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Atto:LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. 48
Titolo:Statuto della Comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera - Zona I.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 dicembre 1974, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12, lo statuto della comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera - zona “I”, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

Art. 1

Costituzione della comunità montana

Il presente Statuto disciplina la comunità montana delle Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera, zona omogenea “I”, costituita tra i comuni di Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel S. Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso, a norma degli artt. 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12.

La comunità, ente di diritto pubblico, ha sede in Camerino.


Art. 2

Compiti e strumenti della comunità


La comunità, che è disciplinata dai principi generali della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge regionale citata nel precedente articolo , è l'unità elementare di programmazione socio - economica e urbanistica nel territorio di competenza, per l'attuazione dei fini indicati dagli artt. 1 e 6 della legge regionale.

A tale scopo, assumendo anche le funzioni delegate dagli enti che la costituiscono e dalla Regione, esercita i compiti istituzionali indicati nell'art. 7 della legge regionale mediante gli strumenti di cui all'art. 9 della legge stessa.


Art. 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano quinquennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12, il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni e degli enti interessati; chiedere alla Regione - sulla base di tale piano - l'incarico per la redazione del piano regolatore intercomunale, previa delega dei comuni interessati.


Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei fini istituzionali, la comunità montana:

a) appronta e attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona e a tale scopo coordina anche l'attività degli enti operanti nel territorio, indirizza l'attività e le iniziative degli operatori privati;

b) adotta il piano urbanistico allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica nel proprio territorio in base al piano regionale di assetto territoriale;

c) può acquisire, espropriare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, ai sensi dell'art. 9 della legge 1102;

d) può essere destinataria di deleghe dalla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera d) della legge regionale 6- 6.1973, n. 12;

e) può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono nonchè degli altri enti che operano nel territorio quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

f) può affidare ad altri enti operanti nel territorio della comunità, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

g) sostituisce, nell'esecuzione di opere, gli enti, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi del l'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

h) verifica che le opere previste dall'art. 2, lettera a), della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza degli enti operanti nel territorio della comunità, anche se previste nei piani degli enti stessi, non siano in contrasto con il piano quinquennale di sviluppo;

i) istituisce un proprio ufficio e un comitato tecnico a carattere consultivo ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali;

l) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie presenti nel territori della comunità al fine di favorire la loro partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione, stabilisce rapporti con gli istituti culturali e universitari e in particolare con l'università di Camerino, che culturalmente qualifica la comunità, per ricerche e studi attinenti la programmazione;

m) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con altri enti interessati e con le altre comunità per la gestione di beni pascolivi e boschivi appartenenti alla comunità, ai comuni e ad altri enti montani.


Art. 5

Organi della comunità


Sono organi della comunità:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6

Il consiglio, composizione, ineleggibilità e incompatibilità


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza eletto dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da 5 consiglieri di cui due delle minoranze.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della comunità.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità l'essere titolare di azienda ovvero che svolga attività anche per interposta persona in dipendenza di appalti o lavori per conto della comunità.


Art. 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Compete al consiglio la determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo della comunità.

In particolare:

a) delibera lo Statuto e le sue integrazioni o modificazioni con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità;

b) elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta esecutiva;

c) delibera il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona;

d) delibera il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

e) delibera il bilancio preventivo, eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo;

f) approva la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo contenente le eventuali modificazioni allo stesso;

g) adotta il piano urbanistico;

h) delibera la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

i) delibera le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

l) delibera l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

m) delibera l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento nonchè il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

n) delibera l'acquisto, l'affitto e l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui;

o) delibera le norme per organizzare le consultazioni e le norme per dare pubblicità agli atti più importanti, prima della loro approvazione;

p) delibera la partecipazione al consorzio, associazioni o altri organismi di cui alla lettera f) art. 7 legge regionale;

q) delibera l'istituzione del consorzio, azienda o ufficio di cui alla lettera c) art. 9 legge regionale;

r) delibera l'acquisto, l'affitto o l'esproprio dei terreni ai sensi dell'art. 9 della legge 3.12.1971, n. 1102;

s) delibera per i valori eccedenti i 50.000.000 l'affidamento delle opere principali di competenza della comunità, agli enti operanti nel territorio;

t) delibera i piani economici per l'autorizzazione dei boschi e pascoli montani, sentiti i comuni, le comunanze e gli altri enti interessati;

u) elegge tra i consiglieri i revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alla minoranza.


Art. 8


Le sedute degli organi collegiali della comunità non sono valide se non in presenza della maggioranza dei loro componenti.

Le delibere collegiali, sono approvate a maggioranza, salve le diverse disposizioni della legge regionale che richiedano maggioranze qualificate e salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

Ogni consigliere ha diritto di interrogazione, interpellanza e di mozione, insieme al diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno ogni argomento da lui proposto e di ottenere qualsiasi informazione reputi necessaria dalla giunta e dagli uffici della comunità.

La richiesta deve pervenire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione del consiglio.

Proposte al consiglio comunitario possono essere presentate da ciascun comune membro della comunità.

In questo caso, le proposte alla comunità vengono formulate dai consigli comunali e vengono trasmesse dal sindaco, immediatamente dopo la loro adozione, alla presidenza della comunità.

Il consiglio comunitario si riunisce di norma nel capoluogo della comunità, ma può essere convocato in sede diversa anche in relazione agli argomenti da trattare.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi previsti dalla legge; quelle della giunta e del collegio dei revisori dei conti non sono pubbliche.

Le convocazioni del consiglio sono fatte dal presidente previa deliberazione della giunta, mediante avviso raccomandato da spedire almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.

L'avviso della convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il consiglio comunitario si riunisce in seduta ordinaria tre volte all'anno:

a) entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

b) entro il mese di settembre per l'approvazione del programma stralcio annuale relativo all'anno successivo;

c) entro il mese di settembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.

Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta la giunta esecutiva lo ritenga necessario e la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.


Art. 9

Durata in carica del consiglio


Il consiglio dura in carica 5 anni. Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali, provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana, restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

I membri del consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare per qualsiasi motivo del loro mandato.

Qualora un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, il suo comportamento viene segnalato al consiglio comunale che lo ha eletto, perché proceda se lo ritiene opportuno a sostituirlo.

I consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.

Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla convalida della elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

I diritti di ogni consigliere in ordine all'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito del consiglio comunitario saranno precisati nel regolamento per le sedute del consiglio comunitario stesso.


Art. 10

Composizione e compiti della giunta


La giunta eletta secondo le disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge regionale è composta dal presidente, dal vice presidente e da un massimo di sette consiglieri.

Si riunisce: in sessione ordinaria ogni mese, in sessione straordinaria ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.

La giunta, su proposta del presidente, può conferire ai suoi componenti o a gruppi di essi per settori omogenei gli incarichi relativi ai compiti di indirizzo.


Art. 11

Durata in carica della giunta


La giunta, le cui competenze sono regolate dall'art. 16 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio comunitario salvo dimissioni o revoca.

Il presidente, il vice presidente e i membri della giunta possono essere revocati dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunitario.

La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non dopo 20 dalla presentazione.

La giunta decade quando si riduca per dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, a meno della metà dei componenti.

Il consiglio comunitario è convocato entro 15 giorni dal verificarsi di una delle cause cessazione dalla carica della giunta per la elezione della nuova giunta.

In caso di dimissioni o di cessazione di componenti la giunta, salvo il caso previsto dal quarto comma, il consiglio comunitario è convocato entro 15 giorni per la loro sostituzione.


Art. 12

Il presidente, attribuzioni


Il presidente della giunta:

a) rappresenta la comunità montana;

b) convoca e presiede la giunta e il consiglio comunitario;

c) coordina l'azione amministrativa sulla base delle deliberazioni della giunta e del consiglio;

d) dirige le funzioni amministrative che potranno essere delegate dalla Regione in conformità alle direttive generali e agli indirizzi di cui all'art. 59 dello Statuto regionale.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.


Art. 13

Collegio dei revisori dei conti


Il consiglio elegge tra i propri membri non facenti parte della giunta i revisori dei conti in numero di 5, tre effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente appartenenti alle minoranze.

Il collegio dura in carica 2 anni o parte di essi se decade il consiglio.

Il collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della comunità montana e ne riferisce al consiglio mediante una relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.

I revisori dei conti possono essere riconfermati.

La decadenza dalla carica di consigliere o la elezione a membro della giunta comportano automaticamente la decadenza da membro del collegio.

I revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che influiscono sull'espletamento del loro mandato o sul regolare funzionamento del collegio.

La revoca è deliberata dal consiglio comunitario a maggioranza assoluta.

In tal caso, il consiglio procede immediatamente alla sostituzione dei revisori revocati.


Art. 14

Segretario della comunità


Il segretario della comunità è nominato dal consiglio.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e della giunta e redige i verbali sottoscrivendoli con il presidente e un membro della giunta.

Tiene i registri contabili e amministrativi ed è responsabile dell'archivio corrente e di deposito.


Art. 15

Personale della comunità


Per il funzionamento dei propri uffici la comunità montana si avvale di personale comandato dalla Regione, province e comuni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3.12.1971, n. 1102, su richiesta della comunità montana.

Può conferire incarichi a tempo determinato a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi e per raccogliere gli elementi necessari all'adempimento dei propri compiti in ordine alla programmazione nell'ambito della comunità.

Il consiglio della comunità decide in merito.


Art. 16

Comitato tecnico consultivo


Il comitato tecnico, previsto dall'art. 9 della legge regionale come organo consultivo della giunta ai fini della preparazione e attuazione del piano zonale, è nominato con deliberazione del consiglio.

Il comitato tecnico è costituito da 10 membri di cui:

a) due funzionari della Regione designati dalla giunta regionale fra i componenti dell'ufficio del programma;

b) sei rappresentanti della comunità eletti dal consiglio comunitario con voto limitato a 4, scelti tra persone aventi i requisiti tecnici necessari e non facenti parte del consiglio comunitario nè dei consigli comunali dei comuni membri;

c) due rappresentanti degli enti che operano nel territorio con piani o programmi sottoposti all'approvazione della Regione o dello Stato, eletti dal consiglio comunitario tra quelli proposti, nella misura di tre per ogni ente, dagli enti stessi.

Il comitato tecnico è convocato e presieduto dal presidente della comunità che ne stabilisce l'ordine del giorno.

La giunta può sentire il parere del comitato tecnico su ogni questione che rientri nell'ambito della sua competenza.

Il parere del comitato è obbligatorio nei casi di cui agli artt. 21 e 22 della legge regionale. Il comitato deve essere altresì sentito sui piani urbanistici e sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e sue eventuali proposte di modificazione.

Può formulare osservazioni e proposte in ordine all'attuazione dei programmi della comunità e degli enti operanti nel territorio comunitario. Le funzioni di segretario del comitato sono assicurate da un funzionario dell'ufficio della comunità.


Art. 17

Piano quinquennale di sviluppo


La comunità entro un anno dalla sua costituzione appronta, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto anche conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, deve prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo deve indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionale e nazionali.

La giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e il piano generale di bonifica montana, dei piani e programmi dell'ente di sviluppo e degli altri enti, sentito il parere del comitato tecnico consultivo.

La giunta esecutiva promuove, sulla base del piano predisposto, la consultazione degli enti locali, enti, organizzazioni e associazioni cooperative e dei cittadini delle zone e categorie di volta in volta interessate.

I risultati della partecipazione di cui al comma precedente, unitamente al piano di sviluppo economico e sociale predisposto e al relativo parere del comitato tecnico consultivo, sono trasmessi dalla giunta esecutiva al consiglio comunitario per la relativa deliberazione.

Il piano, deliberato dal consiglio comunitario con la maggioranza di 2/3 in prima votazione e a maggioranza assoluta in seconda votazione, viene trasmesso alla amministrazione provinciale e ai comuni interessati che ne curano l'affissione per 30 giorni; ne viene data pubblica informazione e diffusione, per consentire eventuali reclami e proposte migliorative che devono essere presentate entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Il consiglio comunitario, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta e lo trasmette alla Regione, unitamente a tutti gli atti relativi e alle osservazioni dei comuni e della provincia per l'approvazione da parte del consiglio regionale.

Al piano di sviluppo economico e sociale della zona debbono adeguarsi piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità.

La comunità annualmente, sulla base del piano di sviluppo e dopo aver sentito il comitato tecnico consultivo, predispone il programma stralcio che, adottato dal consiglio comunitario, deve essere inviato entro il 30 settembre alla Regione per l'approvazione e il finanziamento da parte della giunta regionale.


Art. 18

Piano urbanistico


Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale, la comunità montana adotta i piani urbanistici territoriali, di cui si deve tener conto nella relazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Il piano urbanistico della comunità montana deve adeguarsi alle previsioni e alle indicazioni del piano di sviluppo economico-sociale della comunità.


Art. 19

Verbali e deliberazioni


I verbali delle riunioni del consiglio e della giunta debbono essere inviati in copia a ciascun comune facente parte della comunità montana, entro 10 giorni dalla riunione.

I verbali debbono inoltre essere approvati nella prima riunione successiva a quella cui si riferiscono.

Le deliberazioni del consiglio e della giunta debbono essere pubblicate nell'albo pretorio della comunità nei termini di legge.

Debbono essere inoltre inviate al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, sezione autonoma di Macerata, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6.6.1973, n. 12. I comuni membri della comunità e gli enti operanti nel territorio sono impegnati a inviare in visione alla comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti relativi al piano di sviluppo economico-sociale della zona, per la cui elaborazione, la comunità è, a sua volta, tenuta a consultare i comuni interessati.


Art. 20

Tesoriere


Il tesoriere della comunità è nominato dal consiglio.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese devono essere fatte esclusivamente dal tesoriere rispettivamente in base a regolari ordini d'incasso e mandati di pagamento.


Art. 21

Contabilità e amministrazione


Il regolamento di contabilità, per quanto attiene all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione della spesa si conforma, in quanto possibile, alle vigenti norme sulla contabilità degli enti locali. Il regolamento di amministrazione provvede alla determinazione di norme di funzionamento degli uffici della comunità e si conforma, per quanto possibile, ai regolamenti di amministrazione di altri enti pubblici.


Art. 22

Finanziamento della comunità


Alle spese necessarie per il funzionamento della comunità montana si provvede con i fondi costituiti da:

a) assegnazione di finanziamenti alla comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) contributo annuo dei comuni membri della comunità nella misura fissata dal consiglio sentiti i comuni partecipanti e avuto riguardo in ogni caso anche alla consistenza della popolazione residente;

c) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.


Art. 23

Demanio e patrimonio


La comunità può disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3.12.1971, n. 1102.


Art. 24

Indennità agli amministratori


Il consiglio determina le modalità per la corresponsione del rimborso spese ai consiglieri anche in forma forfettaria e l'ammontare del gettone di presenza per i componenti la giunta e l'indennità per il presidente.


Art. 25

Adesione all'Uncem


La comunità montana può aderire all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (Uncem) con sede in Roma.


Art. 26

Integrazioni e modifiche dello statuto


Le integrazioni e modifiche del presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, salvo il caso di modifiche rese necessarie dall'adeguamento a disposizioni espresse di atti normativi statali o regionali per le quali basta la maggioranza semplice.


Art. 27

Entrata in vigore delle norme statutarie


Il presente statuto e le norme integratrici o modificatrici dello stesso entrano in vigore non appena hanno riportato l'approvazione del consiglio regionale.


Art. 28

Estinzione della comunità


La comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa della comunità montana, nella titolarità di tutti i rapporti patrimoniali a essa affidati subentra l'ente pubblico al quale siano affidate le funzioni e al quale sia commesso il perseguimento delle finalità proprie della comunità montana secondo le disposizioni legislative e del presente statuto.

Ove le funzioni comunitarie sono affidate a diversi enti pubblici vale il criterio della prevalenza da applicarsi nel senso della devoluzione dell'intero patrimonio all'ente pubblico al quale siano affidate le prevalenti funzioni comunitarie.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi precedenti risultino per qualsiasi causa inapplicabili, il patrimonio della comunità è liquidato da tre liquidatori, nominati dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del consiglio regionale adottata assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Compiuta la liquidazione il patrimonio è devoluto pro- quota ai comuni partecipanti nelle stesse proporzioni stabilite per la partecipazione dei medesimi comuni al finanziamento della comunità.


Art. 29

Norma transitoria


A norma dell'art. 30 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, entro 15 giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.

Gli organi eletti, a norma del comma precedente, decadono in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.