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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1971, n. 3
Titolo:Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
Pubblicazione:( B.U. 16 dicembre 1971, n. 5 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





E 'istituita, con effetto dal 1º gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della Regione Marche.

Nota relativa all'articolo 1
Ai sensi dell'art. 16, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’imposta di cui al presente articolo si applica alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione.


1. L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, e dall'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.



1. L’imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.
2. L’imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone.

Nota relativa all'articolo 3
Sostituito prima dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, e poi dall'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.



In conformità al disposto dell'art. 2, comma 3°, della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche.
Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. All’accertamento dell’imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti  provvede la  struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Sulle somme dovute a titolo d’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).
4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute.

Nota relativa all'articolo 4 bis
Aggiunto dall'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.



1. Il ritardato od omesso versamento dell’imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell’imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 6

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

Nota relativa all'articolo 7
Così sostituito dall'art. 30, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro  il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell’articolo 4 bis.
3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.  413).

Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1º gennaio 1972.