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Atto:LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1980, n. 55
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1980.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 dicembre 1980, n. 105)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi presunti alla chiusura dell’esercizio 1979)
Art. 2 (Modificazione dei residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 1979)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 1979)
Art. 4 (Modificazione dell’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1980)
Art. 5 (Rettificazione dell’ammontare complessivo delle previsioni iniziali delle entrate e delle spese del bilancio di cassa)
Art. 6 (Trasferimento all’anno 1980 di una parte delle spese autorizzate in anni anteriori per opere di elettrificazione rurale, già finanziate con ricorso al mercato)
Art. 7 (Trasferimento all’anno 1980 di una parte delle spese autorizzate in anni anteriori per la realizzazione di opere stradali, già finanziate con ricorso al mercato)
Art. 8 (Trasferimento all’anno 1980 di una parte delle spese autorizzate in anni anteriori per opere di bonifica montana, già finanziate con ricorso al mercato)
Art. 9 (Trasferimento all’anno 1980 di una parte delle spese autorizzate in anni anteriori per la costruzione di asili nido comunali già finanziati con ricorso al mercato)
Art. 10 (Finanziamento delle spese trasferite al bilancio per l’anno 1980)
Art. 11 (Variazioni da introdursi nel bilancio per l’anno 1980)
Art. 12 (Modificazione della legge di bilancio per l’anno 1980)
Art. 13 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati
Allegati
Allegati



I residui attivi presunti alla chiusura dell’esercizio 1979 iscritti, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 1, della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione delle entrate per l’anno 1980, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella A.


I residui passivi presunti alla chiusura dell’esercizio 1979 iscritti, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, primo alinea, della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella B.


L’ammontare del saldo finanziario presunto al termine dell’esercizio 1979, iscritto, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, primo alinea, della legge 19-5-1976, n. 335, nello stato di previsione delle entrate per l’anno 1980 nell’importo di L. 45.829.376.678, quale risulta stabilito a seguito della variazione introdotta con l’art. 4 della legge regionale 24-5-1980, n. 39. è aumentato di L. 8.092.867.142 e resta quindi stabilito in L. 54.922.243.820.


L’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio 1980, iscritto, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, secondo alinea, della legge 19-5-1976, n. 335, dello stato di previsione delle entrate per l’anno 1980 nell’importo di L. 15.275.500.939 è aumentato di L. 500 e resta quindi stabilito in L. 15.275.501.439.


Il totale complessivo delle previsioni iniziali delle entrate del bilancio di cassa per l’anno 1980 ed il totale complessivo delle previsioni iniziali delle spese di bilancio di cassa per il detto anno, indicati, a causa di errori materiali di totalizzazione, rispettivamente in L. 1.390.698.839.071 ed in L. 1.386.589.199.851, sono rettificati, rispettivamente, in L. 1.392.198.839.071 ed in L. 1.386.536.699.851.
In conseguenza delle rettificazioni di cui al comma precedente, il fondo di cassa al termine dell’esercizio 1980, indicato in L. 4.109.639.220, è aumentato di L. 1.552.500.000 e si stabilisce in L. 5.662.139.220.


Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 53 della legge regionale 22-4-1980, n. 22, l’autorizzazione di spesa di lire 2.100 milioni stabilita per l’anno 1975 con l’art. 7 della legge regionale 20-3-1975, n. 17 per la concessione di contributi in capitale per l’attuazione di un programma di elettrificazione in zone rurali di cui alla legge regionale 29-8-1973, n. 25 è trasferita all’anno 1980 per l’importo di L. 788.837.533, pari alla differenza tra l’entità della spesa originariamente autorizzata nelle dette lire 2.100 milioni e l’importo delle spese pagate, per la detta finalità , fino alla chiusura dell’esercizio 1979, ammontante a L. 1.291.477.767, al netto delle economie di L. 19.684.700.
Al pagamento degli oneri relativi al trasferimento di spesa disposta con il comma precedente si provvede con gli stanziamenti del capitolo 2221206 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Contributi in capitale per la realizzazione di un programma di elettrificazione in zone rurali di cui alla legge regionale 29-8-1973, n. 25" e la dotazione di competenza e di cassa di L. 788.837.533.
Gli impegni assunti in via amministrativa a carico del capitolo 2221201 del bilancio per l’anno 1979 e a carico dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni anteriori sono trasferiti d’ufficio, per l’importo di L. 788.837.533, al capitolo 2221206 del bilancio per l’anno 1980.


Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 53 della legge regionale 22-4-1980, n. 22, l’autorizzazione di spesa di L. 2.100 milioni stabilita per l’anno 1974 con la legge regionale 8-7-1974 n. 14 per la concessione agli enti locali di contributi in capitale per la realizzazione di opere stradali ai sensi dell’art. 4 della legge 21-4-1962, n. 181 è trasferita all’anno 1980 per l’importo di L. 920.668.855, pari alla differenza tra l’entità della spesa originariamente autorizzata nelle dette lire 2.100 milioni e l’importo delle spese pagate, per la detta finalità , fino alla chiusura dell’esercizio 1979, ammontante a L. 1.089.204.914, al netto delle economie di L. 90.126.231 per altrettante non impegnate entro il quinquennio.
Al pagamento degli oneri relativi a trasferimento di spesa disposta con il comma precedente si provvede con gli stanziamenti del capitolo 2222105 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Contributi in capitale agli enti locali per la realizzazione di opere stradali ai sensi dell’art. 4 della legge 21-4-1962 n. 181" e la dotazione di competenza e di cassa di L. 920.668.855.
Gli impegni assunti in via amministrativa a carico del capitolo 2222104 del bilancio per l’anno 1979 e a carico dei corrispettivi capitoli dei bilanci per gli esercizi anteriori sono trasferiti d’ufficio, per l’importo di L. 920.668.855 al capitolo 2222105 del bilancio per l’anno 1980.


Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 53 della legge regionale 22-4-1980, n. 22, l’autorizzazione di spesa di L. 1.700 milioni stabilita per l’anno 1975 con l’art. 1 - primo comma, punto uno - della legge regionale 13-3-1975, n. 10 per opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana nei territori delle comunità montane è trasferita all’anno 1980 per l’importo di L. 462.506.325 pari alla differenza tra l’entità della spesa originariamente autorizzata delle dette lire 1.700 milioni e l’importo delle spese pagate per la detta finalità , fino alla chiusura dell’esercizio 1979, ammontante a L. 1.235.704.760, al netto delle economie di L. 1.788.915.
Al pagamento degli oneri relativi al trasferimento di spesa disposta con il comma precedente si provvede con gli stanziamenti del capitolo 2223203 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Opere di rimboschimento, sistemazione e bonifica montana nei territori delle comunità montane, di cui alla legge regionale 13-3-1975, n. 10" e con la dotazione di competenze e di cassa di L. 462.506.325.
Gli impegni assunti in via amministrativa a carico del capitolo 2223202 del bilancio per l’anno 1979 e a carico dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni anteriori sono trasferiti d’ufficio, per l’importo di L. 462.506.325, al capitolo 2223203 del bilancio per l’anno 1980.


Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 53 della legge 22-4-1980, n. 22, l’autorizzazione di spesa di lire 3.220 milioni stabilita per l’anno 1975 con l’art. 2 della legge regionale 3-6-1975, n. 47 per la concessione di contributi per la costruzione di asili nido ai sensi della legge 6-12-1971, n. 1044 è trasferita all’anno 1980 per l’importo di L. 1.267.500.000, pari alla differenza tra l’entità della spesa originariamente autorizzata nelle dette lire 3.220 milioni e l’importo delle spese pagate, per la detta finalità , fino alla chiusura dell’esercizio 1979, ammontante a L. 1.952.500.000.
Al pagamento degli oneri relativi al trasferimento di spesa disposta con il comma precedente si provvede con gli stanziamenti del capitolo 2431103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’anno 1980 con la denominazione "Contributi per la costruzione di asili nido ai sensi della legge 6-12-1971, n. 1044" e la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.267.500.000.
Gli impegni assunti in via amministrativa a carico del capitolo 2431102 del bilancio per l’anno 1979 ed a carico dei corrispondenti capitoli dei bilanci anteriori sono trasferiti d’ufficio, per l’importo di L. 1.267.500.000 al capitolo 2431103 del bilancio per l’anno 1980.


Alla copertura delle spese trasferite al bilancio per l’anno 1980 per effetto dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8 pari complessivamente a L. 3.439.512.713 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, per i controindicati importi:
Capitolo 3720001 L. 220.000.000
Capitolo 3720002 L. 410.000.000
Capitolo 3720003 L. 205.000.000
Capitolo 3720004 L. 200.000.000
Capitolo 3720005 L. 1.500.000.000
Capitolo 3830001 L. 119.000.000
Capitolo 3830002 L. 210.000.000
Capitolo 3830003 L. 116.000.000
Capitolo 3830004 L. 108.000.000
Capitolo 3830005 L. 351.512.713
Tornano L. 3.439.512.713



In aggiunta alle variazioni disposte con i precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1980 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alla allegata tabella C.


Nel primo comma dell’art. 18 della legge regionale 22-4-1980, n. 22 sono introdotte le seguenti modificazioni: le parole "per la concessione dei contributi previsti dall’art. 2, lettera a) della stessa legge regionale n. 35/1975" sono sostituite con le parole " per la concessione dei contributi previsti dall’art. 4 della stessa legge regionale n. 35/1975".
Nella denominazione del capitolo n. 1312102 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1980, la parola "paramedico" è sostituita con le parole "socio-sanitario".


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

Tabella A - (Omissis).

Allegati

Tabella B - (Omissis).

Allegati

Tabella C - (Omissis).