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Atto:LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. 47
Titolo:Statuto della Comunità montana del Montefeltro - Zona B.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 dicembre 1974, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E’ approvato ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6-6-1973, n. 12, lo statuto della comunità montana del Montefeltro - zona “B”, nel testo alla presente legge.

Allegati

Art. 1

Costituzione e sede della comunità montana

Tra i comuni di Belforte all' Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Copiolo, Monte Grimano, Piandimeleto, Petrarubbia, Sassofeltrio, Tavoleto, i cui territori classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25- 7.1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea "B" delimitata con la legge 3.12.1971, n. 1102, è costituita la comunità montana del Montefeltro, ente di diritto pubblico a norma dell' art. 4 della citata legge n. 1102.

La comunità ha sede in Carpegna.


Art. 2

Norme che regolano la comunità


La comunità montana, che è disciplinata dai principi generali della legge statale 3.12.1971, n. 1102, e dalle altre leggi nazionali in vigore per la montagna in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12, e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonchè dalle norme del presente statuto o sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate, è l'unità elementare di programmazione socio-economica e urbanistica nel territorio di competenza per l'attuazione dei fini indicati dall'art. 6 della legge regionale.

A tale scopo, assumendo anche le funzioni delegate dagli enti che la costituiscono e dalla Regione, esercita i compiti istituzionali indicati nell'art. 7 della legge regionale, mediante gli strumenti di cui all'art. 9 della legge stessa.


Art. 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e della natura;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base per un adeguato sviluppo economico;

c) individuare, sostenere e coadiuvare, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere e adottare, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 12 del 1973, il piano urbanistico allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica nel proprio territorio, sulla base del piano regionale di assetto territoriale, assumendo l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale, previa delega dei comuni interessati.

Per la redazione dei predetti piani possono essere compresi tutto o parte del territorio non montano dei comuni partecipanti alla comunità e il territorio non classificato montano, ma intercluso nella zona in cui opera la comunità montana, sempre con delega dei comuni interessati;

g) favorire lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori economici.


Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la comunità montana:

a) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana a norma dell'art. 30 della legge 25.7.1952, n. 991;

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

e) può acquistare, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di prati, boschi, pascoli o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102;

f) verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a), della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste nei piani degli enti stessi, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;

g) può essere destinataria di deleghe dalla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera d), della legge regionale;

h) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie al fine di favorire la partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione, istituendo eventuali commissioni permanenti;

i) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, di intesa con gli enti interessati e con le altre comunità, per la gestione dei beni boschivi e pascolivi appartenenti alle comunità e ai comuni e altri enti montani.


Art. 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità:

- il consiglio;

- la giunta;

- il presidente;

- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6

Il consiglio, composizione, incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni membri, eletti da rispettivi consigli comunali nel proprio seno.

I comuni fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono ineleggibili alla carica di consigliere della comunità:

a) i dipendenti della comunità;

b) i dipendenti dei comuni membri;

c) coloro che già appartengono a un altro consiglio comunitario;

d) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla comunità;

e) gli esattori o tesorieri della comunità;

f) coloro che hanno liti pendenti con la comunità;

g) coloro che, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti per conto della comunità o che dipendano, anche in fase di rapporti precari, da enti operanti nel comprensorio territoriale della comunità e la cui attività interferisce, a qualsiasi titolo, con l'attività o con i poteri della comunità.

Il consiglio della comunità è competente a dichiarare la convalida di tutti i suoi membri e a ciò provvede nella sua prima convocazione.

Il consiglio decide sui casi di incompatibilità sopravvenute nella seduta immediatamente successiva a quella in cui ha notizia dei fatti che hanno determinato l'incompatibilità medesima.

I consiglieri dichiarati decaduti per incompatibilità o per una delle cause generali di decadenza dai pubblici uffici, sono sostituiti con le stesse modalità di cui al presente articolo previste per la loro nomina.


Art. 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità montana.

Compete al consiglio la determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo della comunità.

In particolare:

a) delibera lo statuto e le sue integrazioni o modificazioni con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della zona con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo;

f) delibera il conto consuntivo;

g) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

h) adotta il piano urbanistico con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica;

i) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

l) delibera le norme che regolano i rapporti fra comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

m) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

n) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

o) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione dei mutui, anche mediante la emissione di obbligazioni e titoli azionari;

p) delibera le norme per organizzare consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti prima della loro approvazione;

q) delibera la partecipazione a consorzi, associazioni o altri organismi, di cui alla lettera f) dell'art. 7 della legge regionale;

r) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) dell'art. 9 della legge regionale;

s) delibera l'acquisto, l'affitto o l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

t) delibera per valori eccedenti i 5 milioni di lire l'affidamento delle opere di competenza della comunità agli enti operanti nel territorio;

u) delibera i piani economici per la utilizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, comunanze e altri enti interessati;

v) delibera la costituzione di commissioni consiliari ed eventuali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi;

z) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza;

z/1) nomina i rappresentanti della comunità presso enti, organismi e commissioni in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le forze presenti in consiglio;

z/2) approva i progetti di lavoro, i contratti e le spese d'importo superiore a L. 5.000.000 e la contrattazione dei mutui;

z/3) approva le norme per l'organizzazione degli uffici e del personale, compreso l'eventuale responsabile dell'ufficio tecnico della comunità;

z/4) esprime il parere della comunità su questioni a essa sottoposta;

z/5) stabilisce i criteri e le modalità di partecipazione dei comuni al finanziamento della comunità.


Art. 8

Validità delle sedute del consiglio


Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza semplice e a votazione palese salvo quanto previsto per la elezione del presidente e della giunta e per l'approvazione dello statuto e integrazioni e modifiche del medesimo, per i quali vale quanto previsto dalla legge 6.6.1973, n. 12.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate in seduta segreta e a scrutinio segreto.


Art. 9

Sedute ordinarie e straordinarie – convocazione


Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria 3 volte l'anno:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

- entro il mese di settembre per l'approvazione del programma stralcio;

- entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria per iniziativa del presidente e della giunta o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti la giunta o da almeno 1/5 dei consiglieri in carica o da due consigli dei comuni partecipanti.

Le sedute del consiglio della comunità sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazioni motivate sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla giunta, nel qual caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei comuni della comunità.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente previa deliberazione della giunta, mediante preavviso raccomandato da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione può avere luogo non prima di tre giorni dalla prima e può essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.


Art. 10

Procedimento di discussione delle sedute del consiglio


Il consiglio è presieduto dal presidente. In sua assenza o per un suo giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente.

Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri per la funzione di scrutatori per le votazioni sia palesi che segrete.

Gli scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.


Art. 11

Durata in carica del consiglio


Il consiglio dura in carica cinque anni. Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità subito dopo il rinnovo del consiglio comunale e comunque non oltre 60 giorni dal medesimo.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato.

Qualora i consiglieri siano assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, il loro comportamento viene segnalato al consiglio comunale che li ha eletti perchè proceda, se lo ritiene opportuno, a sostituirli.

Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione, insieme al diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno ogni argomento da lui proposto e di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta e dagli uffici della comunità.

Proposte al consiglio della comunità possono anche essere presentate da ciascun comune membro della comunità;

in questo caso, le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco immediatamente dopo la loro adozione, alla presidenza della comunità.

La richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di argomenti deve essere sottoscritta da almeno tre consiglieri e deve pervenire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati. Restano in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza di cui al precedente terzo comma.


Art. 12

La giunta (composizione)


La giunta della comunità è costituita: dal presidente, dal vice presidente e da 11 consiglieri.

Vengono eletti dal consiglio con votazione palese, mediante il voto su una o più mozioni sottoscritte almeno da 1/5 dei consiglieri.

Le mozioni contengono gli indirizzi programmatici per lo sviluppo economico sociale e per l'assetto del territorio, ispirati a una visione unitaria degli interessi della comunità.

Contengono altresì l'indicazione dei nomi del presidente, del vice presidente e degli altri componenti della giunta.

Per l'approvazione della mozione è necessario, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, in seguito è sufficiente la maggioranza dei votanti.


Art. 13

Compiti della giunta


La giunta:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunitario;

b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) predispone il piano di sviluppo economico - sociale, il programma stralcio, la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso;

d) redige il piano urbanistico;

e) coordina e attua i programmi di intervento.

Può affidare ad altri enti, operanti nel territorio, di volta in volta, la realizzazione delle opere non di competenza del consiglio comunitario;

f) delibera, nelle materie di sua competenza, per valore fino a 5 milioni di lire;

g) delibera su ogni altra materia per la quale la legge dello Stato, la legge regionale e il presente statuto non prevede l'espressa attribuzione ad altri organi.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti.


Art. 14

Riunione della giunta


La giunta si riunisce su convocazione del presidente:

- in sessione ordinaria ogni mese;

- in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda 1/3 dei suoi membri.

La giunta è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice presidente.

La giunta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della giunta di norma non sono pubbliche.


Art. 15

Durata in carica della giunta dimissioni, decadenza


Il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta restano in carica fino alla rinnovazione del consiglio comunitario salvo dimissioni, revoca o decadenza.

In caso di dimissioni, la giunta dimissionaria resta in carica fino alla elezione della nuova giunta per provvedere alla ordinaria amministrazione.

La giunta può essere revocata in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti il consiglio della comunità; la revoca viene approvata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunitario.

Entro 15 giorni il consiglio provvede alla sostituzione delle persone revocate.

L'assenza a tre sedute consecutive della giunta, senza giustificati motivi, comporta la decadenza da membro della giunta; tale decadenza è sempre deliberata dal consiglio comunitario.

La giunta decade quando i suoi componenti si riducono a meno della metà.


Art. 16

Il presidente, attribuzioni


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che possono essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello statuto regionale.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.


Art. 17

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.

Il collegio dura in carica due anni.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano la decadenza da membro del collegio su deliberazione del consiglio comunitario adottata a maggioranza assoluta; in tal caso il consiglio procede immediatamente alla sostituzione del revisore decaduto.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o sul regolare funzionamento del collegio.

La revoca deve essere deliberata dal consiglio comunitario a maggioranza assoluta.

In tal caso il consiglio procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.

L'appartenenza al collegio dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico esercitato per conto della comunità e con qualsiasi altra funzione esercitata in altri organismi per conto della comunità.


Art. 18

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio che ne stabilisce anche il trattamento economico.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente.

Tiene i registri di contabilità della comunità montana.

Sovrintende secondo le direttive del consiglio comunitario e della giunta, all'attuazione dei compiti amministrativi propri della comunità.


Art. 19

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici, la comunità montana si avvarrà del personale comandato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102, dalla Regione, provincia e comuni.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti esperti per le esecuzioni di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


Art. 20

Comitato tecnico consultivo - Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio - Partecipazione alla comunità


Il consiglio della comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale, dei programmi stralcio annuali e del piano di sviluppo urbanistico, mantiene stretti contatti, in primo luogo, con l'amministrazione provinciale, come previsto dall'art. 24 legge regionale, e con gli altri enti operanti nel territorio della comunità.

Per il conseguimento dei fini indicati dal comma precedente, può nominare un comitato tecnico consultivo, a norma degli artt. 9 e 10 della legge regionale 6.6.1973, n. 12.

I rappresentanti degli enti di cui al primo comma possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità, dedicate all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonchè all'eventuale piano di sviluppo urbanistico.

La collaborazione tra la comunità montana e gli enti operanti nel territorio, viene attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della comunità medesima, anche mediante quanto è previsto alla lettera b) dell'art. 4.

Gli enti suddetti, nonchè le associazioni e altri enti eventuali, portatori delle istanze economiche sociali e sindacali, operanti nel territorio della comunità, possono essere consultati e informati sulle attività della comunità.


Art. 21

Piano quinquennale di sviluppo della comunità e programmi stralcio annuali


Entro un anno dall'approvazione dello statuto, la comunità appronta e approva un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale sulla base delle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, con i quali viene stabilito il coordinamento previsto dall'art. 20 del presente statuto, deve prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessati.

La proposta di piano deliberata dal consiglio comunitario, viene trasmessa alla amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per trenta giorni.

Ne viene data pubblica informazione e diffusione per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e della provincia per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Sulla base del piano pluriennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana provvede a definire ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione in ordine di priorità delle opere e interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio, almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.


Art. 22

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale la comunità montana adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si deve tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico - sociale della comunità.


Art. 23

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio debbono entro trenta giorni, essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana e a tutti i membri del consiglio.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono essere inoltre inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione autonoma di Pesaro - ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. I comuni membri della comunità e gli altri enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico-sociale della zona, per la cui elaborazione, la comunità è a sua volta tenuta a consultare i comuni interessati.


Art. 24

Regolamento di contabilità e di amministrazione – tesoriere


Il consiglio della comunità adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle spese si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali.

Il regolamento di contabilità prevede la nomina, da parte del consiglio comunitario, di un tesoriere il quale provvede al pagamento delle spese in base a regolari mandati di pagamento e alle riscossioni delle entrate in base a regolari ordini di incasso, che devono essere firmati anche dal presidente.

Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma, per quanto possibile, ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


Art. 25

Finanziamento della comunità


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazioni di finanziamenti alla comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributo annuo dei comuni, membri della comunità, nella misura fissata dal consiglio, sentiti i comuni partecipanti e avuto riguardo, in ogni caso, anche alla consistenza della popolazione residente;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.


Art. 26

Demanio e patrimonio


La comunità può disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102.


Art. 27

Rimborso spese componenti organi comunità


Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale, può essere stabilito un gettone di presenza per i componenti della giunta e una indennità per il presidente della comunità.

Al rimborso delle spese ai consiglieri, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunitario, possono provvedere i rispettivi comuni.


Art. 28

Integrazioni e modifiche allo statuto


Le integrazioni e modifiche al presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, salvo il caso di modifiche fissate per legge, nel quale basta la maggioranza semplice.


Art. 29

Durata in vigore delle norme statutarie


Il presente statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione del consiglio regionale.


Art. 30

Estinzione della comunità


La comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

In caso di cessazione o scioglimento, per qualsiasi causa, della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa afferenti, subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie siano affidate a diversi enti pubblici vale il criterio della prevalenza, da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino inapplicabili, il patrimonio della comunità è liquidato da tre liquidatori nominati dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale adottate assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione, il patrimonio è devoluto, pro- quote, ai comuni partecipanti nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


Art. 31

Norma transitoria


A norma dell'art. 30 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, entro 15 giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede per l'elezione dei propri organi.

Gli organi elettivi, a norma del comma precedente, decadono in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.