Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 agosto 1994, n. 35
Titolo:Utilizzazione dei beni inservibili delle USL per iniziative internazionali di carattere umanitario.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1994, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Interventi di solidarietà
Note:Abrogata dall'art. 4, l.r. 20 giugno 1997, n. 36.

Sommario




Art. 1

1. Le Unità sanitarie locali sono autorizzate a cedere gratuitamente, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, i propri beni mobili inservibili, purchè conformi alle norme di sicurezza ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, per iniziative internazionali di carattere umanitario.

Art. 2

1. Possono presentare richiesta alle unità sanitarie locali per l'utilizzo del materiale indicato all'articolo 1:
a) le organizzazioni regionali e locali di CARITAS, CRI, UNICEF;
b) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operanti nel territorio regionale.

2. La cessione del materiale dovrà avvenire sulla base della presentazione, da parte dell'organismo richiedente, di una dichiarazione circa l'utilizzazione e la destinazione dello stesso. L'organismo richiedente dovrà inoltre comunicare all'unità sanitaria locale l'avvenuta consegna del materiale stesso all'ente ricevente.

Art. 3

1. Alle operazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge è dato corso ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni contenute nel titolo IX della L.R. 24 ottobre 1981, n. 31.