Glossario
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  • Obiettivi comunitari Sono gli obiettivi che l'Unione europea ha affidato ai fondi strutturali e, cioè:
    obiettivo 1, che si propone di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo;
    obiettivo 2, che si propone di favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (ad esempio: zone che comprendono aree che subiscono mutamenti socio economici nei settori industriali e dei servizi; zone rurali in declinio);
    obiettivo 3, che si propone di favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

  • Omissis E' un'espressione, che deriva dal latino 'ceteris omissis? (e cioè omesse le altre cose), usata quando parte di un atto non è riportata nel testo, non essendo rilevante in quella sede.
  • Ope legis E' un'espressione latina, che significa 'secondo quello che dispone la legge?, usata spesso in tale accezione.
  • Orario di lavoro E' il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio.
    Esso è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve particolari esigenze dei servizi pubblici.
    L'articolazione dell'orario di lavoro rientra nelle competenze dei dirigenti.

  • Orario di servizio È il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture e l'erogazione dei servizi ai cittadini.
    Nell'ambito dell'orario di servizio è compreso l'orario di apertura al pubblico, che corrisponde al periodo di tempo giornaliero costituente la fascia oraria, o le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

  • Ordinaria amministrazione E' l'attività che tende alla gestione di un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza.
    Il termine viene usato per indicare il disbrigo degli affari correnti da parte di quegli organi che, per qualsiasi ragione, non siano nella pienezza delle loro attribuzioni istituzionali (ad esempio: consiglio e giunta dimissionari, che restano in carica fino all'instaurazione dei nuovi organi).
    Nella condizione di ordinaria amministrazione gli organi si trovano in una posizione particolare che non li legittima a prendere iniziative in materie di indirizzo politico, ma solo decisioni di portata circoscritta che, senza alterare la situazione di fatto, consentano comunque il normale funzionamento degli stessi.

  • Ordine del giorno Il termine ha un duplice significato, in quanto usato:
    per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame delle sedute degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta);
    per manifestare la volontà dell'assemblea.
    Nel primo significato esso ha lo scopo sia di permettere ai membri del collegio di conoscere anticipatamente e, quindi, approfondire gli argomenti posti all'esame della seduta, sia di circoscrivere agli argomenti stessi il potere deliberativo dell'organo collegiale; non si può, infatti, discutere né deliberare su argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno, a meno che ciò non sia deciso dall'organo collegiale stesso.
    Nel secondo significato esso è inteso come un atto d'indirizzo del consiglio nei confronti della giunta regionale, ovvero una proposta diretta a promuovere un pronunciamento su argomenti di interesse generale, su questioni di particolare interesse politico oppure a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
    Esso può essere presentato dai consiglieri in concomitanza di dibattiti con la trattazione di specifici argomenti; se riguarda una proposta di legge è votato dal consiglio prima della votazione finale della proposta.

  • Organi della regione Gli organi della regione sono:
    il consiglio regionale;
    la giunta regionale;
    il presidente della giunta (art. 6, Statuto).

  • Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) E' una fondazione, associazione od organizzazione di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che svolge un'attività di utilità sociale rivolta alla collettività nei settori soprattutto dell'assistenza, beneficenza, cooperazione allo sviluppo e istruzione.
    L'attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale non deve essere svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti, ma rivolta a persone in situazioni di svantaggio fisico o psichico, economico, sociale o familiare o a collettività estere al fine di rendere loro un beneficio.

  • Ostruzionismo E' l'attività di disturbo svolta dai componenti della minoranza per impedire, intralciare o ritardare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione e, quindi, determinare un mutamento nello svolgimento degli stessi.
    Esso si attua mediante l'esercizio meticoloso dei vari meccanismi che regolano l'attività assembleare (ad esempio: richiesta di verifica del numero legale; presentazione di un numero abnorme di emendamenti o subemendamenti).