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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1972, n. 5
Titolo:Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1972, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

A partire dall'1/4/1972 e fino al 30/11/1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.

Art. 2

Tutte le funzioni amministrative precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da autorità amministrative di altri enti pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della legge 16/5/1970, n. 281, dai DD.P.R. da 1 a 11 del 1972, sono esercitate dalla giunta o dal consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto.
Entro il 10/7/1972 saranno indicati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, gli indirizzi politici generali per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 3

Il Presidente della giunta delega ai singoli assessori l'emanazione degli atti di mera esecuzione di provvedimenti generali adottati collegialmente dagli organi competenti.

Art. 4

Sono temporaneamente fatte salve fino al 30/11/1972, termine entro il quale dovranno essere emanate le leggi delega di cui all'art. 59 dello Statuto, le competenze precedentemente attribuite da norme dello Stato a organi e uffici periferici provinciali o sub-provinciali dell'amministrazione statale che siano stati trasferiti alla Regione ai sensi dei DD.P.R. da 1 a 11 del 1972.
L'emanazione di atti dovuti e certificativi compete in ogni caso a organi e uffici trasferiti, secondo le norme precedentemente in vigore.
Parimenti, nulla è innovato nelle competenze dei predetti organi e uffici per quanto riguarda l'attività di istruzione e preparatoria dei procedimenti amministrativi già disciplinati dalle norme dello Stato.

Art. 5

Le funzioni di vigilanza e tutela su enti e istituzioni trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate dalla giunta regionale.
Sono fatte salve le funzioni di controllo, attribuite espressamente da leggi dello Stato al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 6

In applicazione dell'art. 52, VI comma dello Statuto, fino a che non sarà provveduto con legge regionale al riordinamento degli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente, ovvero alla specifica disciplina delle funzioni precedentemente esercitate nei loro confronti da organi centrali e periferici dello Stato, ora trasferite alla Regione, il consiglio regionale determina annualmente per i singoli enti e istituzioni o per gruppi di essi i criteri che la giunta è tenuta a seguire nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela.
Gli enti e istituzioni vigilati o tutelati dalla Regione a norma dell'articolo precedente sono tenuti ad adottare entro il 15 settembre di ogni anno programmi di attività per l'anno successivo.
Tali programmi, adottati dagli organi competenti degli enti e istituzioni secondo i rispettivi ordinamenti, sono tempestivamente trasmessi, in allegato ai bilanci relativi e rispettivi, alla giunta regionale, che li presenta, corredati di proprie osservazioni, al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7

Gli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente sono tenuti a redigere entro il 15 settembre di ciascun anno un bilancio preventivo che, in conformità all'art. 40, dello Statuto regionale, dovrà essere allegato al bilancio della Regione e approvato secondo le disposizioni statutarie. Analogamente, entro il 31 marzo di ciascun anno, dovrà essere presentato un conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente, da allegarsi al conto consuntivo della Regione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

Art. 8

La nomina dei componenti degli organi degli enti e delle istituzioni di cui ai precedenti articoli è effettuata, ove la funzione relativa sia stata trasferita dallo Stato alla Regione, con decreto del Presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 52 comma VII dello Statuto.
Per l'attuazione del criterio stabilito dalla detta norma statutaria, il consiglio regionale, nei limiti in cui ciò è reso possibile dalla composizione di tali organi così come attualmente disciplinato dalle leggi dello Stato e fino a quando la legge regionale non provvederà alle necessarie modifiche, deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari negli organi deliberanti degli enti e delle istituzioni.

Art. 9

Le competenze relative alla designazione e alla nomina di componenti di commissioni, comitati e, in genere, di organismi di qualsiasi natura operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o comunque da essa dipendenti, precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e trasferite alla Regione, sono attribuite alla giunta regionale.

Art. 10

Il bollettino ufficiale e il suo supplemento sono pubblicati ogni 15 giorni e sono inviati alla presidenza del consiglio regionale, ai consiglieri regionali, a tutti gli uffici regionali, agli enti comunque dipendenti dalla Regione o posti sotto la sua vigilanza, agli enti locali, alle altre Regioni, a tutti coloro tenuti a far rispettare le disposizioni regionali, alle organizzazioni provinciali e regionali dei sindacati e dei partiti politici.
Alla pubblicazione del bollettino e del supplemento provvede la giunta regionale.
Tutti gli atti amministrativi degli organi della Regione nonchè le direttive di qualsiasi tipo emanate dalla giunta regionale, dal suo presidente o dai singoli assessori agli uffici regionali, agli enti o comitati dipendenti dalla Regione e agli enti locali, sono inserite in un apposito supplemento del bollettino ufficiale che verrà pubblicato immediatamente dopo l'emissione dell'atto o della direttiva.
Gli atti amministrativi sono pubblicati a cura del presidente della giunta regionale con le modalità previste dall'art. 57 I comma dello Statuto.
Gli atti amministrativi nel loro contenuto integrale e tutte le direttive sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro emissione dal Presidente della giunta alla presidenza del consiglio regionale per la comunicazione alle competenti commissioni consiliari per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma IV dello Statuto.
Sono parimenti trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento alla presidenza del consiglio tutte le decisioni emesse sugli atti amministrativi della Regione dalla commissione di cui all'art. 41 della legge 10/2/1953, n. 62.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 49 e 50 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.