Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994, n. 32
Titolo:Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo delle imprese cooperative integrate con soci handicappati.
Pubblicazione:(B.u.r. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto, promuove e favorisce le cooperative integrate con soci lavoratori handicappati, quali efficaci strumenti per il reinserimento lavorativo, economico e sociale dei cittadini portatori di handicap.


1. Per cooperative integrate si intendono le imprese cooperative che abbiano una percentuale di soci non inferiore al 35 per cento e non superiore al 75 per cento rispetto al totale dei soci lavoratori, con una riduzione permanente delle capacità lavorative causate da invalidità fisiche, psichiche o sensoriali, attestate a norma della lettera b) del comma 2 dell'articolo 5.
2. Le cooperative integrate, per fine statutario, si impegnano a promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e possono accettare come propri soci e, alle stesse condizioni previste per i soci portatori di handicap, anche soggetti esposti a disagio mentale, disagio sociale o tossicodipendenti, per un programma di riabilitazione con tempi determinati e concordati con i servizi competenti.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è:
a) istituito il registro regionale;
b) prevista la concessione di incentivi e l'attuazione di interventi coordinati;
c) favorita la qualificazione dei soci delle cooperative integrate mediante appositi corsi di formazione professionale.



1. E' istituito presso la giunta regionale il registro regionale delle cooperative integrate.
2. Per la tenuta del registro, con decreto del presidente della giunta regionale, è nominato un segretario, da scegliersi tra i funzionari regionali.


1. Possono ottenere l'iscrizione al registro le cooperative integrate di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, aventi sede legale nel territorio della regione.
2. Le imprese cooperative integrate, per ottenere l'iscrizione, devono presentare domanda al presidente della giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) copia autenticata dello Statuto e del libro dei soci;
b) attestazione per i soci lavoratori portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale della diminuita capacità lavorativa non inferiore al 40 per cento accertata a norma della lettera q) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; attestazione per i soci lavoratori esposti a disagio mentale o tossicodipendenti, dei responsabili dei servizi socio-sanitari delle USL di residenza; attestazione per i soci lavoratori esposti a disagio sociale del servizio sociale del comune di residenza;
c) certificato di iscrizione nel registro prefettizio;
d) copia dell'ultimo bilancio, se la cooperativa è stata costituita da oltre un anno.

3. L'iscrizione nel registro avviene con decreto obbligatorio del presidente della giunta, previo accertamento da parte della segreteria del registro dei requisiti e delle condizioni previste dai precedenti commi. Tale decreto o il diniego dovrà emanarsi entro quarantacinque giorni.
4. L'iscrizione nel registro regionale costituisce presupposto per la presentazione da parte delle cooperative integrate delle domande relative ad agevolazioni o contributi previsti dalla presente legge o da altre leggi regionali.


1. Le cooperative integrate iscritte nel registro sono tenute a comunicare al presidente della giunta:
a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'articolo 5;
b) il bilancio consuntivo di esercizio;
c) una relazione sull'utilizzazione degli eventuali incentivi regionali ottenuti e sui progetti d'integrazione;
d) la messa in liquidazione o lo scioglimento dell'impresa cooperativa integrata.



1. La cancellazione dal registro regionale delle cooperative integrate è disposta con provvedimento motivato dal presidente della giunta, quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione o non siano state ottemperate le disposizioni di cui all'articolo 6.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione prevede agevolazioni e assegna contributi alle cooperative integrate di cui alla presente legge, sulla base di progetti presentati dalle cooperative stesse.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo delle provvidenze stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione a favore delle cooperative.
3. Gli interventi regionali a favore delle cooperative integrate si articolano in:
a) interventi promozionali;
b) interventi di sostegno per facilitare l'inserimento lavorativo dei soci lavoratori portatori di handicaps;
c) interventi di sostegno nell'attività produttiva, sociale, culturale, ricreativa.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1, da parte della Regione avviene previo anticipo, erogato al momento dell'approvazione dell'intervento, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.


1. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8, hanno le seguenti forme:
a) la Regione concede contributi per concorrere alla formazione del capitale sociale fino ad un importo pari a tre volte la quota del capitale sottoscritto e versato;
b) la Regione e i comuni favoriscono la concessione di terreni per le cooperative integrate operanti nel settore agricolo o la concessione di fabbricati o di aree per insediamenti industriali rispettivamente per le cooperative artigiane o di produzione e lavoro;
c) la Regione concede alle cooperative integrate un contributo in conto capitale per l'attuazione di progetti di sviluppo, in misura non superiore al 40 per cento della spesa totale ritenuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto ed alle caratteristiche degli investimenti. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili, impianti, macchinari e beni strumentali in genere;
d) la Regione concede contributi per l'adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite ed idonee attrezzature o modifica della strumentazione esistente.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte della Regione avviene previo anticipo, erogato al momento dell'approvazione dell'intervento, non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.


1. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 8, hanno le seguenti forme:
a) la Regione concede contributi mensili per oneri previdenziali assistenziali obbligatori documentati nella misura del 70 per cento per i soci lavoratori portatori di handicaps, esposti a disagio mentale e sociale, tossicodipendenti; per i soci lavoratori con handicap superiore a due terzi la copertura è totale;
b) la Regione concede operatori tecnici di sostegno alla produzione, preferibilmente provenienti dalle attività formative di cui all'articolo 13, secondo progetti valutati dalla commissione regionale per le cooperative integrate.



1. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8, hanno le seguenti forme:
a) le cooperative integrate che ai sensi delle leggi regionali chiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità nei piani regionali di riparto;
b) per la contrattazione di forniture di beni o servizi la Regione, gli enti locali, le USL hanno facoltà, nell'ambito della legislazione vigente in materia, di procedere con il metodo della trattativa privata, nei confronti delle cooperative integrate.

2. Nel caso di fornitura di beni le cooperative integrate devono offrire prezzi non superiori a quelli massimi risultanti dai listini delle camere di commercio nella cui circoscrizione ha sede l'ente contraente, salvi gli adeguamenti trimestrali dei listini stessi in caso di contratti di sommiministrazione che comportino consegne per un arco di tempo superiore al trimestre.
3. Quando si provvede a mezzo di trattativa privata ai sensi del comma 1, deve essere interpellato un numero di cooperative integrate non superiore a tre, salvo che la natura, l'urgenza della prestazione o l'assenza di concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata cooperativa integrata.
4. La Regione contribuisce inoltre alle attività di promozione commerciale del tipo: inserzioni pubblicitarie, fiere, mostre, ecc. sostenute dalle cooperative integrate fino ad un massimo del 70 per cento delle spese sostenute e documentate.
5. La Regione e le APT inseriscono nei loro programmi pubblicitari, con priorità, quelli di valorizzazione delle cooperative integrate.


1. Le provvidenze previste dagli articoli 9, comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lettera a), sono incompatibili con le provvidenze e le agevolazioni previste dalla L.R. 12 maggio 1982, n. 18.
2. I rappresentanti legali delle cooperative di cui alla presente legge debbono dichiarare nella domanda di contributi se hanno già beneficiato o intendano beneficiare anche dei contributi di cui alla L.R. 18/1982.


1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, provvede:
a) ad istituire corsi di formazione professionale con specifico riguardo alla costituzione e alla gestione di cooperative integrate;
b) a finanziare corsi di formazione professionale richiesti da singole cooperative integrate per la formazione dei soci handicappati in base ad un progetto complessivo di formazione professionale;
c) ad assumere gli oneri sostenuti per l'attività di formazione professionale dei soci handicappati svolte sul posto dagli altri soci finalizzata ad una idonea collocazione del lavoratore medesimo.



1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 500 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1994, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 14 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4234108 che si istituisce con la presente legge nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Contributi a favore delle cooperative integrate con soci handicappati", lire 500 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 sono ridotti di lire 500 milioni.