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1973, n. 39)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario




Art. 1

Le funzioni amministrative previste dal fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche di cui alla legge 25-5-1970, n. 364, delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. 15-1-1972, n. 11 - art. 13, lettera C - sono esercitate dalla giunta regionale sotto la direzione del presidente e in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

Art. 2

Alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate, provvedono, previa deliberazione della giunta regionale, gli uffici provinciali dell' agricoltura.

Art. 3

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l' entità dei prestiti comunque concessi e dei contributi comunque liquidati, sono esposti, per la durata di giorni 15, all' albo pretorio del comune nel quale si trovano le aziende agricole cui i contributi si riferiscono.

Art. 4

E' istituito nel titolo VI, contabilità speciali - parte prima - "Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973, il capitolo n. 61122 con la denominazione "Assegnazione di fondi per l' esercizio delle funzioni delegate in ordine al fondo di solidarietà nazionale - artt. 3 e 4 della legge 25-5-1970, n. 364".
In corrispondenza al capitolo di cui al comma precedente è istituito nel titolo IV contabilità speciali - parte seconda - " Spese per le funzioni delegate dallo Stato", del bilancio regionale per l' esercizio 1973, il capitolo n. 41212 con la denominazione " Spese per l' attuazione degli interventi previsti dal fondo di solidarietà nazionale" a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche - artt. 3 e 4 della legge 25- 5- 1970, n. 364.

Art. 5

Per l'esercizio finanziario in corso, rispettivamente nel capitolo n. 61122 delle entrate e nel capitolo 41212 delle spese, è iscritta la somma di L. 1.000 milioni, assegnata dal ministero dell' agricoltura e foreste per la concessione di sovvenzioni di pronto intervento e di contributi per le abitazioni rurali, a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito le province di Ascoli Piceno e Macerata.

Art. 6

Nei limiti degli stanziamenti del capitolo 41212 per l'anno 1973 o corrispondente per gli anni successivi, la giunta regionale è autorizzata ad attuare, sotto la direzione del presidente, gli interventi contributivi di cui agli artt. 3 e 4 della citata legge 364, specificatamente indicati nei singoli decreti interministeriali, in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale e nei limiti delle somme assegnate alla Regione per singolo intervento.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.