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Atto:LEGGE REGIONALE 30 agosto 1994, n. 38
Titolo:Rifinanziamento e integrazione della L.R. 17 dicembre 1993, n. 31 concernente "provvedimenti per l'edilizia agevolata convenzionata".
Pubblicazione:(B.u.r. 5 settembre 1994, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Sommario





1. Ai fini della concessione dei contributi regionali per interventi di edilizia agevolata a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della L.R. 17 dicembre 1993, n. 31, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno annuale di lire 2.000 milioni, avente durata diciottennale, con decorrenza dall'anno 1994 e termine nell'anno 2011, comportante la spesa complessiva di lire 36.000 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede come segue:
a) per l'anno 1994 mediante utilizzo dell'importo di lire 2.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa di detto anno, riducendo nel contempo l'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2 per lire 2.000 milioni;
b) per gli anni 1995-1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento riscritoi ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento della partita 2 dell'elenco 2;
c) per gli anni 1997.2011 mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1994 sul capitolo di nuova istituzione 2213224 con la seguente denominazione "Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata - Rifinanziamento L.R. 31/1993, articolo 3, comma 1"; per gli anni successivi le somme saranno poste a carico dei capitoli corrispondenti.



1. I contributi previsti dalla L.R. 17 dicembre 1993, n. 31, sono concedibili anche ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già intervenute:
a) la cessione dell'alloggio, con atto avente data certa, qualora l'intervento edilizio sia stato attuato da una impresa di costruzione individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 31/1993;
b) l'assegnazione definitiva dell'alloggio, con atto avente data certa, qualora l'intervento edilizio sia stato attuato da una cooperativa edilizia individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 31/1993.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.