Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 41
Titolo:Assestamento del bilancio per l'anno 1987.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 dicembre 1987, n. 135)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1986)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1985)
Art. 3 (Saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1986)
Art. 4 (Adesione a organismi associativi)
Art. 5 (Incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano)
Art. 6 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate mediante contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti)
Art. 7 (Finanziamenti all'Ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 8 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli)
Art. 9 (Integrazione dei bilanci degli enti turistici)
Art. 10 (Formazione professionale)
Art. 11 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 12 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 13 (Diritto allo studio universitario)
Art. 14 (Fondi globali)
Art. 15 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 16 (Altre variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 17 (Approvazione di quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Opere di pronto intervento D.L. 12 aprile 1948, n. 1010)
Art. 19 (Dichiarazione d'urgenza)



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1986 già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987 per l'importo presunto di lire 383.419.476.671, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 408.521.319.369.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1986 già iscritti, ai sensi dell'articolo 91, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 per l'importo presunto di lire 159.000.468.062, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella n. 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 159.077.220.985.


1. L'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1987, già iscritto ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987 nell'importo presunto di lire 455.000.000.000, è ridotto di lire 10.542.887.867 e si stabilisce in lire 444.457.112.133, di cui lire 12.557.067.967 per giacenze presso la tesoreria della Regione e lire 431.900.044.166 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1986, iscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1987, nell'importo presunto di lire 679.419.008.609, è aumentato di lire 14.482.201.908 e resta quindi stabilito in lire 693.901.210.517 ivi compresa la somma di lire 75.489.786.239 relativa ad annualità, o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni precedenti, finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, non utilizzata nell'anno 1987.


1. L'autorizzazione di spesa per il conferimento all'istituto A. Olivetti di Ancona della quota associativa prevista dalla L.R. 22 luglio 1977, n. 28, già stabilita, per l'anno 1987, nell'importo di lire 50.000.000 per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, è aumentata di lire 50.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 100.000.000.
2. Gli stanziamenti di competenza del capitolo 1620106 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 50.000.000.


1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e 4, della L.R. 9 giugno 1987, n. 27, concernenti, rispettivamente, il concoro regionale sui pedaggi relativi alla deviazione sull'autostrada A. 14, del transito degli autotreni, autoarticolati e autosnodati durante la stagione estiva 1987, e il pagamento delle quote dovute, per la stessa finalità, dagli enti locali interessati, già stabilite negli importi di lire 1.500 milioni per ciascuno dei detti oneri, sono aumentate di lire 53.334.125 e si stabiliscono, ambedue, nei nuovi importi di lire 1.553.334.125.
2. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli 222218 e 7400016 sono aumentati di lire 53.334.125.


1. Il limite di impegno di durata ventennale autorizzato con l'articolo 23 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10, ottavo comma, del la legge 9 agosto 1986, n. 488, di conversione del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, e successive modificazioni, già stabilito nell'importo di lire 1.520 milioni, è aumentato di lire 255 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 1.775.000.000.
2. Gli stanziamenti di competenza del capitolo 22272215 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 255 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per la concessione all'Ente di Sviluppo nelle Marche dei contributi previsti dall'articolo 21, lettera b), della L.R. 24 novembre 1979, n. 41, già stabilita, per l'anno 1987, nell'importo di lire 2.800 milioni per effetto dell'articolo 28 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, è aumentata di lire 125 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 2.925 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza del capitolo 3111103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 125 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi per prestiti di esercizio, previsti dall'articolo 2, quarto comma, della L.R. 12 agosto 1983, n. 21, già stabilita, per l'anno 1987, nell'importo di lire 400 milioni, è aumentata di lire 100 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 500 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza del capitolo 3213204 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 100 milioni.


1. Le autorizzazioni di spesa per la concessione agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, dei contributi previsti dalla legge 4 marzo 1974, n. 114 e dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, già stabiliti, per l'anno 1987, rispettivamente, negli importi di lire 1236 milioni e di lire 2.625 milioni, per effetto dell'articolo 38 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, sono aumentati, rispettivamente, di lire 133.125.000 e di lire 326.024.000 e di stabiliscono nei nuovi importi di lire 1.369.125.000 e di lire 2.951.024.000.
2. Le maggiori disponibilità di cui al comma 1 sono assegnate ai singoli enti a titolo di finanziamento integrativo, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera a) del D.L. 28 agosto 1987, n. 355.
3. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli 3231102 e 3231103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati, rispettivamente, di lire 133.125.000 e di lire 326.024.000.


1. L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1987, già stabilito in lire 13.125 milioni per effetto dell'articolo 41, comma 1, della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, è aumentato di lire 4.350.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 13.129.350.000.
2. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri relativi all'attività corsuale per l'anno formativo 1986/87, periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1987, già stabilita nell'importo di lire 9.025 milioni per effetto dell'articolo 41, comma 1, lettera a) della stessa L.R. 24/87, è ridotta di lire 105.650.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 8.919.350.000.
3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli oneri relativi all'attività corsuale per l'anno formativo 1987/88, periodo dal 1 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987, già stabilita nell'importo di lire 2.850 milioni per effetto dello stesso articolo 41 comma 1, lettera b) è aumentata di lire 230 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.080 milioni.
4. L'autorizzazione di spesa per gli oneri di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzato nelle strutture regionale ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34, già stabilita nell'importo di lire 1.250 milioni per effetto del medesimo articolo 41, comma 1, lettera c), è ridotta di lire 120 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 1.130 milioni.
5. Gli stanziamenti di competenza dei capitoli 3321101 e 3322102 sono ridotti, rispettivamente, di lire 35 milioni e di lire 50.650.000; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3322101 sono aumentati, rispettivamente, di lire 210 milioni e di lire 300 milioni; lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 3322104 è ridotto di lire 120 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, previsti dall'articolo 8 della stessa L.R. 46/80, già stabilita, per l'anno 1987, nell'importo di lire 400 milioni per effetto dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della medesima L.R. 24/87, è aumentata di lire 200 milioni e si stabilisce nel nuovi importo di lire 600 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 4122103 dello stato di previsione della spesa, è aumentato di lire 200 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione, previsti dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18, già stabilita, per l'anno 1987, in lire 2.300 milioni, per effetto dell'articolo 59, comma 1, della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, è aumentata di lire 400 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 2.700 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati, rispettivamente, di lire 400 milioni e di lire 200 milioni.


1. L'autorizzazione di spesa per la concessione agli enti regionali per lo studio universitario, di finanziamenti per l'attuazione degli interventi e per la erogazione dei servizi, previsti dall'articolo 22, comma 1, della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30, già stabilita, per l'anno 1987, in lire 6.200 milioni per effetto dell'articolo 62, comma 1, lettera a), della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, è aumentata di lire 300 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 6.500 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4236101 sono aumentati di lire 300 milioni.


1. L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali, già stabilito, per effetto dell'articolo 65, comma 1, lettera a), della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, in lire 20.450 milioni, è ridotto di lire 450 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 20.000 milioni.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa è ridotto di lire 450 milioni.
3. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 65, comma 2, della L.R. 24/87, è apportata la variazione indicata nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.


1. L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'anno 1987, già stabilito, per effetto dell'articolo 66 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, in lire 16.934.761.474, di cui lire 16.500 milioni riservati per il pagamento dei detti residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi, è aumentato di lire 4.645.986.051, di cui lire 4.431.567.911 in aumento della quota riservata per il pagamento dei detti residui passivi perenti.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati rispettivamente di lire 4.645.986.051 e lire 4.000.000.000.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1987 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.


1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1987 nelle risultanze di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.


1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 è autorizzata, per l'anno 1987, l'assunzione di obbligazioni per un importo complessivo non superiore a lire 1 miliardo in aggiunta a quello autorizzato per effetto dell'articolo 7 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1988.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.