Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1994, n. 36
Titolo:Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione.
Pubblicazione:(B.U. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogato dall'art. 18, l.r. 28 luglio 2003, n. 17.

Sommario


CAPO I Suddivisione e organizzazione dei contenuti del bollettino
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Forme di edizione)
Art. 3 (Contenuti)
Art. 4 (Pubblicazione integrale e per estratto)
Art. 5 (Indici)
Art. 6 (Pubblicazione di leggi e regolamenti)
Art. 7 (Notazioni e testi coordinati)
Art. 8 (Pubblicazione di atti amministrativi)
Art. 9 (Numerazione di atti)
Art. 10 (Consultazione degli atti pubblicati)
Art. 11 (Efficacia degli atti pubblicati)
Art. 12 (Correzione)
CAPO II Organizzazione amministrativa e diffusione
Art. 13 (Direzione, amministrazione, stampa)
Art. 14 (Attività di pubblicazione e diffusione)
Art. 15 (Spese per la pubblicazione)
Art. 16 (Canoni di abbonamento, prezzi e tariffe)
Art. 17 (Distribuzione gratuita)
CAPO III Disposizioni finali
Art. 18 (Copertura finanziaria)
Art. 19 (Proventi derivanti dal bollettino)

CAPO I
Suddivisione e organizzazione dei contenuti del bollettino



1. Il presente regolamento disciplina la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione, di seguito denominato bollettino, ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto.


1. Il bollettino, di norma, è pubblicato in edizione ordinaria e in supplementi recanti il riferimento al numero del fascicolo ordinario. In presenza di particolari esigenze il bollettino è pubblicato in edizione straordinaria recante una numerazione autonoma.
2. Il bollettino è pubblicato in edizione speciale quando si rende opportuno raggruppare, a fini divulgativi, in un unico fascicolo, atti connessi ad un argomento di particolare rilievo.
3. Dei fascicoli pubblicati in supplemento, o in edizione speciale o straordinaria, viene dato atto mediante espressa menzione sulla copertina dei fascicoli medesimi e ne viene data notizia nell’edizione ordinaria del bollettino.
4. I singoli numeri delle edizioni ordinarie del bollettino sono progressivi per ogni anno. In relazione alla quantità degli atti da pubblicare, le singole parti in cui è suddivisa l’edizione ordinaria del bollettino possono essere stampate separatamente in appositi fascicoli.
5. Ai fini della consultazione di enti e organismi interessati, le proposte di legge e di regolamento e le proposte di atti amministrativi, dichiarate di interesse generale dal consiglio regionale, sono pubblicate in apposito numero speciale su richiesta del presidente del consiglio regionale.
6. In edizioni speciali, con cadenza trimestrale, sono pubblicati gli atti di controllo, così come previsto dalla legge regionale concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali.


1. Le edizioni ordinarie del bollettino della Regione sono suddivise in tre parti così distinte:
a) Parte prima - Atti della Regione
a1) sezione I:
a1.1) leggi;
a1.2) regolamenti;
a1.3) direttive;
a1.4) circolari;
a2) sezione II:
a2.1) deliberazioni del consiglio regionale;
a2.2) deliberazioni dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale;
a2.3) deliberazioni della giunta regionale;
a2.4) decreti e ordinanze del presidente della giunta regionale;
a2.5) decreti di competenza dei dirigenti regionali;
a2.6) varie;
b) Parte seconda - Atti dello Stato e degli organi giurisdizionali
b1) sezione I:
b1.1) leggi statali che, a norma dell’articolo 123 della Costituzione, approvano norme statutarie per la Regione;
b2) sezione II:
b2.1) sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la Regione in conflitti di attribuzione o riguardanti la legittimità costituzionale di leggi regionali;
b2.2) ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevano questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali;
b3) sezione III:
b3.1) atti di organi statali o comunitari la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale;
b3.2) varie.
c) Parte terza - Atti di terzi
c1) sezione I:
c1.1) statuti;
c2) sezione II:
c2.1) avvisi di concorso;
c3) sezione III:
c3.1) avvisi di gara;
c4) sezione IV:
c4.1) varie.



1. Gli atti da inserire nella parte prima, sezione I, e nella parte seconda, sezione I, del bollettino, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, sono pubblicati integralmente.
2. Gli atti da inserire nella parte prima, sezione II, del bollettino, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, sono pubblicati per estremi; sono pubblicati per estratto su richiesta dei soggetti che li hanno emanati.
3. Sono in ogni caso pubblicati per estratto le deliberazioni del consiglio regionale e i provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici e privati.
4. La pubblicazione per estratto di norma contiene il dispositivo dell’atto salva diversa disposizione del direttore del bollettino.
5. Sono inoltre pubblicati integralmente i programmi operativi regionali approvati dal consiglio regionale sui fondi strutturali dell’Unione Europea nonché quelli facenti riferimento ai regolamenti comunitari, anche se facenti parte dell’atto amministrativo esclusivamente come allegato.
6. Si procede comunque alla pubblicazione integrale dell’atto quando la legge lo prevede.


1. Oltre all’indice sistematico degli atti pubblicati contenuti in ciascun fascicolo, che su ciascun numero elenca gli atti pubblicati sul fascicolo medesimo, annualmente, in apposito fascicolo, sono pubblicati gli indici cronologico e sistematico degli atti legislativi e amministrativi, suddivisi in relazione alle parti del bollettino.


1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel bollettino entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla loro promulgazione e dalla loro emanazione da parte del presidente della giunta regionale. Le leggi sono precedute e seguite dalle formule indicate dall’articolo 48 dello Statuto.
2. Copia del bollettino in cui sono inserite le leggi regionali è trasmessa al ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62; dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.


1. In appendice a ciascuna legge e regolamento regionale, ai soli fini informativi, sono pubblicati:
a) le notizie relative al procedimento di formazione;
b) I’ufficio o servizio regionale responsabile dell’attuazione.

2. Quando un testo normativo contiene rinvii ad altre disposizioni normative, sono pubblicate nel bollettino, in calce al testo stesso, le norme richiamate. Tale disposizione non si applica alle norme che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio.
3. Quando un testo normativo dispone l’abrogazione, l’aggiunta o la modificazione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, viene pubblicato nel bollettino, in calce al provvedimento di modifica, I’intero articolo del nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate con distinti caratteri.
4. Quando un testo normativo ha subito diverse modifiche, può essere disposta la pubblicazione nel bollettino, su richiesta del presidente della giunta regionale, di un testo aggiornato della legge medesima, nel quale le modifiche sono stampate con distinti caratteri e ne è specificata la fonte.
5. La pubblicazione nel bollettino dei testi normativi aggiornati e coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l’efficacia dei testi normativi riprodotti.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), provvede il servizio legislativo e affari istituzionali della giunta regionale.
7. Agli adempimenti previsti dal comma 1, lettera b) provvede il servizio organizzazione della giunta regionale.


1. Gli atti amministrativi emanati da organi regionali o dai dirigenti dei servizi regionali sono pubblicati dopo l’acquisizione del requisito dell’efficacia ai sensi della legislazione vigente.
2. I provvedimenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono pubblicati nel bollettino a richiesta dell’ente interessato, previa presentazione di copia conforme all’originale.
3. I provvedimenti degli organi degli enti locali e dei loro consorzi o altre forme associative sono pubblicati nel bollettino a richiesta dell’ente interessato, previa presentazione di copia conforme all’originale.
4. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e di gara sono pubblicati nel bollettino, previa presentazione, salvo diversa disposizione di legge, di copia conforme all’originale e indicano espressamente il provvedimento di approvazione, esecutivo ai sensi di legge. Nel caso in cui le disposizioni vigenti consentano l’inoltro di detti atti per fax, gli stessi devono comunque contestualmente essere trasmessi alla redazione del bollettino ufficiale.
5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 15, le spese per la pubblicazione sono a carico dell’ente che l’ha richiesta, la pubblicazione nel bollettino viene disposta, previa attestazione del versamento della tariffa appositamente stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell’articolo 16.


1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero d’ordine attribuito al momento della promulgazione da parte del presidente della giunta regionale, decorrente dal numero 1 per ciascun anno solare per le leggi.
2. La numerazione d’ordine attribuita agli atti adottati dagli organi e dai dirigenti dei servizi regionali, è progressiva per ogni tipo di atto, con riferimento all’anno solare.


1. L’atto pubblicato nel bollettino si presume, fino a prova contraria, conforme all’originale.
2. Tutti gli atti regionali pubblicati nel bollettino sono accessibili e consultabili presso l’ufficio “Informazioni e bollettino ufficiale” del servizio segreteria e affari generali della giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.


1. La pubblicazione nel bollettino ufficiale di atti amministrativi, già di competenza di organi o uffici statali, sostituisce, a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica, nei bollettini ufficiali dei ministeri e nel foglio degli annunzi legali della provincia.


1. Il direttore del bollettino, qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all’originale, ordina la correzione mediante pubblicazione nel bollettino di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato ed il testo esatto che lo sostituisce. Ove necessario, dispone la ripubblicazione dell’intero testo.
CAPO II
Organizzazione amministrativa e diffusione



1. Agli adempimenti connessi alla pubblicazione del bollettino provvede il servizio segreteria e affari generali della giunta regionale.
2. Il direttore responsabile è nominato dalla giunta regionale e deve essere iscritto all’elenco speciale annesso all’albo speciale dei giornalisti a cura e spese dell’amministrazione regionale.
3. La stampa e la spedizione del bollettino sono affidate, previo esperimento di licitazione privata fra le ditte tipografiche esercenti nel territorio regionale, sulla base di specifico capitolato d’appalto.
4. La giunta regionale, con le modalità previste dall’articolo 27 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30, costituisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti norme un comitato di redazione con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo delle attività connesse alla pubblicazione del bollettino. Un membro del comitato viene designato dal presidente del consiglio regionale che lo sceglie tra il personale del consiglio stesso appartenente alla qualifica dirigenziale.


1. Il bollettino è pubblicato con frequenza almeno settimanale.
2. E’ posto in visione degli interessati mediante deposito all’albo istituito presso le sedi della giunta regionale, del consiglio regionale, dei servizi regionali, degli sportelli informativi regionali, degli enti locali e di enti e organismi regionali.
3. Viene distribuito in abbonamento e in singoli fascicoli, anche attraverso le librerie convenzionate ed i mezzi di distribuzione dei giornali, che garantiscono la regolarità e continuità della diffusione.
4. E’ posto in vendita almeno in ogni capoluogo di provincia delle Marche non oltre il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione.
5. I fascicoli arretrati sono disponibili presso la redazione del bollettino.
6. La distribuzione dei numeri speciali di cui all’articolo 2, comma 5, è gratuita; il presidente del consiglio regionale indica i soggetti ai quali vengono trasmessi.


1. Le spese per la pubblicazione di atti nel bollettino sono a carico della Regione quando è richiesta da organi regionali o dirigenti regionali competenti all’emanazione di atti o quando attiene a funzioni regionali delegate. In tutti gli altri casi, le spese sono a carico dell’ente che ha chiesto la pubblicazione, salvo specifica esenzione espressamente disposta da legge o da regolamento.
2. Sono comunque a carico della Regione le spese per la pubblicazione degli atti relativi ai provvedimenti di esproprio, nonché delle modifiche degli statuti di cui all’articolo 3, parte III, sezione I, già pubblicati nel bollettino. Nel caso in cui l’ente decida di ripubblicare l’intero testo con le modifiche apportate, le spese sono a carico dell’ente richiedente.


1. La giunta regionale determina, entro il 31 ottobre:
a) il canone annuo di abbonamento al bollettino, comprese le edizioni ordinarie, le edizioni speciali e quelle straordinarie;
b) i prezzi di vendita dei singoli fascicoli;
c) le tariffe per le inserzioni.

2. I corrispettivi dovuti per canoni, prezzi e tariffe relativi al bollettino sono versati direttamente dai soggetti interessati nell’apposito conto corrente intestato alla Regione Marche, tesoreria regionale.


1. Le edizioni ordinarie e i suoi supplementi, le edizioni speciali e straordinarie sono distribuite gratuitamente ai seguenti enti, uffici, soggetti:
a) consiglieri regionali e relativi gruppi consiliari;
b) servizi del consiglio e della giunta regionale;
c) commissione di controllo sull’amministrazione regionale;
d) commissario del governo e prefetti nelle Marche;
e) presidenze del senato e della camera dei deputati;
f) presidenza del consiglio dei ministri; servizio spettacolo, informazione e proprietà intellettuale; ufficio studi e legislazione e ufficio regioni;
g) ministeri;
h) deputati e senatori eletti nelle Marche;
i) comunità europea;
l) corte costituzionale;
m) corte suprema di cassazione e procura generale presso la stessa; consiglio di Stato; corte dei conti; tribunale superiore delle acque pubbliche;
n) avvocatura generale dello Stato;
o) uffici delle giurisdizioni ordinaria e speciali nelle Marche;
p) avvocatura distrettuale dello Stato;
q) enti locali delle Marche;
r) uffici statali e organi di polizia cui è demandata l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;
s) università delle Marche;
t) segreterie regionali e provinciali dei partiti politici;
u) federazioni regionali e provinciali delle organizzazioni sindacali e delle altre categorie di cui all’articolo 13 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46;
v) quotidiani pubblicati nelle Marche e sedi regionali di emittenti televisive;
x) presidenze delle giunte e dei consigli delle altre regioni;
y) biblioteche e centri di lettura che ne facciano richiesta.

2. La giunta regionale può indicare altri enti, uffici, soggetti ai quali distribuire gratuitamente le edizioni del bollettino.
CAPO III
Disposizioni finali



1. Agli oneri per la redazione e la pubblicazione del bollettino si fa fronte per l’esercizio finanziario 1994 con lo stanziamento iscritto al capitolo 1330102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno finanziario.
2. Per gli anni successivi, lo stanziamento del suddetto capitolo viene determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione dei corrispondenti esercizi finanziari.


1. I proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del bollettino sono introitati al capitolo 3003001 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.
2. I proventi derivanti dalle inserzioni effettuate nel bollettino sono introitati al capitolo 3003002 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.