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Atto:LEGGE REGIONALE 11 agosto 1994, n. 27
Titolo:Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti Locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Organi regionali
Note:Abrogata dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13.

Sommario


CAPO I Costituzione del comitato regionale di controllo
Art. 1 (Istituzione)
Art. 2 (Composizione)
Art. 3 (Presidente e vicepresidente)
Art. 4 (Indennità e rimborso spese)
Art. 5 (Decadenza e dimissioni)
CAPO II Competenze del comitato regionale di controllo
Art. 6 (Competenze)
Art. 7 (Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo)
Art. 8 (Atti degli enti diversi da comuni e province)
CAPO III Esercizio del controllo
Art. 9 (Invio degli atti soggetti a controllo)
Art. 10 (Modalità di controllo)
Art. 11 (Controllo sui bilanci)
Art. 12 (Potere sostitutivo)
CAPO IV Funzionamento del comitato regionale di controllo
Art. 13 (Funzionamento)
Art. 14 (Deliberazioni)
CAPO V Pubblicità degli atti di controllo
Art. 15 (Pubblicazione e consultazione degli atti di controllo)
CAPO VI Organizzazione del comitato regionale
Art. 16 (Segreteria dell'organo di controllo)
CAPO VII Norme transitorie e finali
Art. 17 (Norme transitorie)
Art. 18 (Norma finanziaria)
Art. 19 (Abrogazioni e sostituzioni)

CAPO I
Costituzione del comitato regionale di controllo



1. Il comitato regionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione, ha sede nel comune capoluogo di regione.
2. Il comitato regionale è costituito con decreto del presidente della giunta regionale che nomina i componenti e ne dispone la seduta di insediamento.


1. Il comitato regionale di controllo è composto da quattro esperti effettivi e da due esperti supplenti, eletti dal consiglio regionale, nonchè da un esperto effettivo ed un esperto supplente, designati dal commissario di governo, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Gli esperti sono eletti dal consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti e in seconda votazione, da tenersi non oltre la seduta immediatamente successiva, con la maggioranza dei tre quinti degli stessi.
3. Le teme di nominativi previste per la elezione da parte del consiglio regionale dei componenti di cui all'articolo 42, lettera a) n. 1 e 2 comma 1, della legge 142/1990, sono richieste dal presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di rinnovo dell'organo, come determinata ai sensi del successivo comma 8, ai competenti ordini professionali individuati in relazione alla sede dell'organo. A tal fine il presidente del competente ordine professionale sente preventivamente i presidenti degli altri ordini professionali aventi sede nella regione.
4. Le terne di nominativi da designare tra gli iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali della regione devono essere comunicate al presidente della giunta regionale entro i venti giorni successivi al ricevimento della richiesta di designazione. In caso di mancata designazione della terna nel termine suddetto e comunque entro trenta giorni dall'invio della richiesta, il consiglio regionale vi provvede, in via sostitutiva, attingendo tra gli iscritti agli ordini o collegi medesimi.
5. Il consiglio regionale provvede all'elezione del comitato entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta regionale conseguente al rinnovo del consiglio medesimo o dal venir meno contemporaneamente della maggioranza dei componenti del comitato.
6. I componenti supplenti, nel caso si tratti di esperti esercitanti le attività di avvocato o dottore commercialista o ragioniere, sono scelti nell'ambito delle terne previste dal comma 3.
7. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
8. Il comitato regionale è rinnovato integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale nonchè quando, per dimissioni o per decadenza ai sensi dell'articolo 5, venga meno contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti. Il comitato regionale svolge le sue funzioni fino al termine previsto per il suo rinnovo. Il comitato regionale non ricostituito nel termine previsto dal comma 5 è prorogato per non più di quarantacinque giorni.
9. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità a far parte del comitato regionale sono stabilite dall'articolo 43 della legge 142/1990.


1. Nella seduta di insediamento il comitato regionale elegge il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
2. Per l'elezione del presidente e del vicepresidente ciascun componente vota un solo nome a scrutinio segreto. Sono eletti presidente e vicepresidente, nell'ordine, i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto presidente il più anziano di età.
3. Il presidente del comitato regionale convoca e presiede le sedute, assegna le pratiche ai componenti per la relativa istruttoria in base ai criteri fissati collegialmente ai sensi dell'articolo 13, cura i rapporti con gli organi della Regione.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente assume le funzioni di presidente il componente effettivo designato dal consiglio regionale con maggior numero di voti e, a parità di voti, subentra il più anziano di età.
6. Il presidente e il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 42, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.


1. Ai componenti del comitato regionale di controllo spetta, per ogni giornata seduta dell'organo collegiale e nei limiti di centottanta sedute annue, una indennità di presenza nella seguente misura:
a) presidente, lire 230.000;
b) vicepresidente, lire 190.000;
c) componenti effettivi e supplenti, lire 150.000.

2. Il presidente e il vicepresidente del comitato di controllo, se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, continuano a percepire il trattamento economico in godimento e la relativa spesa è a carico della Regione, se dipendenti privati, collocati in aspettativa non retribuita, hanno diritto ad una identità pari al trattamento economico in godimento entro il limite massimo del trattamento economico previsto per il dirigente di servizio della Regione.
3. La misura dell'indennità di presenza è ridotta del settanta per cento per il presidente e il vicepresidente se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo o se dipendenti privati collocati in aspettativa.
4. Ai componenti del comitato regionale di controllo competono inoltre i rimborsi spese previsti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.
5. Le indennità previste dal presente articolo sono sostitutive di quelle stabilite dalla tabella B allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni per la parte relativa al comitato regionale di controllo.


1. Il componente del comitato regionale che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del collegio di appartenenza, decade dall'ufficio.
2. La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.
3. La decadenza dei componenti elettivi è dichiarata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale e comunicata ai competenti ordini professionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a) e b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. La dichiarazione di decadenza del componente non elettivo è pronunciata dal consiglio regionale e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario di governo, perchè provveda alla sostituzione.
5. Le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità comportano egualmente la decadenza a norma dei successivi commi.
6. Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale gli chiede di optare entro il termine di dieci giorni, trascorso inutilmente il quale si provvede in conformità a quanto stabilito dai commi 3 e 4.
7. Le dimissioni dei componenti anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al presidente del comitato.
8. Il comitato regionale ne prende atto nella prima seduta successiva e ne dà immediata comunicazione all'autorità competente per l'avvio, entro trenta giorni, della procedura di sostituzione che comunque dovrà essere completata nei successivi sessanta giorni. Analoga comunicazione è inviata al presidente della giunta regionale.
9. In caso di morte di un componente dell'organo di controllo si applica quanto previsto al comma 8.
10. Il componente subentrante resta in carica sino al rinnovo del collegio di appartenenza.
CAPO II
Competenze del comitato regionale di controllo



1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni, dei consorzi tra enti locali, degli altri enti locali per i quali la legge prevede il controllo da parte dell'organo regionale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e degli enti pubblici che amministrano terre civiche.
2. Il comitato regionale di controllo esercita altresì il controllo di legittimità sugli atti dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche, delle aziende di promozione turistica, degli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, dei consorzi di bonifica, degli enti fieristici e degli altri enti dipendenti dalla Regione.


1. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità gli atti che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali, nonchè quelli che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato regionale.
2. Sono altresì soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti di nomina adottati dal presidente della provincia o dal sindaco, in sostituzione rispettivamente del consiglio provinciale o comunale ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 142/1990.
3. Il controllo eventuale sugli atti delle giunte provinciali e comunali può essere attivato, per le materie ed entro i limiti di cui all'articolo 45, commi 2 e 4, della legge 142/1990, sulla base di una richiesta scritta e motivata presentata dai soggetti ivi indicati entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio degli stessi per il tramite del segretario provinciale o comunale, al presidente della provincia o al sindaco del comune di appartenenza, che provvede ad inviarli al comitato regionale entro i dieci giorni successivi, restando sospesa l'esecutività degli atti medesimi.
4. Allo scopo di consentire la presentazione della richiesta di cui al comma 3, gli atti delle giunte provinciali e comunali sono comunicati, integralmente e contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari che, a tal fine, possono eleggere domicilio presso la segreteria dell'ente di appartenenza.
5. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli atti di mera esecuzione di altri atti, quelli privi di contenuto dispositivo, nonchè quelli meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge.


1. Al controllo sugli atti delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali a partecipazione comunale e provinciale si applicano le norme di cui all'articolo 7, intendendosi sostituiti al consiglio l'assemblea e alla giunta il corrispondente organo esecutivo.
2. Salvo le diverse disposizioni recate da leggi vigenti, il controllo sugli atti degli altri enti indicati all'articolo 6 comma 1 viene esercitato dal comitato regionale con riguardo agli atti fondamentali corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 32 della legge 142/1990, per quanto applicabile.
3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6:
a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
b) statuti, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;
c) piante organiche e relative variazioni, assunzioni e atti di recepimento e di applicazione dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;
d) programmi della gestione di propria competenza;
e) acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute, appalti, contratti in genere;
f) accensione di mutui;
g) affidamento di incarichi professionali.

4. Per quanto riguarda gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, i consorzi di bonifica e gli enti fieristici, gli atti sottoposti a controllo sono soltanto quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3.
CAPO III
Esercizio del controllo



1. Gli enti soggetti a controllo, pubblicati secondo le vigenti norme di legge, sono trasmessi al comitato regionale in triplice copia autenticata o allegati, in duplice copia, ad un elenco descrittivo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
2. Copia degli atti degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 6 deve essere trasmessa, per conoscenza, ai servizi regionali competenti.
3. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni per gli atti dichiarati urgenti, e quindi immediatamente esecutivi, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al collegio deliberante, a pena di decadenza.
4. I termini previsti dagli articoli 10 e 11 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, contestualmente alla consegna, dall'ufficio competente del comitato regionale sulla copia dell'atto da restituire all'ente o sull'elenco descrittivo.


1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, nonchè alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
2. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo e fatto salvo il diverso termine sancito dall'articolo 34, comma 7, della legge 142/1990, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato, che indichi, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.
3. La deliberazione di annullamento deve essere comunicata, anche telegraficamente o con mezzi telematici, all'ente interessato con contestuale indicazione della motivazione, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
4. L'organo di controllo può chiedere all'ente interessato, entro il termine stabilito nei commi precedenti e per non più di una volta per lo stesso atto, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
5. In tale caso la decorrenza dei termini è interrotta e riprende nuovamente dalla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti, secondo le modalità di cui all'articolo 9.
6. Gli enti debbono trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta motivata; dalla scadenza di tale termine decorre comunque il termine successivo di venti giorni per la determinazione dell'organo di controllo.
7. Gli esposti presentati contro atti soggetti a controllo non hanno effetto nel decorso dei termini di cui ai commi precedenti.
8. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto.
9. Non è ammessa alcuna altra forma di sospensione o interruzione dei termini diversa da quella prevista al comma 8.
10. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi anche prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, se il comitato regionale dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
11. Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo. Sono ammessi invece annullamenti di singole parti dell'atto aventi effetti limitati al loro specifico oggetto.


1. Il termine per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo è di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di legge dello Stato. Il decorso del termine determina l'esecutività delle relative deliberazioni.
2. Per il controllo del bilancio preventivo e del conto consuntivo si adottano le modalità fissate dall'articolo 10, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.
3. Nell'esame del conto consuntivo il comitato regionale può altresì indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto stesso, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 3 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo, il comitato di controllo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso, scelti tra i dipendenti della Regione o tra i dipendenti comunali o provinciali con la qualifica di dirigente, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, previa intesa con il sindaco o il presidente della provincia di appartenenza. Non possono essere nominati i dipendenti o i segretari comunali e provinciali degli enti inadempienti. L'atto di nomina ne stabilisce il relativo compenso, posto a carico dell'ente inadempiente.
5. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè i documenti giustificativi allegati alle stesse e le delibere di approvazione di atti fondamentali delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, dopo l'esame da parte del comitato regionale, sono sottoposti ad approvazione del consiglio regionale ai sensi degli articoli 40 e 41 dello Statuto regionale e degli articoli 53 e 111 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni, salve diverse disposizioni previste da leggi regionali per i singoli enti.


1. Qualora i comuni, le province o gli altri enti indicati dall'articolo 6 ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il comitato regionale, oppure, previa istanza al comitato stesso, soggetti pubblici o privati, a qualsiasi titolo interessati, anche portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. L'amministrazione interessata, fornisce gli eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta di concessione di una proroga non superiore a quindici giorni.
3. Scaduto il termine, il comitato regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'articolo 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata, salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.
CAPO IV
Funzionamento del comitato regionale di controllo



1. Il comitato regionale svolge collegialmente le funzioni di controllo e la relativa attività organizzativa, decide sul calendario dei lavori, stabilisce criteri di massima per la designazione dei relatori e la ripartizione delle pratiche.
2. L'avviso delle convocazioni delle adunanze ordinarie e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria almeno 48 ore prima delle adunanze stesse.
3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo dell'ufficio almeno 48 ore prima della adunanza.
4. E' in facoltà del presidente convocare il collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante avviso telegrafico, con le indicazioni dell'ordine del giorno da diramare a tutti i componenti almeno 24 ore prima della adunanza.
5. La documentazione concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede del collegio almeno nei due giorni, non festivi, precedenti la data dell'adunanza stessa. Nel caso di cui al comma 4 il termine è ridotto a 24 ore.
6. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi eletti o designati rispettivamente ai sensi dell'articolo 42, lettere a) e b) della legge 142/1990, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
7. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, siano essi effettivi o supplenti, purchè questi ultimi siano in sostituzione dei corrispondenti componenti effettivi.
8. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il presidente dichiara chiusa l'adunanza, facendone inserire menzione nel verbale.
9. Il comitato regionale può invitare alle proprie sedute gli amministratori dell'ente interessato che hanno facoltà di farsi assistere, durante le audizioni, da un funzionario dell'ente o da un esperto. Gli amministratori devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ai componenti dell'organo assembleare dell'ente interessato.
11. Le deliberazioni del comitato regionale sono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.
12. Il presidente del comitato regionale può convocare il comitato per esaminare le eventuali osservazioni avanzate da enti, associazioni o cittadini sul funzionamento dello stesso e i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni di controllo.
13. Il presidente della Regione o il presidente del consiglio, anche su richiesta di una o più commissioni consiliari, può promuovere riunioni del comitato regionale. Tali riunioni possono essere richieste anche dal comitato regionale e ad esse possono essere invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni degli enti di cui all'articolo 6.
14. Per la partecipazione alle adunanze di cui al comma 13 spettano le stesse indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale per la partecipazione alle sedute dell'organo di controllo.


1. Le deliberazioni del comitato regionale sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. Ai fini del risultato della votazione i voti di astensione non sono computati.
2. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I componenti del collegio debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino i loro congiunti o affini sino al quarto grado o il loro coniuge, oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, consulenza o prestazione d'opera.
4. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti o contenere un cenno sommario delle questioni trattate e delle deliberazioni assunte.
5. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle riunioni non tenute o sospese per mancanza del numero legale, con indicazione dei nomi dei componenti assenti o che si sono assentati nel corso della riunione e di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.
6. Ogni componente del collegio ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e di ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della deliberazione.
7. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
CAPO V
Pubblicità degli atti di controllo



1. La giunta regionale dispone la pubblicazione di un bollettino trimestrale degli atti di controllo nel quale vengono raccolte le deliberazioni principali del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni.
2. Il segretario del comitato regionale cura la redazione del bollettino e lo trasmette, per la pubblicazione, al dirigente del servizio regionale competente.
3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'organo di controllo è regolato dalla L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.
CAPO VI
Organizzazione del comitato regionale



1. I servizi di segreteria dell'organo regionale di controllo sono disciplinati dalla legge regionale sulla organizzazione amministrativa della Regione.
2. La giunta regionale nomina il segretario il quale provvede ad individuare il dirigente assegnato al servizio che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
3. Il segretario partecipa alle sedute dell'organo e ne redige i verbali, cura in particolare il deposito e l'invio degli avvisi di convocazione e dell'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni del comitato sui singoli atti controllati.
4. Il segretario del comitato regionale di controllo partecipa alle adunanze previste dal comma 12 dell'articolo 13 e ne cura la relativa verbalizzazione.
CAPO VII
Norme transitorie e finali



1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 6 sono esercitate dal comitato regionale di controllo a partire dalla costituzione del comitato medesimo in seguito al rinnovo del consiglio regionale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge; dalla stessa data è abrogata la L.R. 28 giugno 1991, n. 15. Fino a tale data le funzioni di controllo sono svolte, oltre che dal comitato regionale, dalle sezioni territoriali istituite presso ciascun capoluogo di provincia ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 28 giugno 1991 n. 15. Con decorrenza dal 1° ottobre 1994 le competenze della sezione provinciale di Ancona sono devolute al comitato regionale di controllo. A partire dalla stessa data il comitato regionale esercita il controllo sugli atti degli altri enti individuati al precedente articolo 6. I procedimenti pendenti presso le sezioni sono trasferiti al comitato regionale con decorrenza dalle date medesime.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1994 è soppresso il servizio della sezione autonoma di Ancona e con decorrenza dalla abrogazione della L.R. 28 giugno 1991, n. 15 sono soppressi i servizi delle sezioni autonome di controllo di Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno previsti dagli allegati "D" ed "E" alla L.R. 26 aprile 1990, n. 30.
3. La nomina del comitato regionale di controllo di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui all'articolo 2 della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la legge 8 giugno 1990, n. 142.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1994 con lo stanziamento previsto nel capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

2.
Per gli anni successivi i predetti oneri fanno carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.



1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 15 della L.R. 22 agosto 1988, n. 35 sono abrogati.
2. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 7 aprile 1988, n. 10 sono abrogati.
3. I commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 e i commi 2 e 3 dell'articolo 15 della L.R. 2 maggio 1989, n. 7 sono abrogati.
4. Il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 16 gennaio 1990, n. 2 è abrogato.
5. Il comma secondo dell'articolo 7 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13 è sostituito dal seguente:
"Lo statuto viene pubblicato nell'albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per quindici giorni".

6. Il comma terzo dell'articolo 7 della L.R. 13/1985 è abrogato.
7. Il comma quarto dell'articolo 7 della L.R. 13/1985 è sostituito dal seguente:
"La provincia può sottoporre agli organi competenti del consorzio di bonifica le modifiche ritenute opportune".

8. I commi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 21 della L.R. 13/1985 sono abrogati.
9. I commi secondo e terzo dell'articolo 17 dello statuto dell'ente autonomo fiera di Ancona, approvato con L.R. 29 novembre 1982, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
"Il bilancio di previsione, predisposto dalla giunta esecutiva e deliberato dal consiglio, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.
Il rendiconto generale, predisposto dalla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio e corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce".

10. I commi secondo e terzo dell'articolo 17 della L.R. 30 novembre 1982, n. 40 sono sostituiti dai seguenti:
"Il bilancio di previsione, predisposto dalla giunta esecutiva e deliberato dal consiglio, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce.
Il rendiconto generale, predisposto dalla giunta esecutiva, deliberato dal consiglio e corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti, è trasmesso al comitato regionale di controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferisce".

11. Il comma quinto dell'articolo 6 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 è sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento e la vigilanza degli enti costituiti nella regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla giunta regionale".

12. I commi sesto e settimo dell'articolo 6 della L.R. 16/1979 sono abrogati.