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Atto:LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 34
Titolo:Modifica della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990".
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1994, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale
Note:Abrogata dall'art. 42, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:
"1. In conformità all'articolo 37 dell'accordo, i coefficienti delle indennità da attribuire ai dirigenti sono così stabiliti:
a) seconda qualifica dirigenziale
a1) coefficiente 0,8 al personale con incarico di direzione di uno dei servizi della Giunta o del consiglio regionale, dell'organo regionale di controllo o delle unità speciali delle commissioni consiliari e ai dirigenti con incarico concernente attività di studio, ricerca e consulenza propositiva nell'ambito dei servizi programmazione, legislativo e affari istituzionali, legale della giunta o dei servizi del consiglio regionale;
a2) coefficiente elevato all'1 per i dirigenti del servizio con incarico di coordinamento di area;
a3) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di direttore della scuola di formazione del personale regionale previsto dalla legge sulla organizzazione amministrativa della Regione;
a4) coefficiente 0,8 al personale con incarico di direzione di uno dei servizi dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM);
a5) coefficiente elevato a 0,9 per il dirigente con incarico di direttore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM);
a6) coefficiente 0,3 al dirigente con incarico di direttore degli istituti autonomi delle case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
a7) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di direttore del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino;
a8) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di direttore degli enti regionali, per il diritto allo studio universitario;
b) prima qualifica dirigenziale
b1) coefficiente 0,8 al personale con incarico di direzione di uno degli uffici della giunta, del consiglio, dell'organo regionale di controllo e dell'ente di sviluppo agricolo nelle Marche e ai dirigenti con incarico concernente attività di studio, ricerca e consulenza propositiva nell'ambito dei servizi programmazione, legislativo e affari istituzionali, legale della giunta regionale dei servizi del consiglio regionale;
b2) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di direttore dell'istituto autonomo case popolari di Fermo e di responsabile di struttura complessa nell'ambito degli istituti autonomi case popolari di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;
b3) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di responsabile di struttura complessa nell'ambito del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino;
b4) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di responsabile di ufficio nell'ambito degli enti regionali per il diritto allo studio universitario;
b5) coefficiente 0,8 al dirigente con incarico di direttore di azienda di promozione turistica".


Art. 2

1. Le indennità di funzione, di cui all'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 29 e quelle modificate dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono emolumenti fissi e continuativi dovuti in via ordinaria come remunerazione dell'attività dirigenziale, con esclusione delle indennità di cui alla lettera a2).
2. Le indennità di cui all'articolo 1 della presente legge decorrono dalla data di entrata in vigore della L.R. 21 marzo 1994, n. 10.
3. Il comma 2 dell'articolo 17 della L.R. 26 aprile 1990, n. 30 è abrogato.

Art. 3

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 1210101 del bilancio di previsione 1994 e successivi che presentano la necessaria disponibilità.