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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 30
Titolo:Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1993, n. 17 recante interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatasi nell'aprile 1992.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. All'articolo 2 della L.R. 29 giugno 1993, n. 17 aggiungere il seguente comma 3:
"3. Il rimborso valutato sul danno o sul ripristino accertato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3, è concesso anche a chi rinnova o sostituisce attrezzature, impianti strumentali e tecnologici, rinnova arredi, reintegra scorte di magazzino, ivi comprese le materie prime, semilavorati e prodotti finiti in conto deposito o in conto lavorazione anche se diversi, in tipologia, qualità, modelli, marca e marchio, da quelli danneggiati".

2. All'articolo 5, comma 4, della L.R. 17/1993 le parole "hanno cessato l'attività e che non intendono realizzare gli interventi" sono sostituite con le parole "hanno cessato l'attività o che non intendono realizzare gli interventi".
3. All'articolo 5, comma 5, della L.R. 17/1993 sono soppresse le parole "e comunque non superiore a lire 300 milioni".
4. All'articolo 5 della L.R. 17/1993 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Gli enti delegati possono erogare un ulteriore acconto del dieci per cento sulla base dei criteri stabiliti al comma 5 e sulla base dell'ammontare del danno o del ripristino riconosciuto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3.
7. Gli anticipi sono estesi a tutti i soggetti beneficiari della presente legge, purchè l'ammontare del danno o del ripristino sia stato riconosciuto dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4, comma 3".

5. All'articolo 6, comma 1, della L.R. 17/1993 dopo le parole "abitazioni private" sono aggiunte le parole "compresi gli studi adibiti all'esercizio di arti e professioni".
6. All'articolo 6 della L.R. 17/1993, il comma 2 è abrogato.
7. All'articolo 6 della L.R. 17/1993 il comma è sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla delibera del consiglio regionale n. 85 del 12 maggio 1992, come modificata dall'allegato alla presente legge".


Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Al dispositivo della delibera del consiglio regionale n. 85 del 12 maggio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:


- il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) di assegnare al comune di San Benedetto del Tronto e al comune di Monteprandone la somma complessiva di lire 2,5 miliardi, da destinare alla concessione di contributi in conto capitale per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private, compresi gli studi adibiti all'esercizio di arti e professioni, e dai relativi arredi fissi e di base distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche".