Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 aprile 1984, n. 16
Titolo:Cattura della fauna a scopo amatoriale prevista dal primo comma dell' articolo 15 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8.
Pubblicazione:(B.U. 24 aprile 1984, n. 37)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario





La giunta regionale sentito (istituto nazionale di biologia della selvaggina e le amministrazioni provinciali interessate, può rilasciare, dietro motivata richiesta, l'autorizzazione per la cattura della fauna, appartenente alle specie appresso indicate, anche oltre i periodi consentiti e nei soli territori aperti alla caccia, per esclusivo uso di richiamo nell'esercizio venatorio o per scopi amatoriali nelle tradizionali fiere:
1) cesena (turdus pilaris);
2) merlo (turdus merula);
3) passera mattugia (passer montanus);
4) pavoncella (vanellus vanellus);
5) passero (passer italiae);
6) storno (sturnus vulgaris);
7) tordo bottaccio (turdus philomelos);
8) tordo sassello (turdus iliacus);
9) quaglia (coturnix coturnîx);
10) piviere (charadrius apricarius).

L'autorizzazione di cui al comma precedente è soggetta al pagamento della tassa prescritta dalla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 e successive modificazioni e ha la durata di anni tre.
L'attività di cattura esercitata senza il possesso dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 31 lettera f) della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
II titolare dell'autorizzazione che cattura specie diverse da quelle previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione di cui al comma precedente nonché alla revoca e alla esclusione definitiva dell'autorizzazione.


L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere concessa per impianti di cattura costituiti da reti orizzontali che possono essere collocate esclusivamente entro un raggio di m. 80 dal capanno principale.
Le reti orizzontali possono essere costituite da una sola «prodina» con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq. 70 per ogni paio di reti oppure da un «copertone» avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq. 120.
La distanza fra due impianti di cattura non può essere inferiore a m. 400.
Le reti verticali disposte secondo la forma del "roccolo" o altro tipo analogo sono vietate.
Per la cattura delle quaglie è consentito l'uso di reti verticali aventi una lunghezza non superiore a ml. 30.
Le violazioni di cui al comma precedente sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 31, lettera f), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Le violazioni delle altre disposizioni del presente articolo sono soggette alla sanzione di cui all'articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e alla sospensione dell'autorizzazione da uno a tre anni.


II numero complessivo degli impianti di cattura che possono essere autorizzati non può superare una unità per ogni ventimila ettari di superficie agro forestale regionale.
Entro i limiti fissati dal comma precedente 15 impianti sono riservati per la cattura delle quaglie.
La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina determina per ciascuna provincia il numero massimo degli impianti e degli esemplari catturabili appartenenti alle specie di cui al precedente articolo 1.
In ogni caso il numero massimo degli esemplari catturabili annualmente da parte di ciascun impianto non può essere complessivamente superiore a 1.000 unità.
Chiunque cattura esemplari in numero superiore a quello previsto nell'atto di autorizzazione e soggetto alla sanzione di cui alla lettera f) dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.


La domanda diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio della cattura degli esemplari di cui all'articolo 1 deve essere presentata alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e per il corrente anno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
II titolare dell'impianto, nelle operazioni di cattura, può essere coadiuvato da non più di tre collaboratori esperti tenditori o catturatori.
L'impianto può funzionare anche in assenza del titolare, purché sia presente almeno uno dei collaboratori di cui al precedente comma.
I collaboratori designati devono essere nominativamente indicati nel relativo atto di autorizzazione. II titolare è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, idonea documentazione comprovante che le persone designate abbiano svolto per almeno due anni la mansione di collaboratore in un impianto di cattura.
Nella domanda devono essere indicati la località e i terreni ove dovrà essere situato l'impianto di cattura.
Alla stessa dovrà essere allegata una planimetria del mappale interessato in scala 1: 5.000 oppure nella scala adottata dal catasto terreni, sulla quale saranno riportate tutte quelle indicazioni atte alla individuazione dell'impianto.
Nel caso in cui il numero degli impianti richiesti sia superiore a quello previsto dal precedente articolo 3, la giunta regionale provvederà a compilare una graduatoria, sulla base della documentazione allegata alla relativa domanda riguardante (esperienza del richiedente nel settore, la sua diligenza, la corretta e puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in materia, i precedenti incarichi avuti da istituti e laboratori scientifici o da associazioni venatorie o cinofile, nonché i risultati delle catture conseguiti annualmente dal richiedente stesso.


L'esercizio degli impianti di cattura autorizzati e consentito nel corso della stagione venatoria dalla data di apertura della caccia al 10 marzo di ogni anno limitatamente alle giornate e gli orari legali fissati dal calendario venatorio con esclusione delle sole giornate di silenzio venatorio.
L'attività di cattura delle quaglie è consentita a decorrere dal 15 aprile fino al 15 giugno di ogni anno.
L'infrazione delle norme di cui al presente articolo e soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 nonché alla sospensione dell'autorizzazione da tre a cinque anni.


I titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di cattura di cui ai precedenti articoli possono organizzare e gestire in forma associata centri di raccolta degli esemplari catturabili, d'intesa con le associazioni venatorie provinciali e, per quanto riguarda la cattura delle quaglie, con il consiglio regionale dell'ente nazionale della cinofilia italiana Enci.
I responsabili dei centri di raccolta devono annotare di volta in volta in un apposito registro predisposto e vidimato dalla provincia il numero degli esemplari ricevuti, distinti per specie, rilasciando ai consegnatari debita ricevuta; devono altresì annotare nello stesso registro i capi, distinti per specie, venduti a cacciatori o amatori.
I centri di raccolta sono soggetti al controllo della amministrazione provinciale il cui incaricato farà risultare nel registro di cui al comma precedente la data dell'ispezione apponendo la firma nello spazio all'uopo predisposto.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile del centro deve trasmettere alla giunta regionale e all'amministrazione provinciale competente per territorio il riepilogo generale degli uccelli avuti in consegna, di quelli ceduti a terzi e di quelli morti.
La mancanza del registro previsto dal presente articolo e la sua irregolare tenuta costituiscono infrazione soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 31, lettera n), della legge 31 dicembre 1977, n. 968.


II titolare dell’autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cattura deve annotare in entrata, su un apposito registro predisposto dalla provincia e dalla stessa vidimato, la quantità giornaliera catturata distinta per specie, trascrivendo in apposito spazio gli estremi (numero e sigla) degli eventuali uccelli inanellati e catturati. Nello stesso registro sono annotati giornalmente, in uscita, gli uccelli consegnati ai centri di raccolta di cui al precedente articolo, distinti per specie, nonché quelli morti.
E' vietata la vendita diretta degli uccelli catturati da parte dei titolari delle rispettive autorizzazioni, i quali sono tenuti a consegnarli esclusivamente ai centri di raccolta.
II titolare dell'impianto di cattura è tenuto a comunicare immediatamente gli estremi (sigla e numero) degli uccelli inanellati catturati all'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'impianto di cattura deve trasmettere alla giunta regionale e all'amministrazione provinciale competente per territorio, il riepilogo generale delle catture effettuate compilato sulla base delle indicazioni contenute nel registro di cui al primo comma, nonché quello degli uccelli consegnati ai centri di raccolta di cui al precedente articolo e la distinta degli uccelli catturati e di quelli morti.
Le amministrazioni provinciali competenti per territorio provvedono a controllare periodicamente gli impianti di cattura autorizzati e il registro di cui al primo comma.
L'addetto al controllo provvede a opporre la propria firma nell'apposito spazio all'uopo predisposto nel registro stesso indicando la data e l'ora del controllo.
La mancanza del registro di cui al presente articolo e la sua irregolare tenuta sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 nonché alla sospensione dell'autorizzazione da tre a cinque anni.
La vendita abusiva di uccelli catturati è soggetta alla sanzione prevista dall'articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 nonché alla sospensione dell'autorizzazione da tre a cinque anni.


Ogni anno il presidente della provincia, con la collaborazione del comitato provinciale dei prezzi, fissa, sulla base delle spese occorrenti per le catture, il prezzo provinciale dei volatili cedibili, sentita la commissione tecnica provinciale sulla fauna e sui problemi venatori di cui all'articolo 30 della LR. 29.3.1983, n. 8.
II responsabile del centro di raccolta deve cedere i volatili esclusivamente ai cacciatori titolari di licenza di porto d’armi per uso di caccia o agli amatori titolari di apposito attestato rilasciato dall'ente organizzatore delle tradizionali fiere riconosciute a norma di legge.
Le vendite abusive di volatili sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968.