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Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 1972, n. 3
Titolo:Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1972, n. 5 - supplemento straordinario)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' approvato in L. 5.317.991.500 lo stato di previsione delle Entrate della Regione Marche per l'anno finanziario 1972, annesso alla presente legge (tabella n. 1).

Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione Marche delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante alla Regione nell'anno finanziario 1972.

Art. 3

E' approvato in L. 5.317.991.500 lo stato di previsione della spesa della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 annesso alla presente legge (tabella n. 2).

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 entro i limiti indicati all'art. 3.

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1972 annesso alla presente legge.

Art. 6

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione e dandone comunicazione al Consiglio entro 15 giorni, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 2671, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Il prelevamento deve essere deliberato dal Consiglio quando la sua iscrizione a favore dello stesso capitolo superi, tenendo anche conto di precedenti prelevamenti, il limite di L. 6.000.000.

Art. 7

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione, e da presentarsi entro 15 giorni al Consiglio per la convalida con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 2672, e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio od a nuovi capitoli, per provvedere ad integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui agli artt. 6 e 8.
Il prelevamento deve essere deliberato dal Consiglio Regionale quando la sua iscrizione a favore dello stesso capitolo superi, tenendo anche conto di precedenti prelevamenti, il limite di L. 3.000.000.

Art. 8

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, l'integrazione degli stanziamenti descritti nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e ad istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, per le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrata devolute per legge ad enti ed istituti, o di somme comunque introitate per conto di terzi, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, e purché resti inalterato l'equilibrio del bilancio.

Art. 9

Quando non vi provveda direttamente la legge, la Giunta è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione delle entrate, e diversi da quelli di cui all'art. 8, dandone comunicazione al Consiglio Regionale entro 15 giorni.

Art. 10

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, nel modo indicato all'articolo 6, variazioni dello stato di previsione delle entrate in correlazione agli introiti derivanti dal trasferimento di fondi dallo Stato, e dalla assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, nonché a quelli relativi agli artt. 8, 9 e 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281, dandone notizia al Consiglio Regionale entro 15 giorni.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Allegati

(Omissis).