Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1974, n. 5
Titolo:Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 (Variazione n. 6).
Pubblicazione:(B.u.r. 2 febbraio 1974, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

Allo stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1973, approvato con legge regionale n. 8 del 20- 4- 1973, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle nuove e maggiori entrate indicate nell'annessa tabella A.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, approvato con legge regionale n. 8 del 20-4-1973, sono approvate le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle nuove e maggiori spese di cui al precedente art. 3.

Art. 5

All'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine" allegato alla legge regionale n. 8 del 20-4-1973 č aggiunto il capitolo 11281.

Art. 6

Ferma restando l'imputazione degli impegni assunti a carico dei rispettivi capitoli di spesa per opere e lavori la cui esecuzione č demandata agli uffici decentrati e periferici, i pagamenti disposti per la somministrazione di anticipazioni per la effettuazione delle spese predette sono trasferiti al capitolo 42008.

Art. 7

I titoli di pagamento emessi per il prelevamento di fondi della tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Ancona - e imputati a carico del capitolo 42006 - sono trasferiti al capitolo 42009; i corrispondenti introiti, imputati al capitolo 62006, sono trasferiti al capitolo 62009.

Art. 8

Le riscossioni di somme comunque versate alla tesoreria della Regione, comprese quelle derivanti da somministrazioni di fondi da parte di amministrazioni centrali dello Stato e da altri enti per l'esercizio di funzioni delegate e per le quali non fossere stati istituiti gli appositi capitoli di entrata, sono imputati al capitolo 62007.

Art. 9

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 - secondo comma - della Costituzione e degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

TABELLA A - (Omissis).

Allegati

TABELLA B - (Omissis).